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Provvedimento del 18 luglio 2023 [9935503]

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[doc. web n. 9935503]

Provvedimento del 18 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 18 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il reclamo del 29 ottobre 2020 con il quale il sig. XX ha lamentato una presunta violazione del Regolamento da parte della sig.ra XX;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’attività istruttoria.

Con il reclamo del 29 ottobre 2020, il sig. XX lamentava l’installazione, sul muro esterno di proprietà della sig.ra XX, di un impianto di videosorveglianza le cui telecamere risultavano potenzialmente idonee a riprendere la strada pubblica in entrambe le direzioni.

Con la richiesta di informazioni del 7 dicembre 2021, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e notificata attraverso il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, questo Dipartimento, avviava l’istruttoria e contestualmente delegava il Nucleo ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Nel corso dell’accertamento ispettivo, eseguito il 24 febbraio 2022, gli agenti rilevavano attraverso rilievi fotografici che le due telecamere esterne, posizionate sul portone di ingresso allo stabile del civico 25, erano orientate in modo da riprendere rispettivamente la strada pubblica antistante il portone e la sua prosecuzione fino ai civici 27 e 29.

La parte, dopo aver riferito della presenza di un monitor all’interno dell’abitazione, non dava seguito alla richiesta dei militari di poter visualizzare le immagini rilevate dalle due telecamere.

La parte dichiarava altresì che il sistema “è stato installato per problemi di sicurezza, avendo nel tempo subito numerosi furti, nonché minacce da vicini poco raccomandabili, con numerose denunce sporte”. Tali affermazioni no erano però suffragate da alcun documento.

In relazione all’angolo di visuale di ripresa delle telecamere la parte precisava che “le due telecamere riprendono rispettivamente una l’area pubblica antistante il portone di ingresso della nostra abitazione al civico 25, l’altra la prosecuzione della strada pubblica fino ai civici 27 e 29…”

La parte rappresentava inoltre che “il sistema di videosorveglianza inizialmente effettuava la registrazione delle immagini, successivamente alla richiesta del Garante e a quella analoga del Comando di polizia locale, abbiamo chiamato il tecnico che aveva installato il sistema, che ha provveduto a rimuovere il disco sul quale venivano registrate le immagini e a posizionare in modo diverso le telecamere”.

Veniva, infine, rappresentato che “l’ingresso della proprietà afferente [al]l’esponente non rientra in nessun modo nelle immagini rilevate dal sistema in questione; relativamente alle altre persone che abitano nello stabile, sentiti oralmente, all’epoca erano d’accordo per l’installazione”.

2. L’avvio del procedimento.

Con la comunicazione del 19 maggio 2022, l’Ufficio notificava alla parte l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla ripresa di aree non di diretta pertinenza e, in particolare, di spazi pubblici e aree dove insistono gli accessi ad abitazione di terzi e al correlato trattamento di dati personali posto in essere in assenza di un idoneo presupposto di liceità in violazione degli art. 5, par.1, lett. a) e 6, par. 1, del Regolamento.

La parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione, né ha fornito, come richiesto, indicazioni in ordine alle misure adottate per rendere conforme il trattamento al Regolamento, con particolare riferimento alla modifica dell’angolo di visuale delle telecamere utilizzate alle sole aree di stretta pertinenza.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, risulta accertato che la sig.ra XX ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD.

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.

Il trattamento di dati personali oggetto del presente procedimento risulta, pertanto, effettuato in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6 del Regolamento.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Le circostanze rappresentate nel corso dell’accertamento ispettivo, esaminate nel loro complesso, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento né può rilevare, ai fini dell’esclusione dei presupposti per l’adozione di provvedimenti, di tipo prescrittivo o inibitorio, di cui all’art. 58, par. 2 del Regolamento, la dichiarazione relativa al presunto diverso posizionamento delle telecamere (che sarebbe stato disposto successivamente all’intervento della Polizia locale e al procedimento avviato dal Garante), non risultando tale circostanza supportata da alcun elemento oggettivo.

Per quanto sopra, si reputa pertanto necessario ingiungere al titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di pertinenza, come indicato al punto 3 della presente decisione.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione degli art. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che ai fini della valutazione della condotta sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

il carattere colposo della violazione;

il grado di responsabilità della parte che non ha dato evidenza di essersi conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati e al provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità in data 8 aprile 2010 (reperibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), compatibile con il Regolamento UE 679/2016 e con le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali, adottato dall’EPDB il 10 luglio 2019, con il quale sono state fornite dettagliate indicazioni per il corretto trattamento dei dati personali connesso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte di privati, compagini condominiali, operatori economici e istituzioni pubbliche;

la circostanza che la parte non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, non inviando propri scritti difensivi.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 400,00 (quattrocento) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dalla sig.ra XX, c.f. XX (residente in XX), via XX, C.I. XX), nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento;

INGIUNGE

alla parte:

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di conformare i trattamenti effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza provvedendo a circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di pertinenza e di fornire un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

di pagare la somma di euro € 400,00 (quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei