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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084477]

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[doc. web n. 1084477]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Associazione culturale "Liberi di scegliere";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 20 ottobre 2003, con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le modalità e finalità del trattamento. Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, chiedendone altresì la cancellazione.

A tali richieste la resistente, in persona del sig. Giuseppe Quarto, rispondeva con una e-mail in data 28 ottobre 2003, dichiarando che nella propria rubrica non risultava l´indirizzo e-mail del ricorrente e segnalando, altresì, di essere a conoscenza del fatto che alcuni giovani, iscritti o simpatizzanti dell´associazione, inviavano spontaneamente e-mail promozionali relative al sito dell´associazione medesima, contrariamente ad asserite istruzioni da questa impartite.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel contestare la liceità del trattamento effettuato dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con due note inviate via fax il 24 novembre 2003, nel comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dati personali, ha sostenuto:

  • che l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato reperito nel "Web da alcuni giovani, iscritti o simpatizzanti dell´associazione, spinti da troppo entusiasmo (..)", con l´intento di segnalare il sito dell´associazione;
  • di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dalla propria rubrica;
  • che i dati del ricorrente non verranno più trattati dall´associazione, confermando "l´effettiva cancellazione già avvenuta dei dati personali del sig. Baruffa".

Con fax in data 1 dicembre 2003 il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, sottolineando che l´associazione "non fornisce alcuna informativa ai sensi di legge ed agisce diffusamente in maniera illecita, coinvolgendo anche terze parti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998 n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Con separato provvedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della predetta legge verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare in particolare la presenza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle richieste formulate dall´interessato. La resistente ha comunicato l´origine dei dati personali relativi all´interessato, le modalità, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato i dati personali dell´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura di 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti alle richieste dell´interessato prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico dell´Associazione culturale "Liberi di scegliere", la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084477
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso