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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9896877]

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[doc. web n. 9896877]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che in data 16 gennaio 2023 è stato pubblicato nel sito Adnkronos.com un articolo dal titolo: “XX” reperibile al link https://... in cui si è data notizia, in maniera dettagliata, della patologia da cui risulta affetto XX (indicato anche con il noto alias da questi utilizzato di XX) e diffusa, a corredo dello stesso, copia integrale del referto di un esame di laboratorio estremamente particolareggiato;

VISTO il provvedimento del 18 gennaio 2023 con il quale l’Autorità ha adottato nei confronti del titolare del trattamento GMC s.a.p.a. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

- l’art. 137 del Codice prevede, al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice, nonché, al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 10 delle citate Regole deontologiche prescrive che:

“1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”;

- i dati sanitari diffusi, già ad una prima analisi, sono apparsi in contrasto, oltre che con la riservatezza, con la dignità dell’interessato, pur essendo la notizia di rilevante interesse pubblico;

VISTA la nota del 18 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento e richiesto al medesimo di comunicare, nel termine di 3 giorni, successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

RILEVATA l’avvenuta rimozione, in data 19 gennaio 2023, del menzionato articolo e del referto, nonostante nessun riscontro sia pervenuto dalla Società in indirizzo;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2023 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse e in assenza di riscontro  da parte del titolare del trattamento alla nota del 18 gennaio 2023, ha comunicato a GMC s.a.p.a. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1 lett. a) e c), e, 9 del Regolamento e degli artt. 137, commi 1 e 3 e 2-quater, comma 4, del Codice, come pure degli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10, delle Regole deontologiche contestando anche la violazione dell’art. 58, par.1 del Regolamento rispetto all’obbligo di fornire all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti;

VISTA la nota del 9 febbraio 2023 con la quale GMC s.a.p.a., in riscontro a quanto contestato dall’Autorità, ha chiesto di essere audita, rappresentando:

- di aver inoltrato, a causa di un mero errore materiale, il riscontro alle richieste dell’Autorità del 19 gennaio 2023 ad un account non corretto e fornito evidenza di quanto asserito;

- di aver provveduto, in seguito alla comunicazione dell’8 febbraio, già in data 19 gennaio 2023 alle ore 10,28 a.m. ad eliminare dalla notizia qualsiasi documento clinico, “unitamente alla revisione del testo che ora fa un mero riferimento generico ed essenziale alla patologia per cui il soggetto di interesse era in cura presso il noto centro ospedaliero”;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 2 marzo 2023 nella quale la parte ha altresì rilevato che “nessuna lamentela è pervenuta dal soggetto interessato o da altri privati in merito alla diffusione di informazioni relative allo stato di salute del sig. XX”, sottolineando, inoltre, che notizie dettagliate circa lo stato di salute di quest’ultimo erano già state diffuse da altre agenzie e comunicati stampa rilasciati dalle forze dell’ordine e ancora presenti on-line; evidenziando, infine, come “l’assoluta rilevanza della notizia dell’arresto di un pluripregiudicato appartenente a cosche mafiose abbia indotto la Adnkronos a fornire elementi sensibili sulla base di un interesse sociale alla notizia prevalente rispetto alla tutela della privacy di XX”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento consiste in un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, non sono emersi nuovi elementi tali da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 18 gennaio 2023, tenuto conto che l’art. 137 del Codice prevede, in termini generali, il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico e che le Regole deontologiche, nel richiamare e specificare tale principio, hanno inteso garantire un maggiore rigore con riferimento alla raccolta e alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone identificate o identificabili (artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10 delle citate Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2 quater del Codice);

CONSIDERATO che l’art. 5 par.1, lett. a) del Regolamento impone di trattare i dati in modo lecito e corretto, e alla lett. c) sancisce il principio di minimizzazione dei dati;

RILEVATO, pertanto, che nel caso di specie, la diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, sia da reputarsi avvenuto in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e  9 del Regolamento, nonché con l’art. 137, commi 1 e  3 e 2-quater, comma 4, del Codice, oltreché  con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche, e che il relativo trattamento sia pertanto da reputarsi illecito;

RILEVATO, in particolare, che la pubblicazione del referto – acquisito con modalità non precisate – ha ampliato notevolmente la portata mediatica della notizia sulle condizioni di salute dell’interessato, presentate, attraverso tale pubblicazione, nella loro integrità ed ufficialità medica;

RITENUTE prive di ogni valore le considerazioni circa l’assenza di lagnanze da parte dell’interessato, soprattutto nel particolare caso di specie in cui - in contrasto con le basilari norme poste dall’ordinamento a tutela della dignità della persona - si è proceduto alla diffusione di dati sulla salute, anche mediante la pubblicazione non autorizzata della citata documentazione sanitaria;

RITENUTI ugualmente privi di significato i riferimenti alla già avvenuta circolazione di notizie sullo stato di salute dell’interessato, che sembrano evidenziare una mancata comprensione da parte del titolare della specifica portata lesiva della pubblicazione del citato documento, confermando indirettamente quell’assenza di sensibilità giuridica e deontologica che, invece, massimamente ci si aspetterebbe da quei soggetti che svolgono un ruolo primario nell’alimentazione del circuito informativo;

PRESO ATTO delle misure poste in essere nel corso dell’istruttoria da GMC s.a.p.a.;

RITENUTO, tuttavia, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover:

- imporre a GMC S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto del trattamento dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito;

- adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di GMC s.a.p.a. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione dei dati attinenti al suo stato di salute, anche nella particolare forma della divulgazione del documento sanitario sopra richiamato (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento);

b) le condizioni sul piano economico, organizzativo e professionale del contravventore (art. 83, par 2, lett. k) del Regolamento);

c) la particolare natura dei dati trattati (cfr. art. 83, par.2, lett. g) del Regolamento);
e, quali circostanze attenuanti:

d) l’elevata attenzione pubblica rispetto alla conoscenza della notizia e alla figura dell’interessato originata dall’arresto, avvenuto al termine di una lunghissima latitanza, e dalla particolare efferatezza dei reati contestati;

e) le misure adottate dal titolare del trattamento, essendosi la Società attivata, tempestivamente, per la rimozione del referto e la riformulazione dell’articolo senza dati di dettaglio (art. 83, par.2, lett. c) del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila euro/00);

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DISPONE

ai sensi dell’ art. 58 par. 2, lett. f) del Regolamento nei confronti di GMC s.a.p.a. il divieto del trattamento dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 137, commi 1 e 3, e 2-quater, comma 4 del Codice nonché con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) e con l’art. 9 del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a GMC S.a.p.a., con sede in Piazza Mastai 9, 00153 Roma, C.F./P.IVA 02981990589 di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a GMC s.a.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante;

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei