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Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920881]

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[doc. web n. 9920881]

Provvedimento del 6 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 6 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, trasmesso con nota del 14.10.2022, il quale riferisce un controllo effettuato in data 29.9.22 e 6.10.22, presso il Ristorante Francesco s.r.l., con sede a Genga (AN), Fraz. di San Vittore n. 2/A, con cui è stata accertata la presenza di telecamere di videosorveglianza funzionanti mancanti degli apposti cartelli informativi, delle garanzie previste all’art. 4 della L. 300/1970 richiamato dall’art. 114 del Codice e idonee a riprendere la strada pubblica;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento.

Con nota del 14.10.22, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche trasmetteva al Garante il verbale del controllo effettuato, in data 29.9.22 e 6.10.22, dalla Guardia di finanza di Fabriano, presso il Ristorante Francesco s.r.l. (di seguito, la Società) con sede a Genga (AN), Fraz. di San Vittore n. 2/A.

Il verbale riferiva la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 7 telecamere funzionanti, di cui “2 inquadrano l’ingresso superiore antistante al parcheggio auto, 2 inquadrano l’ingresso inferiore sulla pubblica strada, 2 poste all’interno del ristorante e una telecamera che inquadra il retro del ristorante”.

Il verbale accertava che, relativamente alle telecamere posizionate all’esterno puntate sulla pubblica via, non era presente alcun cartello che informasse i passanti di un trattamento effettuato nei loro confronti come prescritto dall’art. 13 del Regolamento.

Inoltre, dalla documentazione fotografica allegata al verbale si rilevava l’idoneità delle telecamere a riprendere ampi spazi della strada pubblica prospiciente l’esercizio commerciale.

Per quanto riguarda il rispetto delle garanzie previste a tutela del personale impiegato presso l’esercizio, veniva accertato che, come anche rappresentato dalla Società, non era stata richiesta alcuna autorizzazione all’installazione dell’impianto all’Ispettorato del Lavoro. 

Pertanto, l’Ufficio provvedeva a notificare l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e 13, 88 del Regolamento e 114 del Codice (prot. n. 27785 del 15.2.2023).

Con nota del 17.3.2023, la Società inviava scritti difensivi dichiarando di aver esposto, precedentemente al controllo, un cartello informativo all’inizio del percorso pedonale che costeggia il muro perimetrale che conduce nel parcheggio privato dell’esercizio commerciale, “che non vi era la minima intenzione di effettuare videoriprese sul transito della Strada Comunale” e che avendo la società preventivamente informato i dipendenti della presenza delle telecamere, “non si è pensato di dover richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro”.

La parte dichiarava altresì che, successivamente al controllo ispettivo, “ha immediatamente cessato la ripresa audiovisiva e ha provveduto a regolarizzare la propria posizione e non appena ha avuto contezza della normativa, è stato immediatamente affisso il cartello e si è provveduto a richiedere la necessaria autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro”.

Ha inoltre rappresentato che “le attività poste in essere sono consistite nell’installazione di molteplici cartelli informativi ai diversi ingressi della società, prima del raggio di ripresa delle telecamere, completi dei dati del titolare del trattamento e degli altri elementi di legge. Inoltre si è provveduto ad installare in maniera diversa le videocamere poste sul lato che confina con la strada Comunale (orientando) il campo di ripresa esclusivamente all’interno della società, escludendo la strada posta a confine”. Per quanto concerne la ripresa dei luoghi di lavoro, in data 25.10.22, la società ha inoltrato richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro e in data 31.10.22, la Direzione Territoriale di Ancona ha provveduto a rilasciare la relativa autorizzazione”; attualmente solo le telecamere interne sono state riattivate, dopo aver adempiuto le prescrizioni di legge, mentre il sistema di videosorveglianza installato all’interno dei locali ove lavorano i dipendenti “seppure autorizzato, ancora oggi non è stato ancora attivato”.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

Inoltre, in base alle disposizioni del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile del 2010, nel caso di ripresa di aree esterne ad edifici ed immobili il trattamento deve avvenire “con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.)” (si veda, in particolare, il punto 6.2.2.1 del provvedimento). Analogamente le già citate Linee Guida n. 3/2019 prevedono che, “in generale, la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere i locali del Titolare finisce ai confini della proprietà, tuttavia, per una protezione efficace, in alcuni casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza nelle immediate vicinanze dei locali. In questo contesto, il Titolare dovrebbe prendere in considerazione mezzi fisici e tecnici, come ad esempio bloccare o pixelare aree non rilevanti” (3.1.2 par. 27). 

I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e 114 del Codice.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza è emerso che: l’impianto di videosorveglianza installato presso la sede dalla Società sita in Genga (AN), Fraz. di San Vittore n. 2/A, è composto da telecamere attive e funzionanti; non risultavano essere stati apposti i cartelli recanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento; non risultavano infine essere state adottate le misure di garanzia, previste dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice, in relazione alla presenza, nei locali videosorvegliati di personale dipendente. Risulta inoltre accertata l’idoneità delle telecamere a riprendere la strada pubblica, ben oltre quanto necessario per assicurare una protezione efficace della sede della Società.

Nel caso di specie, risulta pertanto comprovato che;

la parte ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento;

essendo le telecamere installate dalla Società idonee a riprendere anche una parte consistente della strada pubblica (come anche confermato dalla parte in sede di accertamento ispettivo), la parte ha violato principi generali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento;

l’installazione del sistema di videosorveglianza non era stata precedentemente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro, con la conseguenza che il trattamento è stato effettuato anche in violazione dell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza), 13 (informativa) del Regolamento e art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e della maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).

Considerato che la parte, nelle memorie difensive, ha dichiarato di aver affisso idonei cartelli informativi, di aver provveduto a modificare l’angolo di visuale delle telecamere in modo tale da riprendere le sole aree di esclusiva pertinenza e di aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione dell’impianto dalla Direzione Territoriale di Ancona, comprovando quanto dichiarato con opportuna documentazione, non si ritiene necessario adottare specifiche prescrizioni.

5. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati, di attuare la procedura di garanzia prevista dall’art. 114 del Codice;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la società ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, dando dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi di legge, modificando l’angolo di ripresa delle telecamere, predisponendo idonei cartelli informativi e conformandosi alle procedure di garanzia previste dalla L.300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza, nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), le condizioni economiche del contravventore, determinate con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2023.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) per la violazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento e 114 del Codice.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla società Ristorante Francesco s.r.l. attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria sede nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice;

ORDINA

alla società Ristorante Francesco s.r.l., P.I. 02704700422, con sede in Genga (AN), Fraz. di San Vittore n. 2/A, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi alla stessa Ristorante Francesco s.r.l. di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei