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Provvedimento del 30 novembre 2023 [9979890]

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[doc. web n. 9979890]

Provvedimento del 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 563 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 30 maggio 2023 dall’avv. XX, per conto del sig. XX, sia nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 57 Url, sia nei confronti di alcuni dei titolari del trattamento che hanno pubblicato notizie relative al reclamante e alle sue dimissioni da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Il Post S.r.l., Società Editoriale Il Fatto S.p.a., Dagospia S.p.a., Linkiesta S.r.l; Agronotizie S.r.l. Unipersonale, Università degli Studi di Milano La Sestina, Leonardo digitale S.r.l. e Camillo Corsetti Antonini);

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato:

di essere uno stimato professionista, attualmente in pensione, e di aver ricoperto dal XX al XX la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo XX, con delega all’XX;

di essersi dimesso da sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri durante il Governo XX, a seguito della pubblicazione su alcuni quotidiani on-line delle affermazioni rese dal dott. XX (allora indagato per corruzione nell’inchiesta per gli appalti del XX), e rivelatesi da subito diffamatorie e del tutto destituite di fondamento, tanto che il reclamante non è stato mai indagato, e il dott. XX è stato condannato per il reato di diffamazione;

VISTA la nota del 22 giugno 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, Il Post S.r.l., Società Editoriale Il Fatto S.p.a., Dagospia S.p.a., Linkiesta S.r.l.; Agronotizie S.r.l. Unipersonale, Università degli Studi di Milano La Sestina, Leonardo digitale S.r.l. e Camillo Corsetti Antonini, in qualità di titolari del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 12 luglio 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato:

relativamente agli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta, con i numeri da 1 a 35, di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

relativamente agli Url indicati nel terzo elenco della propria memoria di risposta, con i numeri da 36 a 38, di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto in essi non è stato individuato il nome del reclamante, e pertanto di aver iniziato ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca;

relativamente agli Url indicati nel quarto elenco della propria memoria di risposta, con i numeri da 39 a 57, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

con riferimento all’Url contraddistinto con il n. 46, evidenzia che esso rinvia al profilo di una azienda denominata “XX”, eccedendo dunque l’oggetto del reclamo, rispetto alla quale perciò Google non può prendere provvedimenti;

con riferimento ai restanti Url oggetto di reclamo, sostiene la persistente attualità delle informazioni, alla luce del ruolo pubblico che è stato ricoperto dal reclamante, quale avvocato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio durante il Governo XX tra il XX e il XX, anno in cui si è dimesso a seguito dell’emersione dello scandalo, sostenendosi perciò la permanenza di un interesse verso le notizie legate a una carica pubblica di tale importanza, considerando il loro inserimento nel contesto della storia politica nazionale;

le linee Guida WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (di seguito “Linee Guida 2014”) hanno indicato la prevalenza dell’interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l’interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta o delle cariche ricoperte;

non è stata fornita alcuna documentazione circa la condanna per diffamazione nei confronti del sig. XX;

gli Url in questione hanno natura giornalistica;

VISTE le note inviate il 23 giugno 2023 dal sig. Camillo Crosetti Antonini, il 26 giugno 2023 da Dagospia S.p.A., il 28 giugno 2023 da Linkiesta e da Agronotizie S.r.l., il 3 luglio 2023 da Società Editoriale Il Fatto S.p.A. e da Il Post, il 7 luglio 2023 dall’Università degli Studi di Milano con le quali tali soggetti hanno confermato di aver provveduto alla deindicizzazione degli Url in questione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO che:

- in merito all’istanza di rimozione avanzata nei confronti de Società Editoriale Il Fatto S.p.a. (Url indicato nel primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 15 indicato), Dagospia S.p.a. (Url indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google numeri 10 ,11, 12, 13, 14, 45, 46, 47, 51) Agronotizie S.r.l. Unipersonale (Url indicato nel primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 56), Università degli Studi di Milano La Sestina (Url n. 52), Leonardo digitale S.r.l. (Url indicato nel primo elenco della memoria di risposta di Google  con il n. 57) e Camillo Corsetti Antonini (Url indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 3 e 4), i suddetti titolari del trattamento hanno aderito alle richieste ivi contenute, provvedendo alla deindicizzazione degli articoli sopra indicati, e ritenuto, pertanto, che per effetto di tale intervento non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel secondo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri da 1 a 35, essi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

-  in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel terzo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 36, 37 e 38, essi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di rimozione dell’Url indicato nel quarto elenco della memoria di risposta di Google con il numero 46, esso rinvia al profilo di una azienda denominata “XX”, eccedendo dunque l’oggetto del reclamo, e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel quarto elenco della memoria di risposta di Google LLC con i numeri 40, 41, 42, 43, 44 e 48, gli editori il Post S.r.l. e Linkiesta S.r.l. hanno aderito alle richieste ivi contenute, provvedendo alla deindicizzazione degli articoli ivi indicati e, per effetto di tale intervento, i predetti articoli non risultano più reperibili per ricerche condotte tramite il motore di ricerca di Google in associazione al nominativo del reclamante, determinando così il venir meno dell’oggetto dell’istanza avanzata nei confronti dei relativi gestore e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel quarto elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 39, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che gli Url in questione rinviano a notizie di stampa diffuse tra il 2012 e il 2016 nelle quali si fa riferimento, in varie forme, a una vicenda che ebbe notevole rilievo a suo tempo, vista la alta carica pubblica ricoperta dal reclamante e anche alla luce delle conseguenti dimissioni dello stesso, ma che si è conclusa senza alcuna condanna in capo al reclamante;

RITENUTO pertanto che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante, senza dare in alcun modo conto del relativo aggiornamento, comporta un pregiudizio sulla sua vita e sulla sua attività professionale, e non appare più giustificato da ragioni di interesse pubblico, anche in considerazione dell’avvenuto pensionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli Url sopra elencati e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Società Editoriale Il Fatto S.p.a. (Url indicato nel primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 15), Dagospia S.p.a. (Url indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 10 ,11, 12, 13, 14, 45, 46, 47, 51) Agronotizie S.r.l. Unipersonale (Url indicato nel primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 56), Università degli Studi di Milano La Sestina (Url indicato ne primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 52), Leonardo digitale S.r.l. (Url indicato ne primo elenco della memoria di risposta di Google con il numero 57) e Camillo Corsetti Antonini (Url indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 3 e 4), e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) prende atto di quanto dichiarato da Google LLC con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 35, degli Url indicati nel terzo elenco della propria memoria di risposta con i numeri 36, 37 e 38, dell’Url indicato nel quarto elenco della memoria di risposta di Google con il n. 46, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

c) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli Url indicati nel quarto elenco della memoria di risposta di Google LLC con i numeri 39, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei