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Parere all'Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento concernente la dichiarazione dei redditi precompilata con riferimento alla trasmissione dei dati da parte degli infermieri pediatrici - 22 giugno 2023 [9913892]

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[doc. web n. 9913892]

Parere all'Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento concernente la dichiarazione dei redditi precompilata con riferimento alla trasmissione dei dati da parte degli infermieri pediatrici - 22 giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 258 del 22 giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

- l’art. 3, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

- l’art. 3, comma 5, secondo cui, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati;

VISTI, in particolare, i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia, di seguito elencati:

- il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 35 del 31 gennaio 2019 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9084331);

- il provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 191 del 17 ottobre 2019 (doc. web n. 9207155);

- il provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020, recante “Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 177 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9478015);

- il provvedimento n. 249936 del 30 settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 275 del 22 luglio 2021 (doc. web n. 9689732);

- il provvedimento n. 465446 del 16 dicembre 2022, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 401 del 10 novembre 2022 (doc. web n. 9843685);

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – su cui il Garante si è pronunciato con provv. n. 161 del 27 aprile 2023 – che modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, con cui è stata prevista la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2023;

VISTA la richiesta di parere, da parte dell’Agenzia delle entrate, del 16 maggio 2023, su uno schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia, “che disciplina le modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dallo schema di decreto sopra menzionato”;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento:

- per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in relazione ai soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici, conferma la medesima disciplina prevista dai sopra citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi, alla conservazione dei dati per le finalità di controllo e alla tracciabilità delle spese sanitarie (par. 1.1);

- recepisce la modifica al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, apportata dal menzionato schema di decreto su cui il Garante si è espresso il 27 aprile 2023, precisando che, tra i dati inoltrati dal Sistema TS all’Agenzia in forma aggregata, sono compresi anche quelli comunicati da parte degli iscritti agli Albi professionali degli infermieri pediatrici (par. 1.2, lett. g));

- precisa che le disposizioni relative all’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata – manifestata chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale, con riferimento alle prestazioni erogate da parte degli iscritti agli Albi professionali degli infermieri pediatrici – si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (par. 1.3);

CONSIDERATO che, nel recepire le modifiche apportate alla disciplina concernente le spese sostenute per prestazioni erogate da parte degli iscritti agli Albi professionali degli infermieri pediatrici a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, lo schema di provvedimento in esame rinvia alla disciplina contenuta nei pertinenti provvedimenti già valutati favorevolmente dal Garante, in relazione alle misure e garanzie ivi disciplinate e ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

RITENUTO, pertanto, che non ci sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, nonché dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016”, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in corso di adozione e sul quale l’Autorità ha formulato il parere n. 161 del 27 aprile 2023.

Roma, 22 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi


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