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Diritto di accesso - I dati personali trattati da un consulente di parte nel corso di un processo sono accessibili da parte dell'interessato - 16 ...

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[doc. web. n. 1064791]

Diritto di accesso - I dati personali trattati da un consulente di parte nel corso di un processo sono accessibili da parte dell´interessato - 16 maggio 2002

L´interessato è legittimato a proporre istanza d´accesso nei confronti di un consulente di parte che, nel corso di un processo, abbia acquisito informazioni sulla sua persona, trattandosi di dati idonei a fornire, anche in chiave valutativa, elementi di conoscenza, diretta ed indiretta, sull´interessato e sugli eventuali suoi rapporti con altre persone fattispecie relativa ai dati detenuti da uno psicologo che, in veste di consulente di parte del coniuge del ricorrente, aveva acquisito informazioni persoanli sull´interessato e sulla di lui figlia minore).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del dr. Pierangelo Sgiarovello;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;


PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro a due richieste di accesso ai dati personali, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di uno psicologo che ha svolto funzioni di consulente di parte del proprio coniuge in relazione ad una richiesta di modifica delle condizioni di una separazione personale relative anche alle modalità di visita alla figlia minore.

Il ricorrente ha chiesto allo psicologo titolare del trattamento di conoscere tutti i dati personali, comunque detenuti ed in qualunque forma, che riguardano la sua persona e la propria figlia minore. Ha chiesto anche (oltre alla specificazione di alcune circostanze che non riguardano la protezione dei dati personali) l’indicazione di taluni elementi che riguardano, nella sostanza, la logica del trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della medesima legge l’interessato ha ribadito le proprie richieste, specificando di voler conoscere tutti i dati di tipo valutativo comunque detenuti dal citato professionista, benché non trascritti in una relazione del 20 giugno 2001.

2. Con nota del 6 maggio 2002, a seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, lo psicologo resistente, nel ribadire quanto evidenziato in due note del 15 marzo e del 5 aprile 2002, ha precisato di aver già fornito un duplice riscontro alle richieste del ricorrente e di non essere in possesso di altri dati riguardanti il ricorrente e la relativa figlia minore oltre a quelli contenuti nella citata relazione del 20 giugno 2001, redatta a seguito di colloqui intercorsi tra con la minore e un assistente sociale.

Il resistente ha anche specificato di aver appreso le informazioni e i dati utilizzati unicamente per la relazione nell’ambito di colloqui tenutisi presso il servizio sociale di Maniago durante i quali avrebbe preso appunti su supporto cartaceo che ha dichiarato poi di aver distrutto dopo la redazione della relazione. Ha perciò ribadito di non detenere alcuna altra informazione oltre a quanto citato nella relazione medesima, fornendo poi varie indicazioni e precisazioni sulle modalità di raccolta e di utilizzazione dei dati e di redazione della relazione.

Il ricorrente, con nota del 10 maggio 2002, ha invece ribadito le proprie richieste.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso concerne la richiesta di accesso ad una serie di dati personali relativi al genitore ricorrente e alla relativa figlia minore, detenuti da uno psicologo che in veste di consulente di parte del coniuge del ricorrente, ha trattato varie notizie ed informazioni sugli interessati.

Queste ultime contengono vari dati di carattere personale che forniscono, anche in chiave valutativa, elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, sui relativi rapporti personali anche di tipo familiare.

Rispetto a tali dati è legittimo proporre un’istanza di accesso (e di conoscenza della logica del trattamento) ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, istanza alla quale il professionista resistente ha da ultimo fornito, con il complesso delle note di risposta, un idoneo riscontro.


4. In proposito va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In aggiunta alle due note del 15 marzo 2002 e del 15 aprile 2002 con le quali era stata fornita una risposta unicamente solo per quanto riguarda i dati personali del ricorrente, il titolare del trattamento ha infine fornito un riscontro idoneo alle richieste dell’interessato che riguardano la protezione dei dati personali, precisando da ultimo, in modo inequivoco, di non essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente, alla figlia minore (nonché, per quanto non oggetto di richiesta, all’altro coniuge) oltre quelli contenuti nella relazione in possesso dell’interessato.

Le spiegazioni fornite con più atti risultano inoltre idonee ad evidenziare la logica del trattamento dei dati personali che lo psicologo ha dichiarato di aver raccolto con appunti durante i colloqui, poi distrutti.

Il riscontro alle richieste del ricorrente è risultato integralmente idoneo solo a seguito del ricorso, avendo le risposte del 15 marzo 2002 e del 15 aprile 2002 riguardato unicamente i dati personali del ricorrente e non anche quelli della minore, ed essendo state fornite solo successivamente le richieste indicazioni sulla logica del trattamento dei dati, sollecitate con l’istanza di accesso del 12 marzo 2002.

Per tale ragione vanno quindi poste a carico del resistente metà delle spese del procedimento (dapprima congruamente determinate in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, per un complessivo importo di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:


a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di € 125,00 (pari alla metà delle spese e dei diritti del procedimento individuate in motivazione), l’ammontare delle spese e dei diritti posti a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 16 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli