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Provvedimento del 30 novembre 2023 [9968128]

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[doc. web n. 9968128]

Provvedimento del 30 novembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 564 del 30 novembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 27 luglio 2023, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, dal sig. XX nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la deindicizzazione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di 50 Url rinvianti ad articoli pubblicati tra il XX e il XX, che danno conto di un procedimento penale per reati commessi nella sua funzione di Vice presidente del XX, nell’ambito della quale il reclamante è stato arrestato, nel giugno XX, con le accuse di corruzione in concorso, finanziamento illecito dei partiti e false fatturazioni e che si è concluso, il XX, con sentenza di patteggiamento del Tribunale di XX, ex art. 444 del codice penale e con sospensione condizionale della pena, nella misura di due anni di reclusione, oltre alla confisca di 4 milioni di euro. Alcuni articoli riportano altresì un diverso e più recente procedimento che ha visto coinvolto il reclamante dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale scaturito dalla vicenda delle tangenti del XX;

CONSIDERATO che il reclamante, imprenditore ed ex Vicepresidente del XX, ha precisato che:

i reati sono stati dichiarati estinti con provvedimenti del GIP del Tribunale di XX in data XX;

nonostante il tempo trascorso, ancora oggi il motore di ricerca Google riporta notizie riguardanti la vicenda giudiziaria attraverso la pubblicazione di articoli, anche datati, di varie testate giornalistiche, che risultano gravemente lesivi dell’immagine e della reputazione del reclamante, il quale non ricopre più cariche in alcuna delle società all’epoca coinvolte nella vicenda giudiziaria in questione;

di aver inviato a Google una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli Url in questione, che la società non ha accolto sul presupposto o della carenza di documentazione o della persistente attualità dell’informazione;

VISTA la nota del 29 agosto 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google LLC, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta della reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 17 ottobre 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato che:

A. relativamente agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 1, 11, 13, 17, 18, 23, 25, 30, 33, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, Google LLC sta procedendo a bloccare detti Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome del reclamante, in quanto non sono aggiornati alla sopra citata sentenza del Tribunale di XX del XX;

B. relativamente all’Url indicato nella propria memoria di risposta con il numero 42 (https://...), non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della relativa pagina, Google LLC sta adottando misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del proprio motore di ricerca;

C. relativamente agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 2, 3, 5, 9, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 41, invece, non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante, per tale ragione Google LLC non può aderire alla richiesta di deindicizzazione;

D. relativamente agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 4, 6, 7, 8, 37, essi risultano inaccessibili, essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per potere accedere agli articoli e Google LLC ha invitato il reclamante a inviare uno screenshot dei relativi contenuti per poter svolgere le relative valutazioni;

E. relativamente all’Url indicato nella propria memoria di risposta con il numero 12, che XX, Google LLC rileva che tali informazioni non hanno nulla a che vedere con il reclamante e non rientrano nell’ambito del reclamo in esame;

F. relativamente ai restanti Url, di non poter adottare provvedimenti per le seguenti ragioni:

1) i contenuti di cui agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 10, 19, 34, 38, 45 – tutti pubblicati tra il 2016 e il 2022 – risultano aggiornati ai più recenti sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, ovvero alla sua scarcerazione a seguito del patteggiamento a due anni di reclusione con sospensione della pena, dando dunque conto al pubblico degli esiti della vicenda che lo ha interessato;

2) i contenuti di cui agli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 15, 16, 20-22, 26, 28, 29 e 48, pubblicati tra il 2019 e il 2022 riguardano un procedimento diverso da quello conclusosi con la sopra citata sentenza del Tribunale di XX, del quale il reclamante non fa alcuna menzione nel proprio atto di reclamo e non rientrano dunque nell’ambito dello stesso. Tali Url riportano articoli molto recenti, relativi ad un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale, conclusosi nel 2019 con una condanna al pagamento – in solido con il XX e con il Presidente XX – di 6,9 milioni di euro per le vicende legate alle tangenti del XX.

Inoltre, sempre secondo la nota di Google LLC, la valutazione circa la persistenza di un interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni presenti negli Url di cui ai punti 1) e 2) si fonda sulle seguenti argomentazione:

• attualità ed esattezza delle stesse, le quali forniscono un quadro aggiornato delle due diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante;

• ruolo pubblico del reclamante, il quale svolge la professione di imprenditore: le linee Guida WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (di seguito “Linee Guida 2014”) hanno indicato la prevalenza dell’interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l’interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta o delle cariche ricoperte;

• recente data di pubblicazione, considerato che tali contenuti sono stati tutti pubblicati tra il 2016 e il 2022. Da ciò consegue l’insussistenza del requisito del trascorrere del tempo che costituisce uno dei requisiti costitutivi del diritto all’oblio;

• natura giornalistica delle informazioni.

3) i contenuti degli Url indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 14 e 50 indirizzano a sezioni dinamiche all’interno dei siti, rispettivamente di un blog e di una nota emittente radiofonica, i quali raggruppano le notizie più recenti relative al reclamante, rispetto alle quali non è possibile vantare alcun diritto all’oblio; invero, in virtù della natura dinamica di tali pagine di ricerca, potrebbe verificarsi la comparsa di ulteriori risultati correlati a nuove e diverse notizie di rilevanza pubblica relative al reclamante o a un suo omonimo, per cui, ove venisse accolta la richiesta di rimozione del reclamante di tali Url, si originerebbe una indebita compressione del diritto ad informare ed essere informati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO:

- in merito all’istanza di deindicizzazione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 1, 11, 13, 17, 18, 23, 25, 30, 33, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, che Google sta procedendo a bloccare detti Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome del reclamante, e che essi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di deindicizzazione dell’Url indicato nella memoria di risposta di Google con il n. 42 (https://...), che, non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della relativa pagina, Google LLC sta adottando misure manuali per impedire il posizionamento di tale URL tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di deindicizzazione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 2, 3, 5, 9, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 41, che essi non risultano essere visualizzati tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto, pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

- in merito all’istanza di deindicizzazione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 4, 6, 7, 8, 37, che essi risultano inaccessibili a Google, essendo necessaria una registrazione presso il relativo sito per potere accedere agli articoli, per cui tale società ha invitato il reclamante a inviare uno screenshot dei relativi contenuti per consentire di svolgere le relative valutazioni, ritenuto che, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte del reclamante, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte dell’autorità;

- in merito all’istanza di deindicizzazione dell’Url indicato nella memoria di risposta di Google con il numero 12, che XX, e ritenuto pertanto che tali informazioni non hanno nulla a che vedere con il reclamante e non rientrano nell’ambito del reclamo in esame;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di deindicizzazione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 34, 38, 45, 48, 50, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, nonché degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le vicende giudiziarie descritte negli articoli reperibili tramite gli Url sopra indicati con i numeri 10, 14, 19, 34, 38, 45 e 50 riportano notizie aggiornate concernenti un procedimento penale conclusosi nel XX, e dunque in tempi relativamente recenti, con una sentenza di condanna su richiesta delle parti;

i contenuti di cui agli Url sopra indicati con i numeri 15, 16, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 48, pubblicati tra il 2019 e il 2022, riguardano un procedimento diverso, ancorché connesso, dinanzi la Corte dei Conti per danno erariale, conclusosi nel 2019 con una condanna al pagamento di 6,9 milioni di euro;

in tutti questi casi, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse pubblico a conoscere le relative vicende, tra di loro connesse, anche tenendo conto che si tratta di condotte che risultano essere state poste in essere dal reclamante in correlazione con la propria attività professionale, che è tuttora in corso di svolgimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto con riguardo agli Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 25, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l'adozione di un provvedimento dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli ulteriori Url indicati nella memoria di risposta di Google con i numeri 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 34, 38, 45, 48 e 50.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei