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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075356]

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[doc. web n. 1075356]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Curatola

nei confronti di

Compass S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da Compass S.p.A. a due istanze proposte ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali dapprima si era opposto al trattamento effettuato con specifico riferimento alla comunicazione ad alcune "centrali rischi" private di dati personali che lo riguardano relativi a due finanziamenti per i quali risultano non pagate diverse rate e ne aveva chiesto poi la cancellazione.

Nel riscontro fornito la società resistente aveva comunicato di aver ceduto i crediti a Cofactor S.p.A. e di ritenere inaccoglibile la richiesta di cancellazione proposta dal ricorrente stante la perdurante situazione di "sofferenza".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, ritenendo illegittima la comunicazione dei dati che lo riguardano alle "centrali rischi" a causa della mancata indicazione dei dati identificativi dei corrispondenti enti nell’informativa ai sensi dell’art. 10 della medesima legge e nella correlativa dichiarazione di consenso sottoscritta in occasione dei due finanziamenti.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, la società resistente, con fax dell’11 aprile 2003, nel precisare di aver fornito tempestivo riscontro soltanto alla seconda richiesta inoltrata dal ricorrente, in ragione di un probabile smarrimento della prima istanza dallo stesso presentata, ha dichiarato: 

  • che "all’epoca della concessione dei due finanziamenti (erogazioni avvenute negli anni ’98 e ’99) il testo di informativa riportato sulla (...) modulistica indicava (...) i terzi per categorie (le Centrali rischi, definite "enti di tutela del credito") con rinvio, per la loro individuazione, agli appositi elenchi disponibili presso" gli uffici della società;
  • che la presenza nella modulistica attuale della società di una più completa informativa con l’indicazione nominativa degli enti di tutela del credito non costituirebbe a suo avviso "titolo per considerare non valida quella (...) antecedentemente adottata";
  • di aver provveduto a far aggiornare i dati personali del ricorrente presso le "centrali rischi" in questione, con l’indicazione dell’avvenuta cessione dei crediti;
  • di non ritenere "soddisfatte le condizioni" indicate dal Garante nel provvedimento sulle "centrali rischi" del 31 luglio 2002 per procedere alla cancellazione di dati relativi a gravi e perduranti "status di sofferenza dei crediti" relativi a finanziamenti in scadenza al 30 novembre 2000 e al 15 settembre 2001, per i quali il ricorrente ammette il mancato saldo di 9, e rispettivamente, 20 rate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una finanziaria, con specifico riferimento alla comunicazione ad alcune "centrali rischi" private dei dati personali dell’interessato relativi a due finanziamenti per i quali sussistono tuttora ritardi e pendenze non contestati dal ricorrente medesimo.

Il ricorso è infondato.

L’opposizione per motivi legittimi all’ulteriore permanenza dei dati personali del ricorrente negli archivi delle "centrali rischi" cui gli stessi sono stati comunicati non risulta allo stato fondata anche in relazione alle finalità per le quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)).

Tenuto conto che per le due operazioni di finanziamento si sono effettivamente verificati notevoli ritardi nei pagamenti e persistono posizioni di "sofferenza" relative a numerose rate (per ammissione del medesimo ricorrente, 9 rate per un finanziamento e 20 per l’altro), e considerate le suindicate date di scadenza dei finanziamenti, non risultano violati i principi affermati dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, allegato alla presente decisione e le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate come parte integrante della motivazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075356
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso