Briciole di pane

Giurisprudenza

Giurisprudenza

La pagina presenta una raccolta di documenti utili per approfondimenti giuridici sul tema della privacy

Corte europea di giustizia
La Corte di giustizia interpreta il diritto dell´UE perchè esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell´UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell´UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all´attenzione della Corte se ritengono che un´istituzione dell´UE abbia leso i loro diritti.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della Corte.

Sentenze

Corte europea dei diritti dell´uomo
La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo è stata costituita nel 1959. La sua giurisprudenza, negli anni, ha avuto modo di chiarire molti aspetti connessi all´interpretazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata sancito dall´Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della Corte.

Sentenze

Il caso riguardava la pubblicazione di foto e articoli (sul quotidiano News of the World) relativi ad un festino sado-maso organizzato da Mosley (figura pubblica di spicco, a lungo Presidente della Federazione internazionale di automobilismo) in cui questi compariva in vesti da nazista, e l´asserita insussistenza nel diritto inglese di una tutela efficace della vita privata; Mosley non riteneva infatti sufficienti a tale scopo le misure risarcitorie riconosciutegli dalle autorità giudiziarie inglesi. La CEDU, tuttavia,  non ha rilevato una violazione dell´Art. 8 della Convenzione di Strasburgo; più esattamente, ha ritenuto prevalente la libertà di espressione (come sancita dall´art. 10 della CEDU) rispetto alla richiesta imposizione di un obbligo per i media di notificare preventivamente le parti interessate dalla pubblicazione di articoli o foto particolarmente lesivi della rispettiva privacy. La Corte ha affermato l´inopportunità di tale vincolo di pre-notifica in considerazione delle vaste e varie implicazioni che ciò avrebbe in termini di libertà di stampa, censura, e  difficoltà di fissarne per legge i meccanismi applicativi; al contempo, ha ribadito il principio per cui la libertà di espressione non è un diritto assoluto, ma può "cedere" alla tutela della vita privata in casi determinati e sui quali gli Stati membri hanno maggiore titolo a decidere. Si sottolinea, inoltre, che la Commissione parlamentare istituita in UK per valutare l´autodisciplina del settore giornalistico aveva consigliato di introdurre (nel codice di autodisciplina) questo requisito di pre-notifica salva la prevalenza di un "interesse pubblico" alla conoscenza della notizia (che nel caso in questione le corti inglesi non avevano riconosciuto)

  • Shimovolos c. Russia (30194/09) (violazione Art. 8 CEDU)

La decisione CEDU riguarda (fra l´altro) l´ingiustificato inserimento del nominativo del ricorrente (attivista per i diritti umani e membro di un´associazione Russia-Cecenia) in una black list della polizia costituita in base ad un atto normativo non pubblicato, e quindi non conoscibile dall´interessato, che non disponeva di adeguate e sufficienti salvaguardie. La CEDU ribadisce i principi fondamentali che devono ispirare la legislazione degli Stati in questo ambito (conoscibilità, prevedibilità, natura democratica del processo legislativo).

  • Jarnea c. Romania (41838/05) (violazione Art. 8 CEDU)

La Corte si occupa in questo caso dell´accesso ai dati personali conservati dalla Securitate (la polizia romena di sicurezza), accesso che era stato negato o comunque consentito in modo parziale al ricorrente attraverso vari procedimenti nazionali che non hanno garantito un esercizio efficace del diritto in questione. La CEDU ha precisato nuovamente alcuni principi interpretativi con riguardo alla conoscibilità delle informazioni personale raccolte sul proprio conto da soggetti pubblici e, in particolare, ai criteri di trasparenza e democraticità che devono essere soddisfatti dalle norme nazionali in materia.

  • Heinisch c. Germania (28274/08) (violazione Art. 10 CEDU)

La decisione riguarda un caso intentato da una dipendente di un "hospice" per anziani, a Berlino, che aveva segnalato irregolarità prima per via interna e poi tramite denuncia penale. La Corte riconosce che il licenziamento che ne era conseguito era una misura sproporzionata e non necessaria in una società democratica, pur essendo "prescritta per legge". Sottolinea, inoltre, l´assenza nel sistema giuridico tedesco di specifiche normative che disciplinino il whistleblowing (ossia i sistemi interni ad aziende o enti per la  segnalazione di irregolarità) e le sue conseguenze. Condanna quindi la Germania per violazione dell´articolo 10 della CEDU (interferenza con la libertà di espressione).

  • Krone Verlag c. Austria (33497/07) (nessuna violazione Art. 10 CEDU)

Questa decisione, speculare a quella della Corte nel caso Lahtonen c. Finlandia (29576/09), riguarda il rapporto fra libertà di espressione (tutelata  dall´Art. 10 della Convenzione) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (di cui all´Art. 8 della Convenzione). In questo caso, intentato dall´editore di una rivista (Krone Verlag GmbH) in rapporto alla pubblicazione dei dati e della foto relativi ad una minore oggetto di violenza da parte dei genitori, la Corte ritiene che non sia stata violata la libertà di espressione del giornalista (e della casa editrice) per il fatto di avere imposto un risarcimento a favore della minore, trattandosi di una limitazione "necessaria in una società democratica" alla luce della giurisprudenza pregressa della CEDU stessa e delle specifiche circostanze (necessità di particolare tutela per la vita privata del minore).

  • Lahtonen v. Finlandia (29576/09) (violazione Art. 10 CEDU)

Si tratta di una sentenza che affronta, ancora una volta, il rapporto fra libertà di espressione (tutelata  dall´Art. 10 della Convenzione) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (di cui all´Art. 8 della Convenzione). Il caso riguarda la pubblicazione da parte di un giornalista di informazioni relative ad un poliziotto che aveva commesso un reato abusando della propria qualifica. La CEDU ritiene che sia stata violata la libertà di espressione del giornalista attraverso l´imposizione a quest´ultimo di una sanzione penale da parte del tribunale finlandese (per violazione della vita privata del poliziotto), in quanto si tratta di una misura eccessiva e non "necessaria in una società democratica" alla luce della natura delle informazioni pubblicate (che erano state tratte da fonti pubbliche) e delle specifiche circostanze (nel reato era coinvolto un pubblico ufficiale). La CEDU svolge specifiche considerazioni sul bilanciamento/rapporto fra i due diritti in gioco, con significativi richiami alla propria giurisprudenza (consolidata) su questo punto.

La CEDU ha accolto il 7 febbraio 2012 il ricorso Alex Springer AG c. Germania:  l´editore di Bild, quotidiano nazionale a grande tiratura, si era rivolto alla Corte contro il divieto di pubblicazione di articoli relativi all´arresto di un noto attore televisivo ed alla sua condanna al pagamento di un´ammenda per possesso di cocaina. La condanna era stata confermata in appello, poi dalla Corte federale, ed avverso di essa la Corte Costituzionale nel marzo 2008 non aveva ammesso il ricorso. Il divieto di pubblicare era basato in sostanza sulle motivazioni di una precedente decisione, riguardante la pubblicazione della notizia dell´arresto dell´attore, e delle relative foto, nella quale si era ritenuto prevalente il diritto dell´interessato a proteggere la sua personalità rispetto all´interesse del pubblico ad essere informato; ciò in quanto, non essendo l´infrazione di particolare gravità, la notizia non rivestiva particolare importanza per l´interesse pubblico, pur non essendo contestata la veridicità dei fatti. La CEDU ha ritenuto che – alla luce della natura pubblica dell´arresto, delle circostanze puramente fattuali narrate nell´articolo e del carattere di figura pubblica dell´attore - non vi erano sufficienti motivi per ritenere che l´ingerenza in questione fosse necessaria in uno Stato democratico. La Corte ha ravvisato non esservi una ragionevole proporzionalità tra le restrizioni alla libertà di espressione imposte alla Società ricorrente ed il legittimo scopo perseguito, in particolare di assicurare il rispetto del diritto al rispetto della vita privata. Ha dunque ritenuto violato l´articolo 10 CEDU.

Il 7 febbraio 2012 la Corte ha respinto il ricorso con il quale la principessa Carolina di Monaco ed il marito invocavano il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), in sostanza lamentando che i giudici tedeschi non avessero  sufficientemente tenuto conto di una precedente decisione CEDU del 24 giugno 2004 (Von Hannover c. Germania). In essa la Corte ritenne violato il diritto della donna al rispetto della sua vita privata, in riferimento alle decisioni tedesche che avevano respinto le sue domande dirette a vietare la pubblicazione di alcune foto. Basandosi su tale decisione la principessa ed il marito avevano chiesto ai giudici di vietare la pubblicazione di altre foto prese a loro insaputa, ottenendo  soddisfazione per due di esse, ma non per un´altra accompagnata da un articolo sulle condizioni di salute del principe Ranieri di Monaco. La Corte federale aveva in particolare affermato che la malattia del principe regnante costituiva avvenimento d´interesse generale, e quindi la stampa ben poteva riferire del modo in cui i figli conciliavano con i doveri di solidarietà familiare le legittime esigenze della loro vita privata, segnatamente il bisogno di vacanza. La CEDU ha ritenuto che, sulla base della loro incontestabile notorietà, i ricorrenti vanno considerati come persone pubbliche, e non come ordinarie persone private; che la foto in contestazione, alla luce degli articoli che l´accompagnavano, poteva in qualche misura contribuire ad un dibattito d´interesse generale, e che considerare – come hanno fatto le giurisdizioni tedesche – la malattia del principe Ranieri come avvenimento della storia contemporanea non appariva irragionevole. In mancanza di indicazioni puntuali da parte dei ricorrenti non vi era ragione di approfondire il modo in cui le foto erano state prese, non risultando che fossero state scattate in circostanze sfavorevoli agli interessati. In conclusione, secondo la Corte, il dettagliato bilanciamento posto in essere dalle giurisdizioni tedesche tra rispetto della vita privata e della libertà di espressione non ha dato luogo a violazione dell´art. 8 CEDU.

  • E.S. c. Svezia (5786/08) (nessuna violazione Art. 8 CEDU)

La Corte ha ritenuto che la legislazione svedese offrisse sufficiente tutela al diritto di cui all´Art. 8 CEDU pur non prevedendo il divieto di filmare una persona senza il proprio consenso (una proposta di legge è stata introdotta in tal senso); il caso riguardava una minore, filmata a sua insaputa in situazioni molto private dal patrigno. Interessante la "dissenting opinion" di alcuni giudici che hanno ritenuto impropria tale motivazione ricordando come i singoli Stati, pur avendo un margine di apprezzamento sugli strumenti più indicati per garantire le tutele fissate dalla Convenzione, abbiano anche un obbligo positivo di agire per garantire condizioni favorevoli all´esercizio dei diritti in essa fissati (come più volte ricordato dalla Corte in passato), e questo non sembrerebbe essere il caso della legislazione penale svedese in materia (21 giugno 2012).

  • Krone Verlag c. Austria (27306/07) (nessuna violazione Art. 10 CEDU)

In questo caso, riguardante il bilanciamento tra diritto di cronaca (libertà di espressione: Art. 10 Convenzione) e tutela della vita privata, la Corte ha ritenuto che fosse legittima l´imposizione all´editore (Krone Verlag) di una sanzione per avere violato la sfera più intima della personalità di un minore oggetto di una difficile controversia fra i genitori in materia di affido. La "necessità" della limitazione del diritto alla libertà di espressione "in una società democratica" è stata valutata dalla Corte alla luce dei principi di proporzionalità e pertinenza più volte ribaditi e, in particolare, dell´eventuale contributo della notizia alla pubblica discussione di questioni di rilevanza pubblica. Non trattandosi di figure pubbliche ed essendo particolarmente necessario tutelare un minore (vittima) da intrusioni eccessive, soprattutto se basate sulla pubblicazione ripetuta di foto e altri elementi identificativi, la Corte ha ritenuto legittima la sanzione comminata all´editore ed ha escluso che vi fosse una violazione dell´Articolo 10 della Convenzione (19 giugno 2012).