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Provvedimento del 17 maggio 2023 [9916737]

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[doc. web n. 9916737]

Provvedimento del 17 maggio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 17 maggio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’atto di accertamento redatto dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso l’immobile di proprietà della MSM Immobilare s.r.l. (di seguito, la Società), non conforme alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del

Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’accertamento e l’avvio del procedimento.

In data 17.12.21, Aspell s.r.l. segnalava l’installazione, da parte di M.S.M. Immobilare s.r.l. presso il proprio immobile sito in Grumello del Monte (BG), via Roma 55, sul fondo confinante con quello di proprietà di Aspell s.r.l., di un impianto di videosorveglianza non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali, in quanto le telecamere erano idonee a riprendere anche aree di eccedenti a quelle di pertinenza e non erano segnalate da opportuni cartelli informativi.

A seguito di richiesta da parte dell’Ufficio, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, con nota del 27.5.22, trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 24.5.22 presso la sede legale della M.S.M. Immobiliare s.r.l. dal quale si rilevava la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante, costituito da 7 telecamere, di cui 5 posizionate esternamente all’immobile e 2 all’interno, non adeguatamente segnalate da idonei cartelli informativi, in quanto l’unico cartello rilevato era risultato mancante dell’indicazione del titolare del trattamento.

Nel corso delle operazioni, la Società dichiarava che: “non è presente il cartello sul retro dell’immobile in prossimità del confine con la proprietà dell’Aspell s.r.l.” in quanto erano stati rimossi a seguito di un atto vandalico.

La parte rappresentava altresì che: “non è stata predisposta la modulistica dettagliata in relazione all’informativa in quanto l’immobile è in disuso”; in merito ad essa la parte si impegnava a redigerla quanto prima e si impegnava “a mettere il prima possibile un cartello a norma adiacente a tutte le telecamere”.

Sulla base degli accertamenti eseguiti, di cui al predetto verbale, l’Ufficio provvedeva a notificare alla M.S.M. Immobiliare s.r.l., l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e13 del Regolamento (nota del 13.09.2022 prot. n. 48167).

Con nota del 13.10.2022, la Società ha inviato al Garante scritti difensivi dichiarando di aver “provveduto ad apporre in prossimità di ogni telecamera nonché presso ogni ingresso del proprio stabile di via Bondraccolo – quindi anche sull’ingresso posto sul retro del fabbricato – una coppia di cartelli informativi, per un totale di n. 4 (quattro) coppie indicanti l’area videosorvegliata, la finalità nonché i riferimenti del titolare del trattamento”; di ciò fornendo adeguata prova documentale.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso l’immobile di sua proprietà sito in Grumello del Monte (BG), via Roma 55, era attivo e funzionante e che non erano stati apposti idonei cartelli recanti l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

Risulta pertanto comprovato in atti che la parte abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa.
Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a effettuare un trattamento in modo trasparente (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) e a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento (art. 13 del Regolamento).

4. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la Società, titolare del trattamento, ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento provvedendo a disporre adeguati cartelli informativi e dando dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge.

In ragione di tutti gli elementi sopra esposti, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000 (mille).

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, che ha riguardato i principi di protezione dei dati personali, si rileva, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da M.S.M. Immobiliare s.r.l., con sede in Grumello del Monte (BG), via Roma 55 (P.I. 03950430169) attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’immobile di sua proprietà, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

ORDINA

ad M.S.M. Immobiliare s.r.l, con sede in Grumello del Monte (BG), via Roma 55, (P.I. 03950430169) di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi alla stessa M.S.M. Immobiliare s.r.l., di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi