g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 2 marzo 2023 [9880427]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9880427]

Provvedimento del 2 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 62 del 2 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3 , di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 maggio 2021, con il quale i signori XX e XX, rappresentati dal prof. avv. XX e dall’avv. XX, hanno lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione alla diffusione - da parte della Società Editoriale Il Fatto S.p.A., nonché di Chiarelettere Editore S.r.l., - dei loro dati identificativi e di altre informazioni legate alla vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto il padre;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato in particolare rappresentato che:

la lamentata diffusione è avvenuta nel contesto di un articolo della giornalista XX intitolato “XX” pubblicato da Il Fatto Quotidiano il XX sia nella versione cartacea che in quella on line;

l’articolo si riferisce a vicende occorse dieci anni prima e delinea un quadro completamente negativo del padre dei reclamanti, XX, XX, descritto come “XX ”;

nello stesso articolo sono richiamate anche le numerose squalifiche subite dal XX per comportamenti antisportivi ed i diversi XX quando era allenatore presso la XX, nonché l’arresto e la condanna per violenza sessuale e, infine, il XX

a commento di tali procedimenti penali la giornalista riporta i nomi di XX e XX quali “XX” scrivendo in particolare che gli stessi: XX”;

accanto all’articolo è stato poi pubblicizzato il libro della medesima autrice, edito da Chiarelettere sia in formato cartaceo che e-book, dal titolo “XX”, in cui risultano riportati i dati identificativi degli interessati (nome e cognome), le loro attività nel mondo dello sport (“XX”), il titolo di studio (“XX”) e vicende personali;

anche nel libro sono riportate le medesime considerazioni in relazione alla XX;

tali richiami suggeriscono ai lettori “una vicinanza alla figura paterna e al mondo di cui faceva parte” ed una solidarietà nei suoi confronti rispetto alle relative condotte;

i dati riferiti agli interessati, inseriti dalla giornalista “per rincarare dal punto di vista emotivo i suoi scritti” non solo non rivestono alcun interesse pubblico, ma attribuiscono ai reclamanti in modo arbitrario “sentimenti, prese di posizione e atteggiamenti che non corrispondono al vero”, descrivendoli partecipi di un mondo sportivo torbido e deviato e ledendone, in tal modo, la dignità e il diritto all’identità personale;

i reclamanti non hanno avuto alcun legame con le vicende giudiziarie del padre e non possono considerarsi “personaggi pubblici” o “persone note”, essendo XX;

CONSIDERATO che, a fronte di tale rappresentazione, gli interessati hanno quindi lamentato l’illiceità della diffusione dei loro dati personali in assenza del relativo consenso, nonché l’assenza del necessario requisito dell’essenzialità dell’informazione nell’esercizio dell’attività giornalistica e la violazione del requisito della verità/esattezza delle informazioni diffuse;

CONSIDERATO che i reclamanti hanno richiesto all’Autorità di imporre la limitazione del trattamento, incluso il divieto immediato di ulteriore diffusione on line dei citati scritti, con modalità che rendano identificabili gli interessati, nonché la cancellazione di tutti i dati  ad essi relativi, diffusi senza consenso;

VISTA la nota del 28 giugno 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ad entrambe le menzionate società di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e  di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste dei reclamanti;

VISTA la nota del 14 luglio 2021 con la quale i titolari del trattamento hanno, con due memorie in larga parte coincidenti, fornito il riscontro richiesto, evidenziando la rilevanza dell’informazione relativa ai reclamanti e la legittimità dell’attività giornalistica dell’autrice in quanto:

anche le notizie apparse sulla stampa locale all’epoca dei fatti hanno rappresentato il XX e i suoi figli come un nucleo inscindibile e un punto di riferimento nel XX;

proprio da uno degli articoli pubblicati è emerso che rispetto alla vicenda che ha coinvolto il padre i reclamanti si siano schierati pubblicamente dalla sua parte, giungendo “XX”;

nessuno degli articoli di stampa richiamati in merito al caso è stato “mai attinto da rettifiche o interventi ablativi”, rinvenendosi tuttora in rete;

rispetto alle menzionate vicende processuali, lo stesso XX ha citato espressamente i figli nella sua pagina Facebook;

gli interessati hanno presenziato alle udienze per dimostrare palesemente la fiducia nel padre, facendo in tal modo “testimonianza attiva e pubblica a suo favore, nonostante la natura e la gravità dei fatti contestatigli”;

gli unici riferimenti ai reclamanti sia nell’articolo che nel libro riguardano la frase ”XX”;

nel libro è contenuto solo l’ulteriore richiamo alla condanna del XX, alla XX di XX ed alla circostanza che XX”;

trattandosi di XX, la scelta di riportare tali “stringati” riferimenti rappresenta un elemento essenziale della vicenda narrata, legittimamente menzionabile ai fini della relativa ricostruzione;

non riguarda invece i reclamanti, che peraltro se ne dolgono solo con riguardo al libro, ma esclusivamente i ragazzi allenati dal XX la frase: “XX;

i dati sono stati quindi legittimamente trattati “poiché attinenti a circostanze, rese note dagli interessati, anche attraverso il comportamento da loro assunto in pubblico e in pubbliche esternazioni“

il richiamo alla posizione pubblica assunta dagli stessi risulta peraltro “indispensabile anche per la qualificazione dei protagonisti oltre che per l’originalità della loro posizione e i contesto in cui i fatti si sono svolti”;

CONSIDERATO che, pur ribadendo la legittimità della propria condotta, entrambe le società si sono dichiarate disponibili a rimuoverne gli effetti negativi attraverso la deindicizzazione dell’articolo in questione, in modo da sottrarne la visualizzazione ai motori di ricerca digitando le generalità dei reclamati e, per quanto riguarda il libro, attraverso l’eliminazione dall’edizione e-book del volume, dell’inciso che riguarda i reclamanti, come pure dall’edizione cartacea nel caso di ristampa;

VISTA la memoria di replica dei reclamanti del 26 luglio 2021 con la quale è stata ribadita:

l’assenza di motivi volti a legittimare la diffusione dei dati personali dei signori XX per finalità informative data l’assenza di notorietà degli stessi sia in ambito locale che nazionale, essendo atleti di uno sport di “limitatissima diffusione e quasi nessun seguito”;

l’infondatezza delle affermazioni che li descrivono come un nucleo inscindibile con il padre, e la non veridicità di quelle che richiamano la difesa incondizionata di quest’ultimo;

la circostanza che il riferimento ai descritti comportamenti è contenuto in un solo articolo di stampa, richiamato ai fini della rievocazione della vicenda, il quale, non solo non riporta i nomi dei reclamanti, ma attribuisce loro “dichiarazioni che non hanno mai effettuato e atteggiamenti che non hanno mai tenuto”;

VISTA la nota di questa Autorità del 23 novembre 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice, è stato comunicato ai titolari del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento e sono state altresì notificate ai medesimi titolari le presunte violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a), c) ed e) del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4 e 137, comma 3 del Codice, nonché degli artt. 5, comma 2, e 6 delle Regole deontologiche;

VISTE le note del 17 e 20 dicembre 2021 con le quali entrambe le società hanno ribadito che:

dagli incisi, che nelle due pubblicazioni riguardano i reclamanti, si desume solo che ”XX”;

in alcun modo i reclamanti “sono stati additati quali soggetti vicini “ai modi ed alle posizioni tenute dal padre” e in alcun modo gli “esigui riferimenti” agli stessi possono essere ritenuti idonei “ad esporre o anche solo ad insinuare un loro coinvolgimento nella vicenda criminosa o nel processo che se ne è occupato”;

la frase, che richiama i comportamenti di quelli che il XX definiva “XX”, non può riguardare i reclamanti, i quali non possono essere annoverati tra coloro appellati dal padre in questi termini;

non risulta contestata la circostanza che i reclamanti fossero riconoscibili quanto meno perché indicati come “figli del loro padre”, mentre il riferimento alla loro attività sportiva, nello stesso sport in cui operava il padre, è servito ad evidenziarne il ruolo pubblico in una realtà piccola come quella in cui operavano;

i reclamanti non hanno mai rinnegato i comportamenti assunti in pubblico come appreso dalle richiamate fonti aperte, mai rettificate o contestate;

inoltre, dopo aver assunto comportamenti pubblici, i reclamanti non hanno mai invocato il diritto di addurre motivi legittimi meritevoli di tutela, avendo contestato in radice la legittimità del trattamento, né gli stessi hanno mai interloquito con le società reclamate ai fini di un intervento nel senso auspicato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136-139 del novellato Codice e le menzionate Regole deontologiche;

l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca;

l’art. 5, comma 2 delle citate Regole deontologiche prevede, inoltre che, in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati, come pure attraverso loro comportamenti in pubblico, “è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela”;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, par 1, lett. a) e c) del Regolamento impone di trattare i dati in modo lecito e corretto, nonché di rispettare i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione allo scopo del trattamento (minimizzazione dei dati);

RILEVATO che i riferimenti contenuti nell’’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano, come nel libro edito da Chiarelettere risultano in contrasto con tali previsioni in quanto:

nella rievocazione storica della vicenda processuale che ha coinvolto XX, per dar conto del “lato oscuro” che talvolta connota il mondo dello sport, sono stati pubblicati dati identificativi dei reclamanti e particolari della loro vita privata, attraverso il richiamo ai titoli conseguiti e alla professione svolta, nonché descritti comportamenti che gli stessi avrebbero tenuto durante il processo del padre;

la diffusione dei dati, da valutarsi in rapporto al tempo decorso, posta la rievocazione di fatti risalenti ad oltre dieci anni fa, ed al tenore degli scritti che fanno emergere un ruolo dei reclamanti in una vicenda criminosa di cui esclusivo protagonista è stato il padre, risulta eccedente e non essenziale ai fini della corretta informazione sulla vicenda medesima;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che la pubblicazione dei dati personali e delle ulteriori informazioni sopra individuate sia avvenuta in contrasto con gli artt. 5, par.1, lett. a) e c) del Regolamento e 137 , comma 3 , del Codice, oltreché con gli artt. 5, comma 2, e 6  delle Regole deontologiche e che pertanto il relativo trattamento  sia da reputarsi illecito;

PRESO ATTO che entrambe le società hanno dato atto, nel corso del procedimento, di aver provveduto alla deindicizzazione ed alla rimozione dell’articolo in questione e, nel caso del libro, all’eliminazione dall’edizione e-book del volume degli incisi contestati con l’impegno di rimozione anche dall’edizione cartacea in caso di eventuale ristampa;

RITENUTO, tuttavia, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, di dover dichiarare fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover adottare un’ordinanza-ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti de Il Fatto Quotidiano S.p.A. e Chiarelettere Editore S.r.l. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione quali circostanze aggravanti:

a) la lesività, per la dignità e la riservatezza degli interessati, della condotta che ha comportato la diffusione dei loro dati personali nel contesto rievocativo di una vicenda giudiziaria risalente e relativa esclusivamente al padre (art. 83, par 2, lett. a) del Regolamento) ;

b) le condizioni economiche e professionali dei contravventori (art. 83, par 2, lett. k), tenuto conto di quanto emerso nei rispettivi bilanci di esercizio riferiti all’anno 2021;
quali circostanze attenuanti:

c) la portata limitata della violazione che ha riguardato solo due soggetti (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

d) le finalità perseguite dai titolari, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione (cfr. art, 83, par.2, lett. a) del regolamento) e, pertanto, la necessità di assicurare, in questo ambito, il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale dei reclamanti alla protezione dei loro dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

e) le misure adottate dai titolari del trattamento, avendo entrambe le società dato atto, nel corso del procedimento, di aver provveduto alla deindicizzazione ed alla rimozione dell’articolo in questione e, nel caso del libro, all’eliminazione dall’edizione e-book del volume degli incisi contestati, con l’impegno di rimozione anche dall’edizione cartacea in caso di eventuale ristampa (art. 83, par.2, lett. c) del Regolamento);

f) l’assenza di precedenti violazioni analoghe commesse dai medesimi titolari (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento);

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) nei confronti de Il Fatto Quotidiano S.p.A. e di euro 2.000,00 (duemila) nei confronti di Chiare Lettere Editore S.r.l.;

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, per l’effetto:

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Il Fatto Quotidiano S.p.A. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) e a Chiarelettere Editore S.r.l. di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che i contravventori, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice hanno facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alle predette Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice di pagare, rispettivamente, la somma di euro 20.000,00 (ventimila), e la somma di euro 2.000,00 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel sito web del Garante e

b) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 del Garante l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi