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Nota del 20 settembre 2017

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Vedi anche Newsletter del 20 ottobre 2017

 

 

Nota del 20 settembre 2017

OGGETTO: [...] Invio nota di chiusura e di chiarimenti in ordine alla disposizione contenuta nell’art. 63, comma 5, disp. att. c.c. introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (c.d. “Riforma del condominio”).

Con la presente, si comunica quanto rilevato nel corso della istruttoria di cui all’oggetto anche a seguito dell’inoltro, da parte dello scrivente dipartimento -come già rappresentato alla S.V. nella nostra precedente comunicazione del 30 marzo 2017-, di una richiesta di parere nei confronti del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) volta a definire la fattispecie dalla quale trae origine la questione da Lei sottoposta. 

In via preliminare, preme evidenziare che la norma di cui all’art. 63, comma 5, disp. att. cod. civ in esame, improntata sui principi di trasparenza, completezza e certezza giuridica che caratterizzano lo spirito della riforma, contiene un chiaro riferimento in ordine all’obbligo a carico del condomino di fornire una specifica documentazione consistente nella «copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». Prescindendo dalla concreta ratio di tale disposizione normativa -volta a soddisfare, come noto, l’esigenza di sollevare il proprietario dell’immobile, che cede il diritto sull’unità immobiliare a terzi, dall’obbligo di contribuzione delle spese condominiali dal momento in cui il suddetto trasferimento viene reso noto al condominio-, già dalla sola lettura della norma, risulta evidente come la sua formulazione sia volta ad ovviare a qualsiasi incertezza interpretativa in merito alle modalità con cui può realizzarsi la fattispecie ivi indicata.

Ciò premesso, in considerazione degli approfondimenti condotti sul tema e di quanto emerso dall’esame del contributo fornito il 19 maggio 2017 dall’Ente interpellato (nota che per Sua opportuna conoscenza inviamo in allegato alla presente), codesto dipartimento ha dunque preso atto dell’interpretazione resa nello Studio del Consiglio del 23 maggio 2013 (Studio n. 320-2013/C su “La riforma del condominio – Prime riflessioni su alcune delle nuove disposizioni di interesse notarile”) in ordine all’eventualità che siano ammessi, qualora si configuri la fattispecie di cui all’art. 63, comma 5, disp. att. c.c., degli equipollenti alla trasmissione della copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. In particolare, il CNN, nel confermare infatti quanto riportato nel suddetto Studio (al riguardo cfr. Studio n. 320-2013/C, p. 3 e s.), ha ribadito che “la finalità informativa cui la norma è preordinata, deve ritenersi soddisfatta anche con la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante” puntualizzando, al contempo, come quest’ultima debba comunque essere “provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale” (cfr. nota del CNN del 19 maggio 2017). Alla luce di quanto rappresentato dal CNN, si ritiene pertanto che l’applicazione nei termini di cui sopra della disposizione in esame sia conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 11, comma 1, lett. d) del Codice e che pertanto la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante possa rappresentare una “valida alternativa” alla trasmissione della copia autentica dell’atto che determina il trasferimento da parte del condomino interessato, che sarà dunque legittimato a chiedere al notaio rogante di ricorrere a tale equipollente.

Nel ringraziare per l’attenzione prestata nei confronti dell’attività istituzionale dell’Autorità e per il contributo reso dalla S.V. ponendo all’attenzione del Garante la particolare questione in esame, si porgono distinti saluti.

Il dirigente