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Provvedimento del 19 ottobre 2006 [1361908]

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[doc. web n. 1361908]

Provvedimento del 19 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Domenico Sanfilippo editore S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Sicilia";

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´interessato, coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato all´emissione di diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha inviato all´editore resistente un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice a seguito della pubblicazione (il gg mm aaaa) di un articolo dal titolo "Cocaina per insospettabili".

L´articolo, nell´illustrare un´operazione condotta dalla Guardia di finanza dopo alcune ordinanze di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di YK, si soffermava sull´attività lavorativa svolta dall´interessato e sul suo contesto familiare (indicando anche il rapporto di parentela con un consigliere provinciale), ed era corredato da una sua foto segnaletica.

Con l´istanza, l´interessato ha chiesto di conoscere come era stata acquisita la fotografia e la sua cancellazione in quanto trattata illecitamente, opponendosi anche alla ripubblicazione della stessa e delle informazioni personali relative al suo legame familiare con soggetti "non interessati, né coinvolti nei fatti ".

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice con il quale, lamentando sia l´illecito trattamento della foto segnaletica, sia la pubblicazione di informazioni non pertinenti relative al predetto legame familiare, ha ribadito le istanze proposte ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. Con il medesimo ricorso, nel far presente di aver chiesto alla società editrice anche la rettifica di alcune informazioni pubblicate in data successiva a quella dell´articolo contenente la notizia del suo arresto, il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata pubblicazione di tale rettifica ed ha chiesto infine al Garante di dichiarare "illegittimo (…) il comportamento " tenuto dalla resistente.

A seguito dell´invito inoltrato dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, la società resistente ha risposto con nota inviata via fax il 17 luglio 2006 con la quale, nel comunicare che la foto segnaletica è stata "messa a disposizione" dei giornalisti in una conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo di giustizia di YK il gg mm aaaa, ha sostenuto che la sua pubblicazione sarebbe lecita alla luce di quanto disposto dall´art. 136 del Codice e dall´art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica. A suo avviso, sarebbero infatti "ampiamente sussistenti, nel caso di specie", le condizioni che rendono lecita la pubblicazione dei dati in questione ("rilevanza sociale della notizia e dell´immagine, rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia"). Il giornale avrebbe "agito nell´ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto della normativa vigente, fornendo un´informazione corretta, equilibrata ed essenziale (…), dando successivamente notizia anche dei provvedimenti favorevoli adottati dalla magistratura nei confronti del ricorrente, quali l´attenuazione della misura [restrittiva] in quella degli arresti domiciliari e la successiva revoca [della stessa] con conseguente remissione in libertà". In ordine alla richiesta di rettifica, l´editore resistente, nel ritenere "incompetente" il Garante in ordine a tale profilo, ha rilevato che la stessa non avrebbe potuto comunque ricevere riscontro essendo "assolutamente generica " e non essendo stato allegato alcun testo da pubblicare.

Nell´audizione del 25 luglio 2006, il ricorrente, dopo aver preso atto del riscontro fornito in ordine alla richiesta di conoscere l´origine della foto, ha contestato la liceità del trattamento, ritenendo insussistenti "i comprovati fini di giustizia e di polizia richiamati dall´art. 8 del citato codice deontologico" che giustificherebbero la diffusione della foto segnaletica che lo ritrae; ha osservato altresì di non ricoprire "alcun incarico istituzionale o ruolo pubblico tale da giustificare la rilevanza sociale della notizia e l´enfasi data più volte dal quotidiano "La Sicilia" alla vicenda in questione ".

A seguito della proroga dei termini del procedimento disposta dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha inoltrato una memoria con la quale ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato ed ha pertanto dichiarato che "la foto non verrà pubblicata, se non necessario, e che i dati verranno distrutti non appena cesseranno gli scopi per cui sono stati raccolti "; ciò, anche con riferimento ai dati personali relativi ai familiari dell´interessato.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla pubblicazione, nel contesto di un articolo, di una foto segnaletica del ricorrente, oltre che di dati personali ritenuti dallo stesso eccedenti e non pertinenti.

In ordine alla richiesta di conoscere l´origine della foto del ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiarato nel corso del procedimento che la stessa è stata messa a disposizione dei giornalisti durante una conferenza stampa, organizzata a YK il gg mm aaaa, per illustrare l´indagine che ha coinvolto il ricorrente.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine all´opposizione all´ulteriore diffusione della foto segnaletica e di dati personali relativi ad un rapporto familiare dell´interessato con un soggetto non implicato in alcun modo negli episodi oggetto del procedimento penale che ha portato al suo arresto.

Il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 ed ora riportato nell´allegato A al Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, può ravvisarsi la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di fatti e persone (fra cui il ricorrente) direttamente coinvolte nel procedimento penale in questione. Può pertanto ritenersi lecita la pubblicazione di informazioni relative al ricorrente medesimo, indispensabili in ragione dell´originalità del fatto e della qualificazione dei protagonisti (cfr., art. 6 del codice di deontologia per l´attività giornalistica).

Risulta però eccedente, nel contesto dell´articolo, il riferimento al rapporto familiare del ricorrente con un consigliere provinciale, nella parte in cui se ne svela l´identità, dal momento che tale ultima informazione relativa anche al ricorrente non risulta indispensabile per la qualificazione del protagonista del fatto narrato (risultando a tal fine sufficiente, ad esempio, operare un cenno all´attività politica svolta da un suo familiare). L´opposizione al trattamento dei dati in questione risulta per questo profilo giustificata e deve essere quindi ordinato alla resistente di astenersi, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, dal pubblicare, in carenza dei presupposti normativi richiamati, informazioni relative ai suoi rapporti familiari con soggetti estranei alla vicenda.

Quanto alla pubblicazione di immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato, essa è consentita soltanto per "rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia " (art. 8, comma 2, del citato codice di deontologia), motivi che, nel caso di specie, non risultano comprovati.

Tali principi -già richiamati da questa Autorità (cfr., tra gli altri, provvedimenti del Garante del 19 marzo e 26 novembre 2003; v. anche Trib. di Milano, sentenza n. 12746 del 9 novembre 2004, pronunciata a seguito di opposizione proposta nei confronti del citato provvedimento del 26 novembre 2003)- hanno trovato recente conferma in una decisione della Corte europea dei diritti dell´uomo adottata nei confronti dello Stato italiano (Corte europea dei diritti dell´uomo, caso n. 50774/99, sentenza dell´11 gennaio 2005) e sono riconosciuti anche in alcuni atti del Ministero dell´interno-Dipartimento della pubblica sicurezza (circolare n. 123/A/183.B.320 del 26 febbraio 1999 e n. 555-doc/c3h/192 del 27 novembre 2003) e del Comando generale della Guardia di finanza (circolare n. 13952 del 19 gennaio 2004). Con questi ultimi atti, in particolare, si è richiamata l´attenzione delle forze di polizia sulla necessità di evitare "la diffusione delle foto segnaletiche che caratterizzano alcuni aspetti dell´attività di polizia nel cui esclusivo ambito (…) devono trovare strumentale utilizzazione, salvo limitate eccezioni ", quali, ad esempio, l´ipotesi di evasi o pericolosi latitanti, ovvero qualora la diffusione delle immagini in questione sia ritenuta effettivamente necessaria per proseguire le indagini o per la miglior tutela della collettività (cfr. circolare del 26 febbraio 1999, cit.).

In ragione di tali principi non risulta che il giornalista abbia effettuato nella circostanza un idoneo vaglio della liceità della pubblicazione della foto segnaletica del ricorrente, di cui non risulta peraltro giustificata la stessa diffusione nell´ambito della citata conferenza stampa. Ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice e quali misure a tutela dei diritti dell´interessato, occorre pertanto disporre il divieto di pubblicare nuovamente la foto segnaletica del ricorrente, nonché la cancellazione della stessa dagli archivi della resistente in cui sia eventualmente trattata, non essendo più necessaria la sua conservazione in relazione agli scopi per i quali è stata raccolta. Va inoltre disposto che l´editore resistente unisca copia della presente decisione agli esemplari delle edizioni del quotidiano "La Sicilia" pubblicato il gg mm aaaa, che rimangono custodite presso il medesimo titolare del trattamento. Di tali adempimenti dovrà essere data conferma all´interessato ed a questa Autorità entro il 30 novembre 2006.

Per le rispettive valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare, si dispone inoltre l´invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, nonché al Comando generale della Guardia di finanza.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta formulata in riferimento al disposto della legge n. 47/1948 in relazione alla mancata pubblicazione della rettifica da parte della società resistente, non rientrando la stessa, nei termini in cui è formulata, tra le competenze attribuite a questa Autorità.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della società editrice resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per ciò che concerne la richiesta di conoscere l´origine della foto segnaletica del ricorrente oggetto di pubblicazione;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti familiari del ricorrente con soggetti estranei alla vicenda narrata nell´articolo, nella parte in cui se ne svela l´identità, e ordina alla resistente di astenersi, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, dal pubblicare tali informazioni in carenza dei presupposti normativi necessari;

c) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione all´ulteriore pubblicazione della foto segnaletica e dispone, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, il divieto di ripubblicarla, ordinandone altresì la cancellazione dagli archivi della resistente;

d) dispone che dell´adempimento e dell´avvenuta allegazione di copia del presente provvedimento secondo le modalità descritte in motivazione sia data conferma all´interessato ed a questa Autorità entro il 30 novembre 2006;

e) dichiara inammissibile la richiesta relativa alla mancata pubblicazione della rettifica;

f) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Domenico Sanfilippo editore S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1361908
Data
19/10/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso