g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Referendum consultivo su una ristrutturazione: richiesta di cancellazione delle generalità dell'architetto -25 ...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1053404]

Procedimento relativo ai ricorsi - Referendum consultivo su una ristrutturazione: richiesta di cancellazione delle generalità dell´architetto - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pietro Zulian rappresentato e difeso dall´avv. Rosa Rizzi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti del

Comitato promotore del referendum consultivo presso il comune di Vigo di Fassa, in persona del coordinatore sig. Luigi Mazzel, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giorgio e Andrea de Pilati presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente ha redatto un progetto per ristrutturare una scuola elementare del Comune di Vigo di Fassa ed ha presentato un´istanza nei confronti di un Comitato che ha promosso un referendum comunale consultivo su tale ristrutturazione e che mira a far realizzare, in luogo di quest´ultima, un nuovo edificio scolastico in una zona diversa.

L´istanza è riferita alla legge n. 675/1996 in termini generali ed è volta a far espungere dal quesito referendario il nome del ricorrente, il quale è citato nel quesito come autore del progetto contestato. L´indicazione del nome non sarebbe corretta ai sensi della predetta legge e il trattamento di questo dato personale sarebbe avvenuto ad avviso del ricorrente in violazione degli artt. 11 e 12 della medesima legge.

Analoga istanza è stata avanzata alla commissione comunale per i referendum la quale ha ritenuto ammissibile il quesito referendario ai sensi dell´art. 20, comma 3, del "Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini" del Comune di Vigo di Fassa. La raccolta delle firme è già avvenuta e, dopo il loro deposito in Comune, è attesa una decisione sul prossimo svolgimento della consultazione.

Nell´odierno ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza unicamente nei confronti del Comitato promotore del referendum consultivo.

All´invito ad aderire alle predetti richieste, formulato il 16 luglio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, il Comitato, con una nota inviata via fax il 30 luglio 2003, ha rappresentato tra l´altro che:

  • si è "in presenza di un´opera pubblica e quindi di atto pubblico, conoscibile (…) da chiunque";
  • "il progetto di ristrutturazione della scuola è sempre stato associato al nome del progettista";
  • "in altri paesi della Val di Fassa (…) il nome del progettista è stato inserito in quesiti referendari senza provocare reazioni (…)";
  • il quesito referendario "è stato riconosciuto ammissibile (…) dalla commissione per i referendum (…)".

Con una nota inviata via fax il 29 luglio 2003 e nel corso dell´audizione che si è svolta in data 31 luglio 2003, l´interessato ha però ribadito la propria richiesta ed ha precisato che "l´unico progetto esistente, relativo ai lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Vigo di Fassa è il progetto a firma del ricorrente (…)", dal che deriva "l´impossibilità di eventuale confusione tra diversi progetti". Il ricorrente ha inoltre dichiarato che "l´amministrazione comunale non ha ancora fissato la data del referendum".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

L´odierno ricorso concerne unicamente il trattamento di dati personali effettuato dal comitato promotore di un referendum consultivo comunale in relazione alla proposizione di un quesito referendario che, nello stimolare un giudizio sfavorevole della popolazione sulla prevista ristrutturazione di una scuola elementare curata dall´architetto ricorrente, ipotizza la possibilità della realizzazione della scuola in un luogo diverso e, tra gli estremi del progetto contestato e della delibera comunale che lo ha approvato, menziona anche nome e cognome del ricorrente medesimo.

La richiesta dell´interessato di vedere «espunto» dal quesito referendario il proprio nome -che malgrado la sua genericità può essere utilmente presa in considerazione come una richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente dal testo del quesito referendario in questione- non risulta fondata.

Considerato il tipo di domanda e il momento in cui essa è stata avanzata e poteva essere valutata nel procedimento ora nella fase terminale, l´odierno ricorso avrebbe dovuto anzitutto riguardare più l´amministrazione comunale di Vigo di Fassa (la cui commissione per i referendum, alla data di proposizione del ricorso, aveva già dichiarato ammissibile il contestato quesito referendario) che il Comitato promotore (il solo nei confronti del quale il ricorso è stato invece proposto).

Nel merito, il trattamento dei dati effettuato dal Comitato non risulta illecito.

Le generalità dell´architetto ricorrente sono state estratte da documenti amministrativi accessibili a chiunque in base alla legge n. 241 e alle connesse disposizioni di legge sulla trasparenza dell´attività di comuni e province.

Dagli atti risulta pacificamente che le generalità del ricorrente sono oggetto di pubblicità nell´ambito di una piccola comunità, per effetto di altre iniziative come incontri e progetti mostrati nella sede comunale ai cittadini con indicazione anche del nome del ricorrente medesimo.

L´indicazione del nome dell´architetto ricorrente non è indispensabile ai fini della formulazione di un quesito referendario, ma tale prassi, seguita anche presso comuni viciniori, ha portato comunque ad indicare dati pertinenti e che non possono ritenersi eccedenti rispetto alla finalità di illustrazione perseguita con il referendum che è ormai di prossimo svolgimento e per il quale si è esaurita la fase preliminare di ammissibilità. I medesimi dati sono inoltre esatti ed indicati nel quesito in termini obiettivi, senza connotati che possano ritenersi lesivi dei diritti del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053404
Data
25/09/03

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso