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Pubblicazione di dati personali relativi alla condizione di invalidità sul sito istituzionale di un Regione - 19 giugno 2014 [3259444]

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Vedi anche Newsletter del 16 luglio 2014

[doc. web n. 3259444]

Pubblicazione di dati personali relativi alla condizione di invalidità sul sito istituzionale di una Regione - 19 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 313 del 19 giugno2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

VISTA la segnalazione presentata il 16 maggio 2014 da XY con la quale è stata lamentata la pubblicazione di dati personali relativi alla condizione di invalidità della segnalante sul sito istituzionale della Regione Abruzzo agevolmente raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca;

RILEVATO che da un accertamento preliminare effettuato dall´Ufficio in data 22 maggio 2014 è emerso che sul sito web http://www.regione.abruzzo.it, facente capo alla Regione Abruzzo, risultano pubblicati, all´interno della sezione "KW", alla pagina:http:..., gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle prove concorsuali relative alla "YY" e "JJ" (n. 2), riservata esclusivamente alle categorie dei disabili di cui all´art. 1 della legge n. 68/1999", come da Determinazione Dirigenziale n. ZZ del XX, pure pubblicata;

RILEVATO che gli elenchi pubblicati recano alcune centinaia di  nominativi, tra cui anche quello della segnalante, nonché la data ed il luogo di nascita degli interessati e la specifica indicazione "ammesso/non ammesso";

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato altresì verificato che il nominativo della segnalante, nonché, come detto, quello dei restanti interessati, sono immediatamente visibili in rete tramite l´inserimento delle rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca generalisti;

CONSIDERATO che per dato personale si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

PRESO ATTO che la pubblicazione dei menzionati elenchi – recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati nell´ambito di una procedura selettiva pubblica, riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 –, caratterizzata dall´immediata reperibilità nel web dei nominativi dei destinatari mediante i più diffusi motori di ricerca, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice), in ragione dell´espresso riferimento allo status di disabile degli interessati nonché dell´espresso richiamo (nel medesimo contesto) alla legge n. 68/1999, normativa concernente le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

CONSIDERATO che l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante, disponibili sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, in particolare tra i più recenti, 6 marzo 2014, n. 109, doc web 3039272; 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n. 2554965; ma si veda anche, 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639);

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243  del 15 maggio 2014, Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (cfr., in particolare, parte II punto 1);

RILEVATA, pertanto, l´illiceità del trattamento effettuato dalla Regione Abruzzo in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare alla Regione Abruzzo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nei menzionati elenchi;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile l´adozione da parte del titolare del trattamento di idonei accorgimenti nella pubblicazione di detti elenchi, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d´ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO necessario prescrivere alla Regione Abruzzo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate Linee guida, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; parte II, punto 1, Linee guida, cit.);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti della Regione Abruzzo, rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato nei termini indicati in premessa:

1. vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti negli elenchi menzionati nel presente provvedimento;

2. prescrive, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice; parte II, punto 1, Linee guida).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 giugno  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia