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Parere su di uno schema di decreto recante “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale" - 17 maggio 2023 [9897647]

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[doc. web n. 9897647]

Parere su di uno schema di decreto recante “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale" - 17 maggio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 217 del 17 maggio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto recante “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle medesime disposizioni per l’attuazione, come aggiunto dall’art 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.

Lo schema di decreto, avente natura regolamentare, attua la previsione di cui all’articolo 13, quarto comma, disp. att. c.p.p. che nella sua versione attuale demanda appunto, a tale fonte, l’individuazione delle categorie (anche ulteriori rispetto alle attuali) e i settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, disciplinato dal medesimo articolo.

In particolare, l’albo è istituito presso ogni tribunale, tenuto dal Presidente del medesimo ufficio giudiziario con modalità esclusivamente informatiche (secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 16-novies, c. 5, d.l. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 221 del 2012) ed accessibile ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari, per le finalità ammesse, in particolare, dagli articoli 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile.

L’articolo 15 delle disposizioni di attuazione demanda inoltre, all’odierno provvedimento, la disciplina dei requisiti per l’iscrizione (e il relativo mantenimento) nell’albo, con le relative verifiche.

Lo schema di decreto disciplina inoltre, secondo quanto previsto dal quinto comma del medesimo articolo 13, contenuti e modalità delle comunicazioni funzionali alla formazione, alla tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio in cui – ai sensi dell’articolo 24-bis delle medesime disposizioni d’attuazione – confluiscono, per via informatica, le annotazioni dei provvedimenti di nomina dei consulenti. Tale elenco è, per espressa previsione dell’articolo 24- bis, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

RILEVATO

Lo schema di regolamento, al suo articolo 2, dopo aver descritto le categorie professionali in cui è suddiviso l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e i relativi settori di specializzazione individua, conformemente alla norma attributiva del potere, ulteriori categorie più ricorrenti nella pratica forense, riportate in una tabella allegata al decreto (Allegato «A»).

Per rendere più agevole la scelta del consulente da parte del giudice, l’articolo 3 dispone che nell’albo, per ognuno di essi, siano riportate, tra le altre, informazioni inerenti la categoria e il settore di specializzazione; il titolo di studio, ordine o collegio; la data di inizio dello svolgimento della professione; il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico d'ufficio.

L’articolo 4 indica, invece, i requisiti per l’iscrizione all’albo, tra cui si prevedono la necessaria iscrizione alle rispettive associazioni professionali; la condotta morale “specchiata” (secondo la formula utilizzata dall’articolo 15 disp. att. c.p.c.); il possesso di specifiche competenze tecniche; la residenza anagrafica o il domicilio professionale nel circondario del tribunale presso cui si chiede l’iscrizione.

L’articolo 5 reca, invece, indicazioni sulle modalità di presentazione e compilazione della domanda di iscrizione all’albo. In particolare, si prevede che l’aspirante indichi mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità, le sue qualità personali e professionali.

La scelta circa l’eventuale acquisizione delle certificazioni ritenute necessarie per l’esecuzione dei relativi controlli, anche a campione, è tuttavia rimessa al Comitato di cui all’articolo 14 disp. att. c.p.c. che, in caso di dichiarazioni mendaci, potrà disporre l’immediata esclusione dall’albo del dichiarante. Alla lettera o) del comma 1 si prevede, inoltre, che l’aspirante debba esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche ai fini della pubblicazione nell’elenco nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 16, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
L’articolo 6, oltre a stabilire i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo (che è permanente) e l’esercizio della vigilanza sui consulenti indica, al comma 2, la procedura di revisione dell’albo.

In particolare, essa si realizza attraverso un’apposita comunicazione rivolta dal segretario del Comitato agli iscritti, con la quale essi sono invitati a manifestare la volontà di mantenere l’iscrizione e ad aggiornare o integrare i dati già comunicati con la domanda originale.

L’articolo 8 disciplina la tenuta degli albi dei consulenti tecnici e il relativo elenco nazionale, prevedendo- in conformità alla norma attributiva del potere- che tanto gli albi circondariali quanto l’elenco nazionale siano tenuti esclusivamente in modalità informatica e che i dati inseriti nell’elenco nazionale siano disponibili alla pubblica consultazione tramite il portale dei servizi telematici del Ministero.

Il secondo comma dell’articolo precisa che l’elenco contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

Il comma 3 dell’articolo 8 demanda, poi, a un provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia la disciplina delle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell’elenco, conformemente a quanto disposto dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 149 del 22 e al citato articolo 16-novies.  Tali specifiche tecniche sono, altresì, tenute a disciplinare le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto del Regolamento, secondo quanto disposto dall’articolo 9, ultimo comma.

Tale ultimo articolo riveste, peraltro, particolare interesse, in quanto reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, la titolarità del trattamento dei dati personali connesso alla formazione e alla tenuta dell’albo è attribuita al relativo tribunale.

Del trattamento dei dati personali connesso all’elenco nazionale titolare è, invece, il Ministero della giustizia, il quale – si aggiunge - designerà poi un responsabile.

Il medesimo articolo 9 stabilisce, inoltre, che il trattamento dei dati dell’albo e dell’elenco debbano avvenire per le sole finalità connesse alla loro tenuta e alla loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24-bis disp. att. c.p.c..

RITENUTO

La disciplina proposta dallo schema di regolamento si conforma – almeno nella parte rilevante ai fini della protezione dei dati – all’ambito di intervento demandato dalle norme attributive del potere e non presenta, sotto il profilo generale, dirimenti criticità. Cionondimeno, l’articolato merita talune, puntuali, rivisitazioni, volte a fugare ogni possibile dubbio in sede applicativa, migliorando complessivamente il livello delle garanzie accordate, agli interessati, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Una prima riflessione merita l’articolo 5, comma 1, lettera o), nella parte in cui include, nel contenuto necessario della domanda d’iscrizione all’albo, l’espressione, da parte dell’aspirante, del consenso al trattamento dei propri dati personali. Tale previsione replica testualmente (e dunque, da questo punto di vista, correttamente) il disposto della norma primaria (art. 16, u.c., disp. att.) che tuttavia, dal punto di vista della protezione dati, appare non pienamente conforme ai principi della materia.

Nella fattispecie in esame, infatti, il presupposto di liceità per il trattamento dei dati dell’aspirante è ravvisabile, piuttosto, nell’esercizio di un compito di pubblico interesse o, meglio, connesso all’esercizio del pubblico potere (art. 6, p.1, lett. e) di cui sono investiti, rispettivamente, ciascun tribunale per gli albi circondariali e il Ministero della giustizia per l’elenco nazionale.

Il trattamento dei dati degli aspiranti viene infatti realizzato, tanto dal tribunale, quanto dal Ministero della giustizia, in ragione dell’esercizio di tale potere e per l’assolvimento dei compiti ad esso connessi. Il consenso dell’interessato può, invece, difficilmente rappresentare un valido presupposto di liceità del trattamento in questione, soprattutto in ragione delle disparità che connotano la posizione, rispettivamente, del cittadino e dell’autorità pubblica, inficiando almeno potenzialmente la libera manifestazione di volontà del primo (C 43, primo periodo, del Regolamento; cfr. anche provv. n. 88 del 18 maggio 2020, doc. web n. 9347280). 

Pertanto, essendo la stessa norma di legge (art. 16, u.c., disp. att. c.p.c.) a prevedere il consenso al trattamento quale requisito necessario della domanda di iscrizione, si rappresenta, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, l’esigenza di modifica, nei termini su esposti, della disposizione di rango primario, anche eventualmente nell’ambito dei decreti correttivi previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge di delegazione (n. 206 del 2021).

L’articolo 8, comma 3, andrebbe integrato prevedendo l’acquisizione del parere del Garante sulle specifiche tecniche ivi richiamate, tese a disciplinare la formazione, la tenuta e l’aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell’elenco, nonché le modalità di acquisizione e conservazione, a tal fine, dei dati. L’importanza, in termini di protezione dati, di tale provvedimento (tenuto a dettare la disciplina di dettaglio del trattamento dei dati funzionale alla tenuta, tanto degli albi circondariali, quanto dell’elenco nazionale) è, infatti, tale da necessitare la valutazione del Garante, per i profili di sua competenza.

In ordine all’articolo 9 e al trattamento dei dati personali funzionale alla tenuta dell’elenco nazionale, il riferimento, lì incluso, al comma 2, alla nomina di un “responsabile” da parte del Ministero della giustizia, non appare sufficientemente chiaro in assenza di ulteriori precisazioni (se, ad esempio, si tratti effettivamente di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento). E’, dunque, opportuno che tale riferimento sia espunto o, viceversa, meglio articolato in conformità alle caratteristiche proprie della figura del responsabile del trattamento, i cui rapporti con il titolare andranno poi regolati con un accordo, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

Un ulteriore profilo di riflessione concerne le modalità di pubblicazione, sul sito dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell’articolo 23, ultimo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., degli incarichi e dei compensi dei consulenti tecnici.

Dal momento che la disciplina di dettaglio di tale obbligo di pubblicità non è demandata a fonti diverse, si valuti l’opportunità di includere tali aspetti nel provvedimento in esame. In particolare sarebbe auspicabile escludere, espressamente, che tale pubblicazione possa includere i dati delle parti del procedimento nel cui ambito è stato conferito l’incarico o, comunque, dati eccedenti le finalità conoscitive previste dalla norma di legge, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par.1, lett. c) del Regolamento.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Ministro della giustizia, con le seguenti condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare l’esigenza di:

a) prevedere, all’articolo 8, comma 3, l’acquisizione del parere del Garante sulle specifiche tecniche ivi richiamate;

b) espungere all’articolo 9, comma 2, il riferimento alla nomina di un responsabile o, viceversa, meglio articolare la disposizione in conformità alle caratteristiche proprie della figura del responsabile del trattamento;

c) disciplinare anche le modalità di pubblicazione, sul sito dell'ufficio giudiziario, degli incarichi e dei compensi dei consulenti tecnici d’ufficio, ai sensi dell’articolo 23, ultimo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., anche al fine di escludere che tale pubblicazione possa includere i dati delle parti del procedimento nel cui ambito è stato conferito l’incarico o, comunque, dati eccedenti le finalità conoscitive previste dalla norma di legge

e segnalando altresì, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, l’esigenza di modificare, anche eventualmente nell’ambito dei decreti correttivi previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge di delegazione (n. 206 del 2021), l’articolo 16, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevede il consenso al trattamento quale requisito necessario della domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio.

Roma, 17 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi