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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Marconi Roberto - 3 maggio 2018 [9025630]

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[doc. web n. 9025630]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Marconi Roberto - 3 maggio 2018

Registro dei provvedimenti 
n. 261 del 3 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19896/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 13 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Marconi Roberto, nato a Roma il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- con nota del 18 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di 24 persone, fra i quali il dott. Marconi, il quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a ZZ user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo alla dott.ssa ZZ di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di YY con credenziali non proprie. In Roma il 31.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata al dott. Roberto Marconi, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice;

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta;

LETTE le memorie difensive in data 4 agosto 2016 nonché il verbale relativo all’audizione del dott. Marconi dell’ 11 aprile 2017, ove si osserva quanto segue:

- “Nel richiamare integralmente le memorie difensive già presentate, tengo ad evidenziare che, a differenza di quanto contestato, non ho consegnato le mie credenziali al mio sostituto. Le sostituzioni poteva essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso delle specifiche credenziali richieste dal sistema Tessera Sanitaria (TS). Inoltre per la mia attività utilizzavo un programma di gestione dei dati dei pazienti cui era possibile accedere con credenziali che erano necessariamente a disposizione dei sostituti. Una corretta gestione da parte del sostituto comportava quindi l'utilizzazione di password di ingresso comuni al gestionale ma l'emissione dei certificati attraverso le proprie credenziali TS. Peraltro, nel gestionale era possibile accedere ad una finestra che consentiva la connessione diretta la programma TS. Tale finestra era indispensabile per consentire alla Società SOGEI la verifica delle ricette emesse e la loro provenienza. Utilizzando scorrettamente questa finestra il mio sostituto ha avuto accesso al programma di emissione dei certificati che sono stati quindi emessi impropriamente a mio nome”; 

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte:

a) risulta accertato, e ammesso dalla parte, che la dott.ssa ZZ, nel corso di un’attività di sostituzione del medico di medicina generale dott. Marconi, sia acceduta al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione del predetto dott. Marconi;

b) risulta altresì accertato che l’accesso al sistema TS sia avvenuto utilizzando l’accesso al database dei pazienti del dott. Marconi, mediante un software gestionale;

c) in base a quanto dichiarato dal dott. Marconi, la dott.ssa ZZ sarebbe acceduta al software gestionale utilizzando le credenziali di autenticazione del dott. Marconi, impropriamente considerate condivise, attraverso le quali era possibile, in automatico, accedere al sistema TS, sempre con le credenziali del dott. Marconi;

d) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dalla dott.ssa ZZ con l’utilizzo del software gestionale e dell’archivio pazienti del dott. Marconi, quest’ultimo abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

e) era pertanto il dott. Marconi che avrebbe dovuto porre in essere ogni accorgimento al fine di impedire che la dott.ssa ZZ utilizzasse le credenziali del software gestionale univocamente assegnate al dott. Marconi e fosse così in grado di accedere al sistema TS con credenziali non proprie;

f) deve pertanto ascriversi al dott. Marconi la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire che la dott.ssa ZZ potesse accedere al software gestionale (dal quale era possibile accedere al sistema TS) utilizzando credenziali non  proprie;

g) deve pertanto confermarsi la responsabilità del dott. Marconi in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che il dott. Roberto Marconi, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo alla dott.ssa ZZ di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, attraverso il software gestionale dell’archivio pazienti del dott. Marconi, con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, il dott. Marconi non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Marconi Roberto, nata a Roma il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia