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Trasmissione di dati relativi a crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica - 25 gennaio 2007 [1381925]

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[doc. web n. 1381925]

Trasmissione di dati relativi a crediti d´imposta per la ricerca scientifica e tecnologica - 25 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 (prot. n. 2006/191491), relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "Modalità di trasmissione dei dati relativi ai crediti d´imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all´art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento che stabilisce le modalità di trasmissione dei dati relativi ai crediti d´imposta per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all´art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto 22 luglio 1998, n. 275 ("Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica") il quale dispone che il Ministero dell´università e della ricerca scientifica forma l´elenco dei soggetti beneficiari del credito d´imposta (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e lo trasmette al sistema informativo dell´Amministrazione finanziaria con l´indicazione degli estremi identificativi e degli importi concessi, "secondo modalità determinate con provvedimenti adottati d´intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni".

Con decreto 15 settembre 2000 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell´università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato poi previsto che la trasmissione del predetto elenco dei beneficiari possa essere effettuata, in alternativa all´invio su supporti magnetici, "tramite collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi del Ministero delle finanze e del Ministero dell´università e della ricerca scientifica e tecnologica", con modalità tecniche definite con apposito provvedimento emanato d´intesa tra le amministrazioni medesime.

Con l´odierno schema di provvedimento l´Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell´università e della ricerca, intende stabilire, in attuazione del predetto decreto del 15 settembre 2000, che la trasmissione dei dati relativi ai crediti d´imposta per la ricerca scientifica e tecnologica avvenga esclusivamente mediante collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi delle amministrazioni interessate, sostituendo l´attuale sistema dell´invio delle informazioni a mezzo di supporti magnetici.

Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati, lo schema prevede che il Ministero dell´università e della ricerca trasmetta i dati al sistema informativo dell´anagrafe tributaria per via telematica, tramite il servizio Entratel, secondo il tracciato indicato nell´allegato al medesimo schema.

Nello schema si prevede infine che le misure di sicurezza per la trasmissione dei dati si basino su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell´utente abbinato ad una specifica password. Secondo lo schema, la riservatezza nella trasmissione dei dati verrebbe da un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" per la cifratura dell´archivio da trasmettere. Ai fini della consultazione degli archivi del sistema informativo dell´anagrafe tributaria, lo schema prevede un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione e alla conservazione delle copie di sicurezza.

OSSERVA

Lo schema di provvedimento prevede che la trasmissione all´Agenzia dell´entrate, da parte del Ministero dell´università e della ricerca, dei dati relativi ai soggetti beneficiari del credito di imposta per la ricerca scientifica e tecnologica avvenga mediante un collegamento telematico in sostituzione dell´attuale sistema di invio delle informazioni a mezzo di supporti magnetici.

Vanno riproposte nel presente parere le osservazioni in tema di sicurezza nella trasmissione delle informazioni attraverso la rete Entratel posta in esercizio dall´Agenzia e via Internet, formulate in casi analoghi da questa Autorità nel parere del  26 luglio del 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1321668- (punto A-II) del dispositivo), nonché nei pareri del  30 novembre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1368823) e dell´11 gennaio 2007. Tali osservazioni, pur essendo contenute al punto 3 dello schema specifiche informazioni relative alla sicurezza nella trasmissione dei dati, si intendono, quindi, qui richiamate quale parte integrante del presente parere. In particolare, nel citato parere del  26 luglio 2006 si rappresentava già all´Agenzia la necessità di rivedere le modalità di accesso con riferimento alle credenziali di autenticazione dei soggetti incaricati. Non risultando confermato che tali modalità di raccolta dei dati siano state già adeguate a quanto indicato nel citato parere, è necessario provvedere ad uniformare in tal senso la rete Entratel e la gestione della rete pubblica Internet e, in ogni caso, introdurre nel testo del provvedimento i necessari e puntuali riferimenti.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime il parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di "Modalità di trasmissione dei dati relativi ai crediti d´imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all´art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449", soltanto a condizione che siano indicati nel testo i necessari e puntuali riferimenti in ordine alla sicurezza nella trasmissione dei dati con riguardo alle credenziali di autenticazione, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



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