g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079186]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 1079186]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Andrea Morroni

nei confronti di

Isolina Pirani;

visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 alla resistente (grafologa professionista la quale non aveva accettato di assumere un incarico professionale), con la quale aveva chiesto in particolare conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile del relativo contenuto e della loro origine, nonché di conoscere la logica e le finalità del trattamento e di ottenere la cancellazione dei dati personali "eventualmente trattati in violazione di legge".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le medesime istanze.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, con fax inviato l´11 aprile 2003, la resistente ha affermato che:

  •  "l´unico trattamento di dati è stato il confronto di firme (…)" sui documenti consegnati dal ricorrente;
  •  "nessun altro trattamento è stato fatto";
  •  "nessun documento è stato registrato, né tenuto";
  •  "niente è salvato sul pc";
  •  il ricorrente "ha già avuto chiarimenti su tutto" dal proprio legale.

Con lettera inviata via fax nella stessa data, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto una comunicazione da parte della resistente con la quale la stessa lo ha "assicurato" che fornirà "ogni documento" e "ogni (…) dato personale (…)" che lo riguarda in proprio possesso e che provvederà alla "cancellazione" dal proprio archivio di tutte le informazioni che lo riguardano. L´interessato ha pertanto manifestato la volontà di rinunciare formalmente al ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali.

L´interessato ha formalizzato una rinuncia al ricorso in ragione delle suesposte dichiarazioni di parte resistente.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079186
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso