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Provvedimento del 1° giugno 2023 [9908447]

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[doc. web n. 9908447]

Provvedimento del 1° giugno 2023

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 1° giugno 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Garante regionale dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto – nello svolgimento delle funzioni di difesa civica secondo l’art. 11 della l.r. Veneto n. 37 del 24/12/2013 – ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a un ricorso a esso presentato avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico generalizzato adottato dal Comune di San Giovanni Lupatoto.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico al predetto Comune – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto «le “manifestazioni di interesse” inviate al Sindaco dagli attuali membri» della Commissione Consultiva della Mobilità

L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico alla documentazione presentata dai componenti della Commissione, richiamando il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Al riguardo, nel provvedimento di diniego è stato rappresentato che «le manifestazioni di interesse alla nomina a componente della Commissione consultiva per la mobilità sono state presentate mediante l’utilizzo del modulo pubblicato contestualmente all’Avviso pubblico […] contenenti le indicazioni anagrafiche, la dichiarazione di cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, la conoscenza sul funzionamento della Commissione e la maturata esperienza e competenza comprovata dai curricula allegati». Pertanto, secondo l’ente, tali documenti «contengono dati ed informazioni di carattere strettamente personale, della cui diffusione, pertanto, non risulta espresso alcun consenso [da parte] degli interessati».

In tale quadro, il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato ricorso al Garante regionale dei diritti della persona, insistendo nella propria richiesta di accesso civico e rappresentando, fra l’altro, che i dati richiesti non riguardano informazioni sensibili e, in ogni caso, che eventuali dati personali dei soggetti nominati (come indirizzi, recapiti digitali o telefonici) possono essere oscurati dall’amministrazione.

OSSERVA

1. Introduzione

Lo Statuto del Comune di San Giovanni Lupatoto prevede che il «Consiglio comunale per determinati problemi di carattere straordinario può istituire Commissioni consultive a termine chiamandone a far parte Consiglieri, rappresentanti di associazioni e cittadini in possesso di determinati requisiti» (art. 40, comma 1).

In tale quadro, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/5/2022 è stata istituita la «Commissione consultiva per la mobilità, competente in materia di trasporti e mobilità in generale», i cui poteri e modalità di nomina sono stati disciplinati dal «Regolamento per il funzionamento della commissione consultiva per la mobilità» approvato con la medesima deliberazione.

Per quanto riguarda la tipologia di attività esercitata è previsto, fra l’altro, che la citata Commissione eserciti «funzioni consultive, di studio e di ricerca in tema di mobilità e dei trasporti nel territorio comunale, valorizzando l’esperienza e le competenze del territorio nella promozione e sviluppo della mobilità sostenibile e nel miglioramento del sistema di mobilità urbana», con «la finalità di contribuire a migliorare gli interventi del Comune, anche in ambiti condivisi con altre Pubbliche amministrazioni, in materia di politiche della mobilità, con particolare riguardo a proposte e promozione della mobilità dolce e sostenibile, e più in generale al conseguimento di un sistema di mobilità che produca un accrescimento della qualità della vita della Comunità» (art. 1, comma 2 e art. 2, del Regolamento, cit.).

L’«espletamento delle […] funzioni è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, previamente autorizzate dal Sindaco, nei limiti degli impegni di spesa assunti dagli uffici competenti» (art. 6, ivi).

In ordine alla formazione, la citata Commissione «è composta da nove componenti, nominati dal Sindaco sulla base delle candidature pervenute con manifestazioni di interesse a seguito di apposito avviso pubblico, da pubblicare sul sito comunale per almeno 15 giorni». I componenti «sono nominati, assicurando di norma la presenza di entrambi i sessi, fra persone non facenti parte del Consiglio o della Giunta comunale in carica, in possesso di adeguate competenze specifiche sulle materie della Commissione» (art. 3, commi 1 e 2, ivi).

2. La fattispecie in esame

Dall’istruttoria emerge che oggetto di accesso civico sono le “manifestazioni di interesse” inviate al Sindaco dagli attuali membri della Commissione consultiva della mobilità istituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto.

Quanto al contenuto delle citate manifestazioni di interesse, dal riscontro all’istanza di accesso civico fornita dal Comune, risulta che le stesse andavano presentate mediante l’utilizzo di un modulo contenente dati personali (quali indicazioni anagrafiche, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici) a cui andava allegato il curriculum attestante la «conoscenza sul funzionamento della Commissione e la maturata esperienza e competenza».

Questa Autorità si è già espressa in passato sulla questione dell’accesso civico a “manifestazioni di interesse” inviate a pp.aa. per partecipare a un avviso pubblico (cfr. provv. n. 162 del 30/3/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6393422).

A differenza del precedente caso, la fattispecie in esame si caratterizza per la circostanza che la richiesta di ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato delle «manifestazioni di interesse» non riguarda tutti coloro che hanno inviato candidature e non sono stati selezionati, ma ha a oggetto esclusivamente le manifestazioni di interesse inviate dai componenti della Commissione consultiva per la mobilità che sono stati nominati dal Sindaco e risultano attualmente in carica.

3. Osservazioni

In ordine all’ostensibilità dei dati personali dei componenti della Commissione consultiva per la mobilità in carica istituita dal Comune, attesa la funzione consultiva e propositiva in materia di politiche della mobilità da essa esercitata, si ritiene utile ricordare che la normativa statale in materia di trasparenza prevede un ampio e generale regime di trasparenza per tutti i “titolari” «di incarichi di collaborazione o consulenza», nonché per i titolari di incarichi politici (anche non elettivi) e i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (artt. 14-15, del d. lgs. n. 33/2013). Per tali soggetti sono sanciti specifici obblighi di pubblicazione online aventi a oggetto, fra l’altro, a seconda dei casi proprio «gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico» o «l’atto di nomina»; nonché «il curriculum vitae (art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Ciò precisato, il Comune nel riscontrare la richiesta di accesso civico avrebbe dovuto tenere in considerazione il regime di pubblicità delle informazioni (anche personali) riferiti ai citati soggetti previsti dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Pertanto, rispetto all’ostensione dei documenti richiesti – nel caso in esame – non è possibile invocare il mancato consenso del soggetto interessato o il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), fatta chiaramente eccezione per i dati e le informazioni personali ritenute eccedenti e sproporzionate alla luce dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» previsti dalla normativa europea (art. 5, par. 1, lett. b e c, RGPD).

Spetta, pertanto, al Comune di Lupatoto riesaminare il provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato, consentendo l’accesso ai dati e ai curriculum dei componenti in carica della Commissione consultiva per la mobilità, per i quali sono previsti obblighi di pubblicazione obbligatoria; provvedendo, invece, a selezionare e oscurare le informazioni personali che possono risultare sproporzionate, eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza secondo i principi di fonte europea citati (es.: residenza, recapiti, codici fiscali, sottoscrizioni autografe o anche – previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati – possibili informazioni su qualità ed esperienze eventualmente contenute nei curricula non rilevanti perché non attinenti alle competenze specifiche sulle materie della Commissione richieste per partecipare alla selezione).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Garante regionale dei diritti della persona istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 1° giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei