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Parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi del d.l. 48/2023 - 3 agosto 2023 [9918937]

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[doc. web n. 9918937]

Parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi del d.l. 48/2023 - 3 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 354 del 3 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI), quale “misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”, mediante “percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (art. 1);

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del citato d.l. 48/2023:

- l’art. 4, concernente le modalità di richiesta ed erogazione dell’ADI, e, nello specifico, il comma 7, ai sensi del quale “Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata […]”;

- l’art. 5, concernente il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL), ai sensi del quale, nello specifico:

• “[…] è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS”, il quale “consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1” (comma 1);

• nell’ambito del SIISL opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI, ove i beneficiari attivabili al lavoro, “attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione”, agevolando, così, “la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva” (comma 2);

• “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, […] è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale” (comma 3);

- l’art. 12, concernente la misura denominata Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL), ai sensi del quale, nello specifico:

• il SFL viene istituito, dal 1° settembre 2023, “quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate”, facendovi rientrare anche il servizio civile universale di cui al d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività definiti dal medesimo d.l. 48/2023 (comma 1);

• vengono definiti i requisiti per l’accesso al SFL e le modalità di attuazione del relativo percorso di attivazione mediante l’apposita piattaforma digitale (commi 2-4);

• viene disciplinata la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e la successiva convocazione, presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, che, tra le altre cose, “può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (comma 5);

• viene previsto che l’interessato, mediante l’apposita piattaforma digitale, possa “ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali”, consentendogli di individuare autonomamente progetti di formazione ai quali essere ammesso (comma 6);

• la partecipazione alle attività previste per l'attivazione nel mondo del lavoro “determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro”, “erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità […] mediante bonifico mensile da parte dell'INPS” (comma 7);

• sono stabiliti obblighi di iscrizione, partecipazione e informazione in capo ai beneficiari, con le relative conseguenze in caso di loro inosservanza (commi 8-10);

• “Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027” (comma 11);

• “Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo” (comma 13);

VISTE le note inviate a partire dal 20 luglio 2023 e, a seguito delle interlocuzioni intrattenute con l’Ufficio del Garante, da ultimo in data 2 agosto 2023, con cui sono stati trasmessi all’Autorità, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza, due schemi di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativi del d.l. 48/2023, concernenti, rispettivamente:

a) l’istituzione e il funzionamento del SIISL, ai sensi dell’art. 5, comma 3 (di seguito, decreto SIISL), unitamente ai relativi allegati;

b) l’istituzione e la realizzazione del SFL, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12, commi 11 e 13, e 4, comma 7 (di seguito, decreto SFL);

RILEVATO che lo schema di decreto SIISL (di cui alla sopra citata lett. a)) – dedicato alla realizzazione e al funzionamento del SIISL e delle piattaforme che lo compongono a fini della gestione delle richieste di accesso ad ADI e SFL – stabilisce, in particolare:

- l’istituzione del SIISL, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali titolare del trattamento (di seguito, MLPS) e previa realizzazione da parte dell’INPS (anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti già sviluppate nell’ambito del Sistema informativo di cui all’art. 6 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4) – che assicura e presidia per conto del MLPS la costante operatività dello stesso, accessibile mediante il Portale siisl.lavoro.gov.it. – ove viene effettuato il trattamento dei dati personali dei richiedenti e dei beneficiari di ADI e SFL (art. 2, commi 1 e 2);

- l’operatività, nell’ambito del SIISL, della Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, cui i richiedenti l’ADI o il SFL sono tenuti a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell’accesso al beneficio, nonché l’interoperabilità del medesimo SIISL con il SIU (piattaforma istituita presso l’ANPAL, con cui i servizi per il lavoro comunicano con il MLPS, l’INPS e la medesima Agenzia) e con il GePI (piattaforma istituita presso il MLPS, con cui i Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con l’INPS e il medesimo Ministero al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari) (art. 2, commi 3-6);

- la definizione delle finalità istituzionali per le quali l’INPS, il MLPS e l’ANPAL sono autorizzati a trattare i dati nell’ambito del SIISL (art. 2, commi 7-9);

- l’individuazione dei ruoli assunti dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali nell’ambito del SIISL e delle garanzie in materia di protezione dei dati personali, sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (art. 2, commi 10 e 12);

- le tipologie di dati personali – anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento – che l’INPS e l’ANPAL trasmettono al SIISL, con riferimento ai beneficiari sia dell’ADI che del SFL, e che vengono poi messi a disposizione della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari, del GePI e del SIU, nonché le modalità di trattamento dei dati e di scambio degli stessi tra le medesime piattaforme (art. 3 e all. 1);

- le finalità, i servizi offerti, la struttura e il funzionamento della piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa messa a disposizione degli interessati (art. 4);

- le finalità, i servizi offerti, la struttura, il funzionamento, l’accessibilità e le tipologie di informazioni messe a disposizione dei soggetti coinvolti mediante la piattaforma SIU (art. 5 e all. 4) e la piattaforma GePI (art. 6 e all. 3);

- il piano tecnico di interoperabilità tra le piattaforme SIISL, SIU e GePI (art. 7 e all. 2);

- il trattamento dei dati, da parte del MLPS, per finalità di analisi, monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 8);

- i tempi di conservazione dei dati trattati nell’ambito del SIISL (art. 9);

RILEVATO, inoltre, che lo schema di decreto SFL (di cui alla sopra citata lett. b)) – dedicato all’attuazione del SFL quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro – stabilisce, in particolare:

- la definizione dei requisiti per l’accesso al SFL (art. 2);

- le modalità attraverso cui gli interessati possono richiedere l’accesso al SFL e stipulare il patto di attivazione digitale (art. 3);

- le modalità di attivazione del patto di servizio personalizzato e di funzionamento del SFL, compresa la registrazione, nel SIU, delle informazioni relative alle attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, da parte dei soggetti erogatori (art. 4);

- gli obblighi in capo ai beneficiari del SFL (art. 5);

- le modalità per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa – e, dunque, anche in termini di alimentazione e consultazione del SIISL – dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, anche con riferimento alle metodologie per l’erogazione delle attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione di cui al “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” (art. 7);

- il trattamento dei dati, da parte del MLPS, per finalità di monitoraggio e valutazione e di coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL (art. 8);

- le garanzie in materia di trattamento dei dati personali, che richiamano quanto stabilito al riguardo nel citato decreto SIISL (art. 9);

RITENUTO necessario che i due menzionati schemi di decreto vengano esaminati congiuntamente in ragione della loro interrelazione, tenuto conto che l’attivazione del SFL – il cui avvio è previsto dal 1° settembre 2023, come stabilito dall’art. 12, comma 1, del d.l. 48/2023 – presuppone necessariamente l’operatività del SIISL;

CONSIDERATO che i trattamenti di dati personali in esame presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto riguardano dati personali, su larga scala, relativi alla salute, alla condizione sociale e alla situazione economica e finanziaria degli interessati, elaborati anche in esito alla valutazione dello stato di bisogno dei beneficiari, relativi principalmente a soggetti vulnerabili (anziani, persone disabili, senza occupazione, inserite nei percorsi di protezione o vittime di violenza, anche minori d’età), in grado di condizionare l’accesso a servizi e prestazioni sociali, che devono essere adeguatamente individuati e mitigati nell’ambito della prevista valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, e dei relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO che il SIISL viene realizzato anche attraverso il riuso di componenti già sviluppate nell’ambito del Sistema informativo di cui all’articolo 6 del d.l. 4/2019, e che, in tale ambito, sono state assicurate le garanzie stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019 (che ha attivato il predetto Sistema) – sul quale il Garante si è pronunciato con provv. n. 138 del 20 giugno 2019 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9122428);

CONSIDERATO che gli schemi di decreto in esame tengono conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle interlocuzioni informali intercorse, volte a rendere conformi -in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento)-i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che hanno riguardato, in particolare:

- la puntuale individuazione dei soggetti coinvolti e dei ruoli assunti da ciascuno in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, con particolare riferimento alle posizioni assunte dal MLPS, dall’INPS e dai soggetti accreditati competenti per l’erogazione delle misure di politica attiva e attività formative nell’ambito del SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento;

- le tipologie di dati personali oggetto di alimentazione del SIISL, anche con riferimento ai controlli su quanto dichiarato dagli interessati in sede di richiesta di ADI e/o SFL, e la precisazione delle fonti da cui vengono acquisite tali informazioni, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento;

- i tempi di conservazione dei dati personali trattati nell’ambito del SIISL, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;

- i compiti dei soggetti accreditati competenti per l’erogazione delle misure di politica attiva nell’ambito del SFL, ai quali è consentito sia alimentare che consultare il SIISL, nel quadro della disciplina di settore in materia di accreditamento alla formazione e ai servizi per il lavoro, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento;

- il richiamo alle garanzie contenute nella disciplina sui trattamenti di dati personali anche automatizzati effettuati a fini di profilazione nell’ambito delle attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro (cfr. “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, su cui il Garante si è pronunciato favorevolmente con provv. n. 353 del 20 ottobre 2022, doc. web n. 9827428), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati ed esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento;

- le garanzie di non identificabilità degli interessati, nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione del SFL, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento;

- l’individuazione di misure tecniche e organizzative da adottare con riferimento alle procedure di autenticazione informatica, nel rispetto delle discipline di settore e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f), e 32 del Regolamento;

- il coordinamento tra i profili di protezione dei dati personali contenuti nei due schemi, e, più in generale, nell’ambito del SIISL;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sui due schemi di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, rispettivamente:

a) il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48;

b) il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12, commi 11 e 13, e 4, comma 7, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48.

Roma, 3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei