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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9892885]

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[doc. web n. 9892885]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 137 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che è stato pubblicato da parte del quotidiano online “LaCronaca24.it” un articolo dal titolo: “XX” reperibile al link https://... in cui si è data notizia, in maniera dettagliata, della patologia da cui risulta affetto XX (indicato anche con il noto alias da questi utilizzato di XX) e diffusa, a corredo dello stesso, copia integrale del referto di un esame di laboratorio estremamente particolareggiato;

VISTO il provvedimento del 18 gennaio 2023 con il quale l’Autorità ha adottato nei confronti del titolare del trattamento Retimedia S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati sul medesimo sito;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

- l’art. 137 del Codice prevede al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice, nonché, al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 10 delle citate Regole deontologiche prescrive che:

“1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”;

- i dati sanitari diffusi, già ad una prima analisi, sono apparsi in contrasto, oltre che con la riservatezza, con la dignità dell’interessato, pur essendo la notizia di rilevante interesse pubblico;

VISTA la nota del 18 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento e richiesto al medesimo di comunicare, nel termine di 3 giorni, successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 20 gennaio 2023 con la quale Retimedia S.r.l. ha fornito il riscontro richiesto rappresentando, in primo luogo, che l’articolo in oggetto costituiva “un servizio dell’Agenzia Adnkrons” cui la stessa è abbonata, nonché la circostanza che “cliccando sulle notizie dell’ultim’ora di Adnkronos, messe in evidenza sul crawl sotto la testata, anziché essere reindirizzati sul sito dell’agenzia, si resta su “LaCronaca 24” dove testo e foto di Adnkronos vengono ‘embeddati’ nel layout della “LaCronaca 24”; è stato comunque evidenziato che, ad una ricerca condotta attraverso il richiamato URL, “la notizia ora non è più accessibile dal sito www.lacronaca24.it”;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2023 con la quale l'Autorità ha comunicato a Retimedia S.r.l.  l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1 lett. a) e c), e, 9 del Regolamento e degli artt. 137, commi 1 e 3 e 2 quater, comma 4, del Codice, come pure degli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10, delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 9 febbraio 2023 con la quale Retimedia S.r.l., in riscontro a quanto contestato dall’Autorità, oltre a ribadire quanto comunicato nella nota del precedente 20 gennaio., ha rappresentato che:

- la violazione contestata presenta un carattere privo di dolo in quanto le notizie dell’agenzia di stampa AdnKronos, alla quale la testata “LaCronaca24” è abbonata, non vengono in alcun modo trattate dal personale di Retimedia S.r.l., né possono essere vagliate, corrette, integrate, modificate o bloccate prima della pubblicazione dal direttore responsabile della testata o da altri giornalisti della stessa;

- in questo come in altri casi, il titolare ha fatto affidamento su una valutazione di liceità condotta da un soggetto particolarmente qualificato, quale è un’agenzia di stampa nazionale autorevole come Adnkronos;

- la notizia non ha avuto praticamente alcun lettore sul sito de “LaCronaca24”, come dimostra il report del sito, da cui risulta che il link di AdnKronos è stato cliccato da 8 utenti “compresi presumibilmente gli accessi degli uffici del Garante e della redazione per potere riscontrare la comunicazione dell’Autorità”;

- la società si è tempestivamente adeguata alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento consiste in un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, non sono emersi nuovi elementi tali da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel provvedimento del 18 gennaio 2023, tenuto conto che l’art. 137 del Codice prevede, in termini generali, il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico e che le Regole deontologiche, nel richiamare e specificare tale principio, hanno inteso garantire un maggiore rigore con riferimento alla raccolta e alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone identificate o identificabili (artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10 delle citate Regole deontologiche);

CONSIDERATO che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2 quater del Codice);

CONSIDERATO che l’art. 5 par.1, lett. a) del Regolamento impone di trattare i dati in modo lecito e corretto, e alla lett. c) sancisce il principio di minimizzazione dei dati;

RILEVATO, pertanto, che nel caso di specie, la diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, sia da reputarsi in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e  9 del Regolamento, nonché con l’art. 137, commi 1 e  3 e 2-quater, comma 4, del Codice, oltreché  con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10 delle Regole deontologiche, e che il relativo trattamento sia da reputarsi illecito;

RILEVATO, in particolare, che la pubblicazione del referto ha ampliato notevolmente la portata mediatica della notizia sulle condizioni di salute dell’interessato, presentate, attraverso tale pubblicazione, nella loro integrità ed ufficialità medica;

PRESO ATTO delle misure poste in essere nel corso dell’istruttoria da Retimedia S.r.l.;

RITENUTO, tuttavia, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover:

- imporre a Retimedia S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto del trattamento dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito;

- adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Retimedia S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza dell’interessato, della condotta che ha comportato la diffusione dei dati attinenti al suo stato di salute (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento) ;

b) la particolare natura dei dati trattati (cfr. art. 83, par.2, lett. g) del Regolamento);
quali circostanze attenuanti:

c) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione, nonchè l’interesse della collettività alla conoscibilità della notizia;

d) la ridotta diffusione della notizia tramite la predetta testata, come affermato dalla Società;

e) le misure adottate dal titolare del trattamento, essendosi, la Società, attivata tempestivamente per la rimozione dell’articolo (art. 83, par.2, lett. c) del Regolamento);

f) le condizioni sul piano economico, organizzativo e professionale del contravventore (art. 83, par 2, lett. k) del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.500,00 (duemilaecinquecento euro/00);

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DISPONE

ai sensi dell’art. 58 par. 2, lett. f) del Regolamento dispone nei confronti di Retimedia S.r.l. il divieto del trattamento dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 137, commi 1 e 3, e 2-quater, comma 4 del Codice nonché con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) e con l’art. 9 del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Retimedia S.r.l., con sede in Corso Trieste 88, 00198 Roma, P.Iva/C.F. 10381581007 di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilaecinquecentomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Retimedia S.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilaecinquecentomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante;

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei