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Provvedimento del 30 novembre 2023 [9978287]

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[doc. web n. 9978287]

Provvedimento del 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 562 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 31 marzo 2021, regolarizzato in data 12 maggio 2021, con cui la sig.ra XX (in arte XX), rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha lamentato l’illecita diffusione, in occasione delle puntate del 14 marzo e 21 marzo 2021 della trasmissione “Non è l’Arena” (dedicate alla vicenda del suicidio dell’attore e produttore televisivo, XX), del contenuto di un messaggio vocale “di natura strettamente personale” da lei inviato ad un’altra persona (una “governante”) in data 7 agosto 2019; messaggio nel quale raccontava un suo sogno avente come protagonisti la stessa reclamante e XX, compagno e socio del deceduto, ospite della trasmissione televisiva;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato rappresentato in particolare che:

- la diffusione del vocale è avvenuta senza il consenso della reclamante, in violazione dell’art. 15 della Costituzione e delle disposizioni in materia di privacy, con la conseguente divulgazione (lesiva) di dati sensibili; ciò anche alla luce dei commenti espressi sul contenuto del messaggio e sulla personalità della reclamante da parte della criminologa ospite anch’essa della trasmissione;

- con una nota del 23 marzo 2021, rinnovata il 26 marzo 2021, l’interessata ha inviato una «comunicazione di analogo tenore» diffidando la Società dall’ulteriore diffusione del messaggio;
VISTA la nota del 22 febbraio 2022 (prot. 11964) con la quale l’Autorità ha chiesto a La 7 S.p.a. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 18 marzo 2022 con cui la Società, ha riscontrato la richiesta dell’Autorità evidenziando che:

- la Società, in data 18 giugno 2021, ha trasmesso alla reclamante una nota «in cui erano in nuce gli elementi di fatto e di diritto...a sostegno della piena liceità della sua condotta»;

- «il trattamento contestato ...non ha avuto ad oggetto “dati sensibili” (assumendo che il riferimento sia all’attuale definizione di “categorie particolari di dati” di cui all’art. 9 GDPR»); di qui consegue che «il consenso/autorizzazione preventiva della reclamante non è condizione di liceità del relativo trattamento»;

- non vi è alcuna lesione della riservatezza della reclamante, posto che i dati personali ad essa riferibili erano già di dominio pubblico «in virtù di una scelta volontaria della reclamante medesima»;

- la reclamante è «attrice protagonista di notissime serie televisive e personaggio pubblico tra i più noti, anche in ragione della prolungata partecipazione al programma “Grande Fratello VIP”»; i riferimenti ad essa nel corso del programma “Non è l’Arena” si inseriscono in una vicenda di particolare attualità e di rilevante interesse pubblico − il suicidio del sig. XX, attore e produttore televisivo − «innescata da dichiarazioni rese in diretta televisiva nazionale proprio dalla Sig.ra XX» riguardo alle possibili responsabilità di tale gesto a capo ad XX (sulla base delle quali dichiarazioni è stata avviata un’inchiesta della Magistratura per verificare l’ipotesi di un’istigazione al suicidio);

- le predette dichiarazioni facevano riferimento anche a presunte interferenze nella vita privata di attori, tra cui la stessa reclamante, da parte del medesimo XX e dell’ambiente ad esso vicino, ciò che rende evidente come «gli aspetti privati intersechino quelli pubblici, e viceversa, sicché i primi risultino quantomai essenziali alla comprensione e alla ricostruzione - giudiziaria e giornalistica - dei secondi»;

- il trattamento oggetto di contestazione va pertanto inquadrato nell’ambito della specifica disciplina relativa all’attività giornalistica che consente la diffusione di dati, anche senza il consenso degli interessati, entro il rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell' “essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”; la vicenda trattata ha avuto ampio clamore, proprio in virtù delle dichiarazioni effettuate in diretta televisiva dalla reclamante e ha ad oggetto informazioni attinenti alla vita privata della stessa;

- i richiami, non chiari, presenti nel reclamo ad una presunta “violazione del segreto epistolare” portano ad estendere l’accertamento del Garante ad «un illecito ulteriore ed aggiuntivo rispetto all’asserita violazione del diritto alla riservatezza», riconducibile presumibilmente ad illeciti connessi alla tutela della “corrispondenza” a cui però non potrebbero essere propriamente ricondotti i contenuti (messaggi) oggetto di doglianza, secondo la giurisprudenza; profili comunque, se del caso, oggetto di accertamento dell’autorità giudiziaria;

RILEVATA l’assenza di repliche da parte della reclamante, anche a seguito dei contatti telefonici intercorsi con l’Ufficio, in data 12 luglio 2023;

VISTA la nota del 12 luglio 2023 (prot.107596) inviata a La7 S.p.a. ai sensi dell’art. 166, comma 5, con la quale è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, avuto riguardo ai principi generali del Regolamento in materia di trattamento dati (art. 5, par. 1 lett. a e c) e alle disposizioni in materia di trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività giornalistica (art.136-139 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche);

VISTA la nota dell’11 agosto 2023 con cui la Società, nel richiedere un’audizione, ha ribadito le proprie argomentazioni già riportate nel primo atto difensivo evidenziando in particolare che:

- in seguito alla citata comunicazione del Garante del 12 luglio 2023, la Società a far data dal 24 luglio 2023 ha cautelativamente proceduto all’eliminazione delle puntate del programma televisivo in cui sono stati diffusi i contenuti audio relativi al “caso XX” e riguardanti l’interessata, sia dalla piattaforma di video-on-demand che dai canali social della Società:

- non ha precedenti in termini di sanzioni da parte dell’Autorità per violazione del Regolamento o del Codice;

- i dati personali diffusi non appartengono a categorie particolari di dati né a dati giudiziari, consistendo «esclusivamente nel nome e nella voce dell’interessata, già ampiamente diffusi dall’Interessata medesima nello svolgimento della propria attività professionale quale partecipante a trasmissioni televisive»;

SENTITA la Società, rappresentata dall’ avv. Cavalcanti, nel corso dell’audizione tenutasi presso l’Autorità in data 28 settembre 2023, in occasione della quale il legale ha evidenziato:

- l’interesse pubblico ancora attuale delle vicende relative al caso XX, confermato dall’esistenza di documentari di imminente programmazione (“Ares Gate: la fabbrica delle illusioni”, n.d.r. andato in onda sul canale “Nove” il 28 settembre stesso), nonché dall’essere in corso un procedimento penale a carico di XX diretto ad accertare l’alterazione del testamento di XX e la bancarotta della sua società (la Ares Film);

- la circostanza che la reclamante abbia rilasciato numerose interviste in merito al predetto caso e a vicissitudini molto personali (in particolare alla trasmissione “Verissimo”);

- la volontà della Società di considerare definitiva la rimozione dei contenuti oggetto del procedimento, impegnandosi a verificare l’eventuale permanenza in rete degli stessi ai fini della loro rimozione;
- il programma televisivo “Non è l’Arena” non va più in onda dall’aprile 2023 e le puntate in cui è stato diffuso l’audio della reclamante sono state integralmente rimosse dalla piattaforma;

VISTA la nota del 30 ottobre 2023 con cui la Società ha trasmesso un "Resoconto delle attività dirette all’eliminazione delle fonti di accesso al i contenuti audio relativi al “caso XX”" nel quale ha riportato le attività svolte ai fini della rimozione dei contenuti oggetto di doglianza;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche):

RILEVATO che:

- il trattamento oggetto di reclamo si inserisce nel quadro di una vicenda che ha avuto ampia risonanza mediatica, sia per la qualificazione dei diversi protagonisti − attori e produttori operanti nel mondo dello spettacolo − sia per gli eventi che la caratterizzano e, in particolare, per la morte di uno di questi (XX) e l’avvio di un procedimento penale a carico del socio e compagno (XX) per l’ipotesi di istigazione al suicidio, poi definitosi nell’ottobre 2022 con l’archiviazione (https://... );

- la reclamante, e in particolare le sue esternazioni, hanno assunto un ruolo significativo nel contesto suddetto, posto che il procedimento penale ha preso le mosse da affermazioni della reclamante rese pubblicamente (durante le dirette della trasmissione “Il Grande Fratello VIP”) riguardo alla possibile responsabilità del compagno e socio del deceduto nel causarne la morte, affermazioni che hanno destato clamore nell’ambiente di riferimento e particolare attenzione dei media in ragione dei stretti rapporti affettivi e professionali che apparentemente legavano la reclamante al sig. XX e alla coppia nel suo complesso, testimoniati anche dalla scelta di vivere tutti  in una stessa casa;

- il programma “Non è l’Arena” ha dedicato ampia parte alla vicenda, mediante interviste e ricostruzioni, scandagliando – secondo il format tipico del programma − le personalità dei relativi protagonisti e in particolare quella della reclamante, al fine di inquadrare le sue esternazioni e le contraddizioni emerse alla luce dei rapporti sopra descritti;

- risultano ancora in corso procedimenti penali coinvolgenti il sig. XX e la sua società, all’attenzione degli organi di informazione (https://...);

CONSIDERATO tuttavia che nelle puntate indicate nel reclamo sono stati trattati dati personali relativi alla reclamante eccedenti rispetto alle finalità informative descritte, tenuto conto del carattere prettamente personale –  il racconto di un suo sogno (e di una conversazione della madre che avrebbe avuto un sogno simile) e le sensazioni ad esso associate – e delle modalità del trattamento stesso, consistente nella diffusione di un messaggio vocale inviato dalla reclamante ad una persona a lei vicina (indicata come la “governante” della casa in cui i protagonisti dei fatti vivevano), messaggio che, seppur acquisito lecitamente (in quanto consegnato dalla destinataria del messaggio al conduttore del programma) rientra nell’ambito delle comunicazioni private tutelate costituzionalmente (art.15; Corte Costituzionale, sentenza del 22 giugno 2023, n.170);

RITENUTO pertanto che la diffusione del predetto messaggio, seppur inserito nel quadro di una vicenda di interesse pubblico, non rispetti il parametro dell’essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137, comma 3 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche, non aggiungendo elementi informativi significativi nel quadro già ricco di informazioni sui rapporti personali e professionali tra la reclamante e le figure operanti nell’ambito della Ares Film;

RILEVATO che il rispetto delle citate disposizioni costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATA pertanto l’illiceità della diffusione del messaggio vocale oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con l’art. 15 della Costituzione, gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche, e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento e di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento;

PRESO ATTO delle misure di rimozione dei contenuti oggetto di doglianza adottate dalla Società e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti correttivi in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e, per l’effetto, di dover provvedere, quale misura effettiva, proporzionata e dissuasiva – tenuto conto della peculiarità del caso – ad ammonire La7 S.p.A., ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento per aver diffuso, durante le puntate del 14 marzo e 21 marzo 2021 della trasmissione “Non è l’Arena”, un messaggio vocale inviato dalla reclamante a terzi in violazione dell’art. 15 della Costituzione e delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3 e 139 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche;

RITENUTO, altresì, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento di dover disporre nei confronti di La 7 S.p.a, la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione del messaggio vocale oggetto di reclamo;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) prende atto delle misure di rimozione adottate da La 7 S.p.a. in adesione alle richieste della reclamante e pertanto non ravvisa i presupposti per l’adozione di provvedimenti correttivi in merito;

b) ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo fondato, nei termini di cui in motivazione, per aver diffuso, nel corso delle puntate del 14 marzo e 21 marzo 2021 della trasmissione “Non è l’Arena”, un messaggio vocale inviato dalla reclamante a terzi in violazione dell’art. 15 della Costituzione e delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3 e 139 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche;

c) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonisce La 7 S.p.a per aver diffuso il messaggio vocale della reclamante durante la trasmissione predetta nei termini di cui in motivazione;

d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento dispone nei confronti di La 7 S.p.a., la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione del messaggio vocale oggetto del reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei