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Parere sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023 [9896484]

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[doc. web n. 9896484]

Parere sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 186 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/746, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione;

VISTO il parere del Garante del 26 maggio 2022, n. 189 sullo schema di decreto legislativo, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medico-diagnostici (doc. web n. 9782450);

VISTO il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 , relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE , il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell' articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTA la nota con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Garante di esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (nota del 29 marzo 2023, prot. n. 26552);

CONSIDERATO che il Garante nel citato parere del 26 maggio 2022, n. 189, ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, ha espresso parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo, con le seguenti condizioni:

”a) introdurre una specifica disposizione sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, tale da:

inibire l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salva l’indispensabilità ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, rendendo comunque tracciabile ogni operazione di intervento/accesso;

inquadrare quale responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, la società produttrice del dispositivo medico, per le attività di controllo della funzionalità dell’apparecchiatura anche a distanza svolta per conto del titolare (c.d. servizi di manutenzione e di assistenza);

b) disciplinare, anche nell’ambito dei provvedimenti attuativi cui già lo schema di decreto legislativo rinvia e su cui sarà opportuno acquisire il parere del Garante:

- i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante di dispositivi su misura ai sensi dell’articolo 7;

- i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio di un dispositivo medico, ai sensi dell’articolo 10, c. 8”;

PRESO ATTO che, a seguito del predetto parere del Garante:

l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 demanda ad apposito decreto del Ministro della salute di stabilire le modalità di conferimento, da parte dei fabbricanti che mettono a disposizione nel territorio nazionale dispositivi su misura, dei dati identificativi degli stessi e dell’elenco dei dispositivi, nonché i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante;

l’articolo 21 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 ha previsto che “Qualora per il dispositivo medico siano previste dal fabbricante attività di taratura, calibrazione, manutenzione o assistenza, da svolgersi anche a distanza, il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 è il fabbricante del dispositivo medico”;

PRESO ATTO di quanto indicato dal Ministero della salute nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto recante “Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici”, attuativo dell’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 inviato con nota del 27 marzo 2023, prot. n. 25645 ed, in particolare, che “con riferimento al punto sub b) (del dispositivo del predetto parere) si è ritenuto opportuno procedere all’adozione di due decreti ministeriali distinti rationae materiae: l’uno che disciplina i tempi di conservazione dei dati riferiti ai dispositivi medici su misura di cui all’art. 7 del d.lgs. 137/22; l’altro che disciplina i tempi di conservazione dei dati trasmessi al Ministero nell’ambito delle attività di vigilanza sugli incidenti occorsi con dispositivi medici dopo l’immissione in commercio, di cui al presente decreto”;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli aventi ad oggetto il campo di applicazione e i soggetti interessati dallo schema di decreto (art. 1); le modalità di comunicazione delle informazioni, nonché il tempo entro il quale i dati comunicati devono essere aggiornati, in caso di modifica o in caso di cessazione dell’attività e le specifiche sui dati e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati (art. 2); il numero di iscrizione nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura e le relative modalità di assegnazione e di revoca dello stesso (art. 3); i tempi di conservazione delle informazioni per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi diversi dagli impianti (art. 4); le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore (artt. 5 e 6);

PRESO ATTO che nello schema di decreto in esame è stato previsto che:

i dati personali dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura impiantabili sono conservati per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di comunicazione di cessazione dell’attività;

i dati personali dei fabbricanti sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di comunicazione di cessazione dell’attività agli operatori sanitari;

CONSIDERATO che i dati personali del fabbricante sono solo quelli riconducibili a quanto previsto negli artt. 1 e 4 del Regolamento, ossia riguardanti una persona fisica identificata o identificabile;

RILEVATO che lo schema di decreto in esame dà attuazione a quanto indicato nella lett. b), primo alinea, del dispositivo del parere del Garante del 26 maggio 2022, n. 189;

PRESO ATTO che l’indicazione dei tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici, di cui alla lett. b), secondo alinea, del dispositivo del parere del Garante del 26 maggio 2022, n. 189, sarà oggetto di un distinto schema di decreto che è stato trasmesso al Garante il 27 marzo 2023 e su cui viene rilasciato il parere contestualmente al presente;

RILEVATO che non risulta che allo stato sia stata data attuazione a quanto indicato nella lett. a), primo alinea, del dispositivo del parere del Garante del 26 maggio 2022, in merito all’introduzione di “una specifica disposizione sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, tale da inibire l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salva l’indispensabilità ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, rendendo comunque tracciabile ogni operazione di intervento/accesso”;

RITENUTO di dover ribadire la necessità che il Ministero della salute preveda in una specifica disposizione che sia inibito, nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salva l’indispensabilità ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, rendendo comunque tracciabile ogni operazione di intervento/accesso, al fine di dare piena ottemperanza al predetto parere del 26 maggio 2022, n. 189;

RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto trasmesso, atteso che i termini di conservazione ivi individuati sono ritenuti appropriati e proporzionati anche al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche correlati ai trattamenti dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 


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