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Provvedimento del 26 novembre 2003 [1083027]

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[doc. web. n. 1083027]

Provvedimento del 26 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lorenzo Badino

nei confronti di

Comune di Ponte Nizza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che si era visto respingere dall´INPS-Agenzia di produzione di Voghera la richiesta di iscrizione all´albo dei coltivatori diretti, afferma di non aver ricevuto riscontro da parte del Comune di Ponte Nizza ad una istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano con riferimento al procedimento amministrativo in questione, e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e della loro origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha rilevato il mancato riscontro del Comune alle richieste precedentemente formulate.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 9 ottobre 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Ponte Nizza ha risposto con nota datata 21 ottobre 2003, comunicando di avervi dato riscontro fornendo all´interessato in data 31 luglio 2003, copia del documento che lo stesso ricorrente avrebbe richiesto (tale atto, contenente un questionario relativo all´attività di coltivazione di terreni e di allevamento di bestiame, è allegato alla nota inviata dall´amministrazione resistente).

Il Comune di Ponte Nizza ha inoltre sostenuto di aver consentito al ricorrente l´accesso al documento in questione ai sensi della legge n. 241/1990 e non della legge n. 675/1996 che ad avviso dello stesso Comune non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto non sarebbero stati trattati dati personali riconducibili alla stessa legge.

Con fax datato il 4 novembre 2003, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto, rilevando, in particolare, che nulla è stato comunicato dal Comune resistente in merito alle "informazioni assunte" sull´interessato da un agente della Polizia municipale in relazione al procedimento amministrativo in questione, né in merito alla fonte delle informazioni stesse (come si desumerebbe da altra documentazione in possesso dell´interessato).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessato detenuti da un ente locale in riferimento ad una richiesta di iscrizione all´albo dei coltivatori diretti tenuto presso l´INPS ed agli accertamenti ad essa conseguenti.

In ordine ai richiami di parte resistente alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990, va rilevato che il diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, è distinto dal diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla citata legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato nel caso di specie in quanto sono trattati dati di carattere personale, determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento destinatari della richiesta l´obbligo di confermare l´esistenza o meno delle informazioni di carattere personale relative all´interessato e di comunicarle a quest´ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da registri, archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi ad esempio Provv. del 4 luglio 2001, in Bollettino del Garante, n. 22, p. 26 ss.).

Il Comune resistente, consentendo l´accesso al documento contenente il citato questionario, ha peraltro comunicato dati personali dell´interessato in esso contenuti. Con riferimento a tali dati va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il Comune resistente non ha invece precisato l´origine dei dati messi a disposizione dell´interessato e non ha nemmeno chiarito se, sempre in riferimento al solo procedimento amministrativo in questione, detiene altri dati personali relativi al ricorrente. Oltre a quanto comunicato all´interessato, il resistente avrebbe infatti dovuto specificare se, ed in quale misura, detiene eventuali altri dati personali relativi alla persona del ricorrente, tenendo in particolare conto delle specifiche contestazioni di quest´ultimo concernenti l´assunzione di informazioni raccolte con riferimento alla richiesta dell´interessato di iscrizione nell´albo dei coltivatori diretti.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il Comune resistente dovrà quindi, completare il riscontro fornito al ricorrente nei termini sopra indicati, entro il 15 gennaio 2003 indicando l´origine dei dati personali relativi all´interessato, comunicando ogni altro dato personale riferito al ricorrente e trattato in relazione alla vicenda in questione o precisando in modo inequivoco (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere altri dati personali relativi al ricorrente oltre quelli comunicati anche in precedenza. Entro lo stesso termine dovrà essere data conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano, limitatamente a quelli contenuti nel documento consegnato all´interessato in data 31 luglio 2003;

b) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati già messi a disposizione dell´interessato, nonché di accedere ai dati personali ancora non comunicati e ordina al Comune di Ponte Nizza di corrispondere a tali richieste, nei termini precisati in motivazione, entro il 15 gennaio 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083027
Data
26/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso