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Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1084758]

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[doc. web n. 1084758]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva revocato il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento nel corso dei quali si erano verificati dei ritardi nei pagamenti.

Con la medesima istanza l´interessato si era altresì opposto all´ulteriore trattamento dei dati e ne aveva chiesto la cancellazione con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati e diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 6 novembre 2003, ha dichiarato di non detenere, allo stato, dati personali del ricorrente, essendo stati i dati censiti in precedenza con riferimento allo stesso già cancellati "da diverso tempo".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati del titolare del trattamento.

Quest´ultimo ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente, comunicando di non detenere allo stato dati personali che lo riguardano.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 5 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084758
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso