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Fusione tra società telefoniche e nuova informativa sulle schede prepagate - 18 gennaio 2006 [1244616]

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[doc. web n. 1244616]

Fusione tra società telefoniche e nuova informativa sulle schede prepagate - 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di Telecom Italia S.p.A. datata 22 dicembre 2005, relativa alle modalità per informare la clientela di Tim Italia S.p.A., società in fase di incorporazione a seguito di fusione, con effetto previsto per il 28 febbraio 2006;

Rilevato che la richiesta riguarda la vasta clientela che utilizza carte telefoniche prepagate e non attiene, invece, ad altre categorie di interessati ai quali la nuova informativa verrà resa nelle forme ordinarie (personale dipendente, abbonati e fornitori);

Vista la documentazione in atti;

Visto l´art. 13, commi 1, 4 e 5 lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità un´istanza con la quale Telecom Italia S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata a fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice in modo diverso da quello ordinario, limitatamente agli utilizzatori di carte telefoniche prepagate della società Tim Italia S.p.A.

La richiesta è motivata dal fatto che la società istante, nell´ambito del progetto di fusione per incorporazione di TIM Italia S.p.a. che dovrebbe avere effetto il 28 febbraio 2006, acquisirà il complesso aziendale di quest´ultima con tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto.

In previsione della conseguente assunzione della qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi agli interessati aventi rapporti con Tim Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.a. ritiene di dover informare i medesimi interessati riguardo a tale circostanza. Secondo quanto dichiarato dalla medesima società istante, il trattamento dei dati proseguirebbe invece, per finalità e modalità, in termini sostanzialmente invariati.

Tra le tipologie di interessati cui la società istante renderà un´informativa aggiornata vi sono (oltre ai fornitori, ai dipendenti e agli abbonati, ai quali verrà inviata una nuova informativa secondo altre modalità correnti) i clienti che utilizzano schede del traffico prepagato della telefonia mobile, i quali (al 31 ottobre 2005) risultano essere 24.322.797 su un totale di  26.794.541 clienti.

Telecom Italia S.p.A. ha evidenziato le peculiari caratteristiche dell´utilizzazione delle carte prepagate, collegate ad un intestatario/acquirente, ma a volte impiegate da altri utilizzatori molti dei quali non sono attualmente identificati.

La società incorporante incontrerebbe inoltre notevoli difficoltà nell´informare in modo adeguato un numero particolarmente elevato di persone attualmente interessate (indirizzi aggiornati degli intestatari/acquirenti o degli eventuali utilizzatori). La società chiede, quindi, di rendere l´informativa non mediante singole comunicazioni scritte, ma attraverso la diffusione di un avviso (di cui ha indicato il contenuto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché tramite annunci su alcuni quotidiani.

CONSIDERATO CHE:

  • la disposizione applicabile nella circostanza concerne –a differenza di quanto indicato nell´istanza  non la semplificazione dell´informativa (art. 13, comma 3, del Codice), ma l´esonero o le modalità equipollenti per informare gli interessati rispetto a dati personali acquisiti da terzi (art. 13, commi 4 e 5, del Codice), circostanza che si verifica nel caso di specie in quanto la società istante riceverà i dati dalla società incorporata;
  • il Garante ha precisato in passato che la disciplina in materia di informativa consente non solo eventuali "esoneri" dal relativo obbligo rispetto ai dati raccolti presso terzi, ma anche modalità di informazione sostitutive di quelle rivolte, caso per caso, a ciascun interessato, attraverso forme adeguate ed equipollenti di informazione periodica di gruppi o di categorie di interessati, i quali possono essere posti adeguatamente a conoscenza degli elementi indicati dall´art. 13, comma 1, del Codice, attraverso modalità alternative che comprendono, anche, avvisi pubblici, pubblici proclami o annunci periodici, specie sulla stampa nazionale o locale anche specializzata (cfr. Provv. del 26 novembre 1998 e Provv. del 4 aprile 2001);
  • l´art. 13, comma 5, lett.  c), del Codice prevede l´"esonero" dall´obbligo dell´informativa diretta, orale o scritta, all´interessato rispetto ai dati personali raccolti presso terzi, qualora l´informativa stessa comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  • tale sproporzione viene ravvisata con la presente deliberazione in relazione al predetto ingente numero di interessati, diversi dei quali (come già rilevato da questa Autorità in precedenti provvedimenti in materia di elenchi telefonici) non sono peraltro gli attuali utilizzatori delle schede, nonché alla circostanza, attestata sotto la propria responsabilità dalla società istante, che il trattamento dei dati personali rimarrebbe sostanzialmente invariato cambiando la sola figura del titolare del trattamento;
  • ritenuto necessario che sia comunque fornita un´informativa con misure appropriate nei termini di cui al seguente dispositivo, da ritenersi congrui tenendo anche conto delle valutazioni, applicabili in parte alla fattispecie, effettuate da questa Autorità in tema di informativa a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti (v. Provv.  4 aprile 2001);

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

autorizza Telecom Italia S.p.A. ad informare gli intestatari/acquirenti di carte telefoniche di Tim Italia S.p.A. riguardo alla nuova figura del titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 13, commi 1, 4 e 5, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante pubblicazione di un avviso recante il testo proposto nell´istanza, e riportato in allegato alla presente deliberazione, o di analogo testo equivalente redatto in termini più facilmente comprensibili per la vasta platea di interessati, da pubblicarsi su richiesta e spese dell´istante almeno sui sei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale entro il 28 febbraio 2006.

L´avviso dovrà essere di adeguate dimensioni, accompagnato da un idoneo titolo e collocato in spazi agevolmente visibili sui quotidiani, in termini analoghi alle campagne di comunicazione abitualmente intraprese dalla società per finalità promozionali. La società istante dovrà, altresì, porlo in visione e renderlo agevolmente disponibile nelle filiali e negli uffici aventi contatto con il pubblico e presso l´intera rete degli esercizi convenzionati.


Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli