g-docweb-display Portlet

Dati reddituali dei contribuenti

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Dati reddituali dei contribuenti

In base alla legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3) le amministrazioni pubbliche possono divulgare i nominativi di contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, trattandosi di informazioni la cui diffusione è prevista da una norma di legge (art. 69 del d.P.R. n. 600/1973). In base a tale normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996).

  • Garante 13 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 9 [doc. web n. 41023]


La pubblicazione, a cura del Ministero delle finanze, dei nominativi dei contribuenti non contrasta con le disposizioni della legge n. 675/1996, in quanto i dati reddituali e gli elenchi che li contengono sono soggetti a specifiche norme regolamentari (art. 69, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 600/1973) che, per rilevanti finalità d´interesse pubblico, ne prevedono la piena conoscibilità da parte di chiunque. Pertanto, stante il generale regime di conoscibilità cui tali dati sono sottoposti, anche in assenza del consenso degli interessati non sussiste alcuna preclusione alla loro ulteriore circolazione tramite i mezzi d´informazione, i quali non sono neanche tenuti a dimostrare la sussistenza del requisito dell’essenzialità dell´informazione rispetto a fatti d´interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996).

  • Garante 17 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 5 [doc. web n. 41031]