g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1085464]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1085464]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Maggi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ottenuto un finanziamento da Fiditalia S.p.A. estinto con definizione di ogni residua pendenza nel 1998, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 9 ottobre 2003 con la quale aveva chiesto alla società di cancellare dai suoi archivi i dati che lo riguardano, nonché di attivarsi per ottenere la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati di Crif S.p.A. (nel cui archivio risultava una segnalazione di "rate non pagate" e "incagli nei pagamenti" in riferimento al finanziamento in questione) e di CTC-Consorzio per la tutela del credito.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, in data 6 novembre 2003, Fiditalia S.p.A. con nota pervenuta in data 26 novembre 2003 ha sostenuto che:

  • l´interessato aveva sottoscritto "tramite la società Target S.r.l." un contratto di finanziamento e che tutte le rate "sono state pagate dal ricorrente con ritardo rispetto alle scadenze convenute, ritardo talvolta superiore a 150 giorni";
  • non avendo il ricorrente adempiuto correttamente alle obbligazioni di pagamento, i ritardi nei pagamenti erano stati segnalati a Crif S.p.A., come previsto nelle clausole contrattuali di cui l´interessato aveva preso visione prima di sottoscrivere il contratto nel dicembre del 1996, anteriormente all´entrata in vigore della legge n. 675;
  • in ogni caso "Crif, sulla base delle proprie regole relative ai tempi di conservazione dei dati, ha già provveduto a cancellare i dati relativi al contratto di finanziamento in parola, e ciò prima ancora del ricevimento del presente ricorso";
  • alla data del 14 ottobre 2003, (data in cui erano state ricevute da Fiditalia S.p.A. due delle tre copie dell´istanza ex art. 13), "non era così come oggi non è, presente alcuna segnalazione di Fiditalia" in relazione all´interessato negli archivi di Crif S.p.A. e di CTC-Consorzio per la tutela del credito;
  • non essendo stati dimostrati profili di illiceità del trattamento svolto da Fiditalia S.p.A., il ricorso dovrebbe essere rigettato e le spese del procedimento poste a carico del ricorrente.

Con memoria del 27 novembre 2003 e nel corso dell´audizione tenutasi in pari data il ricorrente ha dichiarato di ritenersi insoddisfatto del riscontro di cui ha sottolineato peraltro la tardività, ribadendo le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessato effettuato da una società finanziaria in relazione ad un finanziamento, con particolare riferimento alla comunicazione dei dati alle c.d. "centrale rischi" private.

La richiesta di cancellazione dei dati, formulata in termini generali, è infondata per quanto riguarda il trattamento dei dati ancora effettuato al proprio interno da Fiditalia S.p.A. in relazione al contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con l´interessato.

L´art. 13 della legge n. 675/96 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.

Dalla documentazione in atti non risulta che la raccolta ed il successivo trattamento "interno" dei dati del ricorrente sia avvenuto (e prosegua) in modo illecito o eccedente in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e trattati. Ciò, con riferimento ai dati riferiti al rapporto contrattuale soggetti tuttora ad obblighi di conservazione "interna".

Per quanto riguarda invece la richiesta di attivarsi per la cancellazione dei dati riferiti alla puntualità nei pagamenti dalle "centrali rischi" private cui i dati stessi erano stati comunicati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento sufficiente riscontro.

Fiditalia S.p.A. ha infatti attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante), che nessuna segnalazione relativa al finanziamento in questione è attualmente presente nelle banche dati di Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico della società resistente, tenuto conto della parziale infondatezza e previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati trattati al proprio interno da Fiditalia S.p.A., nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine ai restanti profili;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, in ragione della parziale soccombenza e previa parziale compensazione per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085464
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso