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Provvedimento del 31 marzo 2022 [9759899]

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VEDI ANCHE: Comunicato stampa del 31 marzo 2022

[doc. web n. 9759899]

Provvedimento del 31 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n.  del 31 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58;

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);
VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATO che, in data odierna, il quotidiano “La Repubblica”, edito da Gedi News Network S.p.A., ha pubblicato alcuni articoli che aggiornano su una vicenda di cronaca che ha coinvolto la dirigente di un liceo romano – identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie - e uno studente del liceo, diciottenne - di cui viene pubblicato il nome di battesimo senza precisare se si tratti di indicazione di fantasia o meno - successivamente alla rivelazione di una relazione sentimentale che sarebbe intercorsa tra i due sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei competenti uffici scolastici;

RILEVATO che gli articoli odierni, reperibili anche on-line (cfr. ad esempio https://...) nel rappresentare che «Repubblica è in grado di ripercorrere il canovaccio del gioco erotico clandestino intrattenuto» dalla dirigente e dallo studente ha pubblicato diversi stralci, presentati come trascrizione dei messaggi che si sarebbero scambiati questi ultimi, «messaggi su Whatsapp salvati e mostrati da XX ai suoi amici più fidati, che Repubblica ha potuto visionare»;

RILEVATO che i predetti stralci riportano dettagli relativi ai rapporti personali tra gli interessati, anche attinenti alla sfera sessuale, indugiando sulle frasi che si sarebbero scambiati e sulle circostanze dei loro incontri;

VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (dignità umana, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

CONSIDERATO che tale principio richiamato in termini generali anche nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6) deve essere interpretato con particolare rigore con riferimento ad informazioni relative alla sfera sessuale (art. 11 delle Regole deontologiche);

RITENUTO che i dettagli descritti (e commentati) rinvenibili nei numerosi stralci di conversazioni e di messaggi riportati negli articoli nulla aggiungono in merito alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte ascrivibili alla dirigente scolastica, sulle quali sono in corso i dovuti accertamenti;

CONSIDERATA dunque la necessità di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte attraverso un intervento in via d’urgenza al fine di limitare l’ulteriore diffusione di dati personali;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d’urgenza nei confronti di Gedi News Network S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati negli articoli sopra indicati, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento;

VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone in via d’urgenza, nei confronti di Gedi News Network S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria di ogni ulteriore diffusione, anche on-line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati negli articoli sopra indicati, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Gedi News Network S.p.A., altresì, entro 3 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei