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Provvedimento del 21 dicembre 2023 [9981652]

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[doc. web n. 9981652]

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 616 del  21 dicembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante il 28 giugno 2023 da XX, rappresentato dall’avvocato XX, nei confronti di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione di alcuni articoli reperibili in associazione al proprio nome e cognome riferiti ad una vicenda giudiziaria ormai conclusa, che riportano informazioni non aggiornate agli sviluppi successivi e che risultano pertanto pregiudizievoli, oltreché privi di interesse per la collettività;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato che:

a seguito di indagini avviate nei propri confronti, il giudice per le indagini preliminari nel XX ha emesso sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato;

diverse testate giornalistiche, a partire dal XX, hanno pubblicato articoli inerenti la vicenda e ad oggi, nonostante l’intervenuto proscioglimento, risultano reperibili in rete numerosi articoli che risultano fermi al momento delle indagini e che non riportano le informazioni successive riguardanti la chiusura del procedimento;

Google, al quale è stata avanzata richiesta di rimozione fornendo copia del provvedimento del giudice, non ha ritenuto di aderire senza tuttavia fornire motivi circostanziati relativamente la perdurante sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato della vicenda;

la perdurante reperibilità di tali informazioni appare eccessiva in ragione del fatto che egli non riveste un ruolo pubblico e che le notizie riportate negli articoli non risultano aggiornate determinando un grave discredito del medesimo, nonché della realtà societaria di cui è legale rappresentante;

la richiesta di deindicizzazione si fonda anche sull’applicazione dell’art. 64-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, in base al quale conosce la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può chiedere che venga disposta, con annotazione sulla sentenza, la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento;

la sentenza adottata nei propri confronti rientra nei presupposti dell’applicazione di tale articolo, pertanto, costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del GDPR, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal proprio nominativo;

la lesività del trattamento effettuato da Google discende anche dal fatto che gli URL che rimandano ai contenuti possono costituire la fonte di “database di profilazione reputazionale” ai quali possono rivolgersi istituzioni finanziarie, istituti di credito, società, studi professionali e agenzie governative al fine di avere informazioni sul profilo di rischio di specifici soggetti, in connessione con l’instaurazione di rapporti commerciali determinando un pregiudizio nei propri riguardi e della società di cui è legale rappresentante;

VISTA la nota del 25 agosto 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 20 settembre 2023 con la quale Google ha comunicato:

di aver provveduto a bloccare gli URL indicati con i nn. 1, 5, 6 e 11 nell’elenco riportato nel riscontro fornito;

che, con riferimento all’URL indicato con il n. 8 nel predetto elenco, non avendo individuato il nome del reclamante all’interno della relativa pagina, sta provvedendo ad adottare misure manuali impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

che, con riferimento agli URL indicati con i nn. 2, 3, 4, 9 e 10 nell’elenco riportato nel riscontro fornito, le relative pagine non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e che pertanto la società non potrà adottare alcun provvedimento;

di non poter infine prendere provvedimenti con riferimento all’URL indicato con il n. 7 nel medesimo elenco ritenendo ancora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza tenuto conto che il contenuto dell’articolo collegato ad esso, pubblicato nel XX, risulta aggiornato ai più recenti sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, prosciolto dal reato di XX perché estinto a seguito dell’esito positivo della messa alla prova;

tale articolo, di natura giornalistica, riporta proprio una dichiarazione del XX dello stesso avvocato difensore del Sig. XX, secondo cui “XX”, fornendo con ciò un quadro aggiornato delle vicende che hanno riguardato il reclamante;

quest’ultimo ricopre poi un ruolo pubblico in quanto svolge la professione di imprenditore e amministratore delegato della società XX e le informazioni contenute negli URL oggetto di reclamo risultano connesse al ruolo professionale ricoperto dal sig. XX;

VISTA la nota del 29 settembre 2023 con la quale il reclamante ha replicato che:

a fronte di una query effettuata tramite il motore di ricerca di Google con riferimento all’URL n. 8 quest’ultimo risulterebbe ancora reperibile in associazione al proprio nome e cognome;

sebbene tale URL operi un rinvio ad una pagina web il cui contenuto parrebbe essere stato oscurato dalla testata giornalistica, lo stesso viene mostrato come risultato di ricerca in associazione al nome del reclamante e ne chiede pertanto la rimozione;

oltre agli URL oggetto di reclamo, ne risultano reperibili degli altri aventi il medesimo contenuto ed ai quali chiede di estendere la richiesta contenuta nel reclamo;

VISTA la comunicazione del 1° dicembre 2023 con la quale Google, a seguito di una richiesta di osservazioni inviata dall’Autorità, ha rappresentato che:

con riguardo all’URL indicato con il n. 8, come già confermato per iscritto anche al reclamante con riscontro del 20 settembre scorso, ha già correttamente provveduto a bloccare l’URL oggetto di reclamo n. 8 dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del medesimo;

con riguardo agli URL oggetto di nuova richiesta, non preceduta da preventivo interpello, le pagine collegate a quelli indicati con i nn. 13 e 14 nell’elenco riportato all’interno del riscontro, non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del sig. XX e che, per tale ragione, la società non potrà adottare alcun provvedimento in merito;

i restanti URL indicati con i nn. 12, 15-20 riportano alle medesime notizie di cui agli URL nn. 1, 5, 6, e 11 oggetto di reclamo non risultano aggiornate al proscioglimento del reclamante e che pertanto ha proceduto a bloccare i medesimi dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata al nome del medesimo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

PRESO ATTO che Google ha dichiarato:

di aver provveduto a bloccare gli URL indicati con i nn. 1, 5, 6 e 11 nell’elenco riportato nel riscontro fornito nel corso del procedimento;

che, con riferimento agli URL indicati con i nn. 2, 3, 4, 9 e 10 nell’elenco riportato nel riscontro fornito, le relative pagine non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e che pertanto la società non potrà adottare alcun provvedimento;

che, con riferimento all’URL indicato con il n. 8 nel predetto elenco, non avendo individuato il nome del reclamante all’interno della relativa pagina ha provveduto ad adottare misure manuali idonee ad impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nome del medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

con riferimento agli ulteriori URL indicati nel corso del procedimento – e che, pur in carenza di interpello, il titolare del trattamento ha ritenuto opportuno valutare – di non poter adottare provvedimenti con riferimento a quelli indicati con i n. 13 e 14 in quanto le pagine ad essi collegate non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome dell’interessato e di aver invece provveduto al blocco con riguardo agli ulteriori URL in quanto rinvianti a contenuti analoghi a quelli di alcuni URL indicati nell’atto di reclamo per i quali Google ha provveduto alla rimozione;

RITENUTO pertanto che, con riguardo ai predetti profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL oggetto di reclamo nei confronti di Google LLC – URL indicato con il n. 7 nel primo riscontro reso dal titolare nel corso del procedimento – che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo al predetto URL, che:

l’articolo collegato ad esso, pubblicato nel XX, riporta informazioni relative a vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’interessato in relazione al suo ruolo professionale;

le notizie ivi contenute risultano aggiornate a seguito di una dichiarazione resa alla redazione dallo stesso legale dell’interessato all’inizio del 2023 nella quale si dà atto della positiva conclusione della vicenda e dell’assenza di ulteriori procedimenti a suo carico;

il richiamo all’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022, viene effettuato dall’interessato come presupposto per ottenere la deindicizzazione degli URL indicati dal gestore del motore di ricerca;

occorre tuttavia considerare che, in primo luogo, l’interessato è tenuto a chiedere alla cancelleria del giudice competenza l’apposizione dell’annotazione in sentenza che, nel caso in esame, non risulta essere stata allegata;

in ogni caso la predetta norma stabilisce che i provvedimenti in essa richiamati, tra cui la sentenza di non luogo a procedere, costituiscono titolo per ottenere un provvedimento di sottrazione dall’indicizzazione di contenuti riferiti al procedimento penale che si è concluso con una delle decisioni indicate – e che potrebbero pertanto riguardare fasi pregresse del procedimento penale, come tali pregiudizievoli per l’interessato ove conclusosi con un provvedimento favorevole – ma pur sempre “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679”, con ciò ponendo una clausola di salvaguardia delle deroghe previste dallo stesso art. 17 all’esercizio del diritto di cancellazione;

tra le eccezioni che quest’ultimo pone vi è quella legata alla necessità di garantire il corretto espletamento della libertà di espressione e di informazione con la quale il diritto di cancellazione, anche nella sub specie del diritto all’oblio, deve essere pertanto bilanciato e ciò anche nelle ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 64-ter sopra citato il quale, facendo salvi i limiti dell’art. 17 del Regolamento, pone una presunzione relativa e non assoluta in merito all’accoglibilità dell’istanza di deindicizzazione dell’interessato (cfr. sul punto anche il parere reso dal Garante sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, parere del 1° settembre 2022, n. 292, doc. web n. 9802612; provv. n. 430 del 28 settembre 2023, doc web n. 9946736);

nel caso di specie si tratta di informazioni molto recenti e di interesse pubblico in considerazione dell’oggetto dell’indagine e dei soggetti coinvolti e che, proprio in virtù dell’intervenuto aggiornamento su iniziativa del medesimo interessato, non appaiono idonee a pregiudicarlo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento all’URL sopra indicato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle dichiarazioni rese da Google e in particolare:

che ha provveduto a bloccare gli URL indicati con i nn. 1, 5, 6 e 11 nell’elenco riportato nel riscontro fornito nel corso del procedimento;

che, con riferimento agli URL indicati con i nn. 2, 3, 4, 9 e 10 nell’elenco riportato nel riscontro fornito, le relative pagine non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e che pertanto la società non potrà adottare alcun provvedimento;

che, con riferimento all’URL indicato con il n. 8 nel predetto elenco, non avendo individuato il nome del reclamante all’interno della relativa pagina, ha provveduto ad adottare misure manuali atte ad impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nome del medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

con riferimento agli ulteriori URL indicati nel corso del procedimento, ha ritenuto di non poter adottare provvedimenti con riferimento a quelli indicati con i n. 13 e 14 in quanto le pagine ad essi collegate non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome dell’interessato e che ha invece provveduto a disporre il blocco con riguardo agli ulteriori URL in quanto rinvianti a contenuti analoghi a quelli di alcuni URL indicati nell’atto di reclamo per i quali Google ha provveduto alla rimozione
e ritiene pertanto che, con riguardo ai relativi profili, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google in ordine ai restanti profili.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei