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Provvedimento del 20 settembre 2006 [1353399]

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[doc. web n. 1353399]

Provvedimento del 20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 giugno 2006, presentato da Annalisa Strozzi nei confronti di Mondoffice S.r.l., con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio domicilio (relativa a un kit per bevande calde offerto da tale società), richiamando una precedente istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, si è nuovamente opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 luglio 2006 con la quale la resistente ha dichiarato, tra l´altro, di aver stralciato i dati relativi alla ricorrente "immediatamente dal (…) data base di marketing (…)" della società ed ha garantito "che più nessun catalogo sarà inviato (…)" alla stessa;

VISTA la nota inviata via fax il 9 luglio 2006, con la quale la ricorrente si è ritenuta "soddisfatta per l´informazione dell´avvenuto stralcio (…)" dei dati che la riguardano dall´archivio della società resistente, ribadendo la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo fornito la resistente nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Mondoffice s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mondoffice s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli