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Provvedimento del 20 febbraio 2003 [1068008]

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[doc. web. n. 1068008]

Provvedimento del 20 febbraio 2003

L´invio di un messaggio di posta elettronica concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, in quanto diretto a sviluppare una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro, non può essere qualificato alla stregua di un trattamento per fini "eclusivamente personali", in quanto tale in gran parte sottratto all´applicazione della normativa in materia di dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Matteo Opisso;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro da Matteo Opisso ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di comunicargli in modo intelligibile i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, chiedendo altresì la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro con lettera del 2 gennaio 2003, sostenendo che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente era stato "acquisito da fonti pubblicamente consultabili" e che la legge n. 675/1996 non troverebbe applicazione nei confronti dei "privati", ma solo delle "aziende". Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente non avrebbe più ricevuto "altre comunicazioni", essendo stato il suo account "subito eliminato e mai diffuso".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 31 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax l´8 febbraio 2003, ha sostenuto:

  • che i dati personali allo stato detenuti con riguardo al ricorrente corrispondono unicamente a quelli da quest´ultimo comunicati, dal momento che, come in precedenza precisato, l´indirizzo di posta elettronica di XY era stato immediatamente cancellato a seguito della ricezione della richiesta ex art. 13 e comunque non comunicato o diffuso;
  • di non ricordare da quale fonte fosse stato acquisito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente e che in ogni caso, a causa di un "errore", tale dato sarebbe stato utilizzato per l´invio dell´e-mail contestata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il ricorso è fondato e deve essere parzialmente accolto.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. A tale trattamento non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali". Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup o altri mezzi va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Quanto al merito delle richieste dell´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle istanze volte a conoscere i dati personali dell´interessato, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del soggetto che ha trattato i dati.

Il resistente ha infatti fornito un adeguato riscontro in merito a tali istanze, attestando, con dichiarazione della cui veridicità il resistente medesimo risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver già cancellato l´indirizzo di posta elettronica della stessa e tutti i dati personali che lo riguardano.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto concerne la richiesta di conoscere l´origine dei dati dell´interessato. Al riguardo il resistente ha finora fornito riscontri contraddittori. Pertanto lo stesso dovrà integrare le risposte già fornite comunicando all´interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l´origine dei dati personali in questione.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di Matteo Opisso, stante la necessità di disporre la parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dal resistente, prima e dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto concerne le richieste di conoscere l´origine dei dati del ricorrente e ordina al titolare di corrispondere a tali richieste entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle ulteriori richieste dell´interessato;

c) determina in 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto, previa parziale compensazione per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Matteo Opisso, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli