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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - 10 settembre 1999 [1091923]

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[doc. web n. 1091923]

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - 10 settembre 1999

Il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135, ha inserito nell´art. 22 della legge n. 675 il nuovo comma 3-bis in base al quale, qualora sia già specificata la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita da un soggetto pubblico, ma non siano precisati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il medesimo soggetto dovrà identificare e rendere pubblici, secondo i propri ordinamenti, tali categorie di dati e di operazioni, nella misura strettamente pertinente e necessaria in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 10 settembre 1999

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amm.
Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia
le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati


OGGETTO: richiesta di parere in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996


Con nota del .... ..... codesta Commissione ha richiesto un parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali necessari alla stessa per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia l´acquisizione dei beni di cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • l´attività della Commissione comporta naturalmente il trattamento di dati personali dei soggetti interessati, anche di natura sensibile (in quanto idonei a rivelare, ad esempio, l´origine razziale);
  • il trattamento dei dati personali "comuni" rientra nello svolgimento delle funzioni istituzionali di codesta Commissione, secondo quanto stabilito dall´art. 27, comma 1, della legge n. 675;
  • per quanto attiene, invece, al trattamento dei dati sensibili, occorre fare riferimento al quadro normativo delineato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135. Tale recente provvedimento ha inserito nell´art. 22 della legge n. 675 il nuovo comma 3-bis in base al quale, qualora sia già specificata la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita da un soggetto pubblico, ma non siano precisati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il medesimo soggetto dovrà appunto identificare e rendere pubblici, secondo i propri ordinamenti, tali categorie di dati e di operazioni, nella misura strettamente pertinente e necessaria in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;
  • nel caso di specie, tale ricognizione dovrebbe essere effettuata con un atto di natura regolamentare, atteso che la rilevante finalità di interesse pubblico dei trattamenti in questione è già stata individuata con una fonte primaria (vedi l´art. 13, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 135). È sufficiente però che la Presidenza del Consiglio avvii entro il 31 dicembre 1999 (ai sensi dell´art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 135) tale operazione ricognitiva, anche nell´ambito di un eventuale atto regolamentare di più ampia portata che interessi anche altre attività istituzionali curate dalla Presidenza, senza necessità, cioè, di redigere un apposito regolamento solo per le attività di codesta Commissione;
  • nelle more della redazione di tali norme, le operazione di trattamento svolte dalla Commissione, concernenti dati sia comuni che sensibili, potranno lecitamente proseguire;
  • si sottolinea poi che, trattandosi di trattamenti svolti da un soggetto pubblico, non occorre acquisire il consenso degli interessati, mentre, in sede di acquisizione dei dati, sarà necessario fornire agli stessi un´informativa, anche sintetica, tenendo altresì presente, nel caso di dati non raccolti presso l´interessato, le specifiche ipotesi di esenzione dall´informativa di cui all´art. 10, comma 4, della legge n. 675;
  • anche per quest´ultimo aspetto, l´Ufficio del Garante è a disposizione per fornire ogni utile indicazione.

IL PRESIDENTE