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Trattamento di dati personali mediante videosorveglianza - 9 maggio 2018 [8998303]

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[doc. web n. 8998303]

Trattamento di dati personali mediante videosorveglianza - 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 9 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la segnalazione con la quale è stata lamentata l’illiceità dei trattamenti di dati personali dei dipendenti, effettuati mediante un sistema di videosorveglianza, da parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Campania, presso la sede di Napoli, via A. Vespucci, n. 168;

ESAMINATE le risultanze istruttorie e la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. La segnalazione al Garante.

Un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali nonché di quella contenuta nell’articolo 4 della legge n. 300/1970 in relazione all’installazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Campania, presso la sede di Napoli, di un sistema di videosorveglianza evidenziando, tra gli altri profili, che ciò sarebbe avvenuto senza il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali e che lo stesso consente al Direttore dell’Agenzia di visualizzare “su un monitor/TV istallato nella sua stanza le stesse immagini visibili in portineria”(cfr. segnalazione e successive integrazioni in atti).

2. L’istruttoria.

Alla luce della segnalazione sono stati effettuati accertamenti in loco presso la sede di Napoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. verbale accertamenti ispettivi del 3 ottobre 2017, in atti).

Gli accertamenti  hanno messo in evidenza (cfr. verbale cit. e documentazione in atti) che:

a) il sistema è stato installato nel 2008 per finalità di “tutela di sicurezza dell’edificio” e “degli accessi” in considerazione della “particolare pericolosità della zona […] ove insiste la sede dell’Ufficio” (cfr. p. 2, verbale, cit. e nota 8.7.2016, in atti);

b) come risulta dal sopralluogo effettuato nel corso degli accertamenti, l’impianto si compone di telecamere fisse, “idoneamente e preventivamente segnalate”, che inquadrano aree interne ed aree esterne all’edificio, in particolare: una posta al quarto piano dell’edificio, una a ridosso dell’ingresso pedonale e carraio del civico n. 168 di via Amerigo Vespucci; una in corrispondenza dell’ingresso pedonale del medesimo civico 168; una in corrispondenza dell’ingresso carraio delle autovetture di servizio; una situata nel cortile esterno di accesso ai locali dell’Ufficio (cfr. p. 4 verbale cit. e rilievi fotografici, in atti);

c) “la conservazione delle immagini, registrate per il tramite del sistema in argomento, è pari a sette giorni” in ragione delle dichiarate esigenze di sicurezza (cfr. pp. 2 verbale, cit. e all. n. 3); 

d) “la telecamera installata al 4°piano non riprende, in alcun modo, la porta […per accedere ai locali mensa del personale]”; 

e) all’interno dell’ufficio del Direttore “il monitor ivi installato con il relativo “case”, collegato esclusivamente all’impianto di videosorveglianza”, al momento dell’ispezione era “spento/disconnesso” (cfr. pp. 3 verbale, cit. );

f) sia il personale “autorizzato anche all’eventuale estrazione di dati dal server dedicato alla videosorveglianza, sia gli addetti al sevizio reception, abilitati soltanto alla visione dal monitor delle immagini che riprendono i vari accessi all’edificio” erano stati designati, incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Codice;

g) sono state adottate le misure di sicurezza “atte a garantire un livello di protezione adeguata dei dati personali raccolti” (all. nn. 2 e 3);

h) il titolare del trattamento non aveva ritenuto necessario attuare gli adempimenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione pubblica) in quanto “l’impianto fu installato per le sole ed esclusive ragioni di sicurezza e protezione dell’Ufficio stesso” (cfr. p. 5 verbale, cit.).

CONSIDERATO

3. Esiti dell’attività istruttoria.

In base ad una complessiva valutazione degli elementi sopra richiamati e all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese all'Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, emerge che il descritto trattamento risulta, per alcuni profili, non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nei termini di seguito descritti.

4. L’illiceità del trattamento derivante dall’inosservanza della disciplina in materia di controlli a distanza. 

Come verificato in sede di accertamento, il sistema di videosorveglianza è in grado di riprendere, memorizzando le immagini raccolte per 7 giorni in ragione delle dichiarate esigenze di sicurezza, aree dell’edificio (in particolare, gli accessi all'edificio, i pianerottoli e le rampe di scale) nelle quali transitano o sostano non solo utenti ed avventori, ma anche i dipendenti, con conseguente possibilità di controllarne indirettamente l'attività. 

Il rispetto della disciplina di protezione dei dati effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro si sostanzia anche dell’osservanza della rilevante disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti (articolo 4 della legge 20.5.1970, n. 300). In particolare, con riguardo agli impianti e gli altri strumenti - dal cui utilizzo possa derivare una forma di controllo indiretta del lavoratore - il comma 1 del citato articolo, se da un lato circoscrive il campo delle finalità lecite (a quelle organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale), dall’altro individua la necessità della stipulazione di un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in alternativa, l’autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 

Le esigenze di sicurezza rappresentate dal titolare, che pure ricorrono nel caso di specie, non possono, di per sé sole, in base al quadro normativo nazionale, legittimare la presenza di tali dispositivi nei luoghi di lavoro pubblico.

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Antovic e Mirković v. Montenegro (Application n. 70838/13 del 28.11.2017), ha stabilito che il rispetto della “vita privata” deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro pubblici, nel caso di specie, le aule universitarie, evidenziando che la videosorveglianza sul posto di lavoro pubblico può essere giustificata solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un'interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Emerge, pertanto, la necessità di conformarsi alle citate prescrizioni normative della disciplina nazionale in materia di controlli a distanza, le quali non possono essere soddisfatte dalla mera acquiescenza dei lavoratori o dal fatto che questi siano, di fatto, al corrente dell’esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211). Tanto, in considerazione dei consolidati orientamenti del Garante sull’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato in assenza del rispetto delle citate garanzie (cfr., con riguardo all’installazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, seppur con riguardo al quadro normativo previgente, cfr., Provv. ti 18.04.2013, doc web 2483269 e 2476068), nonché della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 22148/2017, secondo cui la diseguaglianza economico – sociale nel rapporto tra datore e lavoratore “dà conto della ragione per cui la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile” dovendo, in alternativa, essere sostituita dall'autorizzazione dell’autorità amministrativa).

L’osservanza di tale disposizione, anche per effetto del rinvio operato dall’articolo 114 del Codice, costituisce, pertanto, condizione di liceità del trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice; v. anche, il punto 4.1 del provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680).

In proposito deve, altresì, essere tenuto in considerazione il quadro di specifiche garanzie che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede per i trattamenti di dati effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, in particolare, laddove ha stabilito che le disposizioni nazionali di settore assicurano “la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti”, anche attraverso l’individuazione di “misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati,  in particolare per quanto riguarda […] i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro” (cfr. art. 88, par. 2).

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, risulta che il sistema di videosorveglianza, oggetto della segnalazione, è stato installato nel 2008 omettendo di attivare le garanzie procedurali prescritte dalla legge con la conseguenza, quindi, che il relativo trattamento dei dati risulta illecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice). Ciò, tenuto conto anche del quadro normativo risultante dalle modifiche intervenute per effetto dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (art. 4, comma 1, legge n. 300 del 1970).

Si evidenzia inoltre, con specifico riferimento all’eventuale visualizzazione “in tempo reale”, anche da postazione remota, delle immagini già consultabili da parte del personale addetto alla portineria, di valutare comunque la proporzionalità di tale accessibilità in capo a specifiche funzioni apicali alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alla finalità in concreto perseguita mediante il menzionato sistema (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice; cfr., in senso analogo, Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 19 febbraio 2018, n. 5, Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, ove si legge che ciò può essere consentito “solo in casi eccezionali debitamente motivati”).

Ritenuto di prescrivere, ai sensi degli articoli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, impregiudicati i diritti dei lavoratori, la tempestiva adozione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Campania, delle misure richieste dalla legge e, in particolare, di espletare le procedure previste dall'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970, attesa l’esigenza di non compromettere la finalità di tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio (riconducibile a quelle contemplate dall'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970).

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è in ogni caso applicata, in sede amministrativa, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO  IL GARANTE

nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Campania (sede di Napoli):

1. dichiara illecito il trattamento descritto in motivazione, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive di espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970;

3. ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita il predetto Ente a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. 

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia