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Verifica preliminare. Sistema di videosorveglianza in mobilità in dotazione al personale della Polizia Penitenziaria - 5 aprile 2018 [8577214]

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[doc. web n. 8577214]

Verifica preliminare. Sistema di videosorveglianza in mobilità in dotazione al personale della Polizia Penitenziaria - 5 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 5 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dottor Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la documentazione trasmessa dal Ministero dell´Interno, Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria, relativa all´ impiego di sistemi di videosorveglianza in mobilità da parte del personale della Polizia penitenziaria (sistemi "Scout" ed "Explor");

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito Codice);

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria, ha chiesto a questa Autorità di valutare un progetto per l´attuazione di un sistema di videosorveglianza in mobilità in dotazione al personale della Polizia Penitenziaria (di seguito definito "Sistema").

Le caratteristiche del Sistema sono illustrate in una nota del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria e, più in dettaglio, in un disciplinare denominato "Sistemi di videosorveglianza in mobilità ‘Scout´ ed ‘Explorer´." (di seguito definito "Disciplinare").

Il sistema è composto dal "sistema Scout" (dispositivo veicolare) e dal "sistema Explor" (dispositivo personale), "allo scopo di dotare il Corpo di Polizia Penitenziaria, di uno strumento funzionale a coadiuvare l´operatore nella documentazione delle attività Istituzionali individuate dal disciplinare ed in particolare, nelle attività attinenti l´ordine e sicurezza interna degli Istituti Penitenziari, la sicurezza delle traduzioni e la prevenzione\repressione di reati in atto o consumati." (nota del Direttore generale).

I sistemi Scout ed Explor non sono dotati di software per il riconoscimento facciale (nota del Direttore generale).

Struttura del sistema, organizzazione di gestione e caratteristiche degli apparati di videoripresa.

La struttura del sistema è costituita da un server centrale, allocato presso l´Ufficio deputato alla gestione del Servizio (di seguito "CON"), e di PC-client situati in ogni Centrale Operativa Regionale (di seguito "C.O.R."), nonché da un Centro Elaborazione Dati deputato alla gestione delle utenze ed alla manutenzione dei sistemi (pag. 2 del Disciplinare).

A ciascuno degli uffici sopra menzionati sono attribuite specifiche competenze, secondo un diagramma piramidale al cui vertice si pone la CON e, a seguire, le COR e gli Uffici locali.

In particolare (pag. 4 del Disciplinare):

- La Centrale Operativa Nazionale ha la supervisione di tutti i sistemi sull´intero territorio nazionale;

- il Centro Elaborazione Dati Napoli cura la manutenzione e l´aggiornamento dei server centrali e periferici, accredita le utenze e fornisce assistenza agli utenti accreditati per tutte le attività relative alla gestione degli account (es. modifica e recupero password);

- la Centrale operativa Regionale ha la visione di tutti i sistemi sulla porzione di territorio di propria competenza, ha la facoltà di attivare da remoto i dispositivi digitali ed ha la responsabilità della tenuta dei dati;

- i nuclei locali hanno la visione dei filmati di tutti i sistemi loro assegnati; gli stessi hanno la possibilità di visionare in locale le immagini registrate ai fini della loro classificazione, che verrà operata secondo le modalità previste dal Disciplinare; hanno, inoltre, la possibilità di richiedere alla competente COR il salvataggio delle immagini trasmesse in streaming per la successiva classificazione.

I terminali di videoripresa e registrazione sono costituiti, come sopra accennato, dagli apparati Scout ed Explor.

L´apparato Scout è un dispositivo veicolare che permette all´operatore di effettuare la videoripresa attraverso telecamere montate sul mezzo e di trasmettere i filmati, in tempo reale, alla Centrale Operativa competente per lo svolgimento del servizio. Il dispositivo è dotato di telecamera frontale, per la videoripresa delle immagini, e di una batteria integrata, ed è inoltre concepito per l´utilizzo portatile da parte dell´operatore (pag. 6 del Disciplinare).

L´ apparato Explor invece, è un dispositivo mobile in dotazione all´operatore di Polizia Penitenziaria, utilizzato come equipaggiamento personale, al fine di fornire all´operatore uno strumento di videoripresa funzionale alla documentazione delle attività svolte, in occasione di particolari circostanze operative (pag. 6 del Disciplinare).

Ogni dispositivo Scout ed Explor è identificabile attraverso un numero seriale (pag. 6 del Disciplinare).

Gli apparati sono in grado di effettuare registrazioni audio/video, che possono avvenire con due modalità (pag. 2 del Disciplinare): in modalità remoto - che rappresenta la modalità ordinaria di utilizzo - le tracce sono registrate temporaneamente su una memoria interna;  in modalità streaming -  modalità attivata dall´operatore in occasione di situazioni di possibile interesse dell´Autorità Giudiziaria o quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza - le tracce sono trasmesse in tempo reale alle centrali operative.

In determinati casi (di cui in seguito) la Centrale Operativa interessata (regionale o Nazionale), può avocare il controllo e la gestione da remoto dei dispositivi e delle periferiche ad essi collegati.

L´architettura del sistema utilizza l´applicativo "GeoWeb manager", tramite il quale è possibile riprodurre le tracce audio-video provenienti da dispositivi mobili (pag. 2 del Disciplinare).

Contesti e luoghi di utilizzo

Il Disciplinare individua  specifici contesti di utilizzo del Sistema.

In particolare, l´impiego del Sistema è previsto nei seguenti casi (pagg. 4 e 5 del Disciplinare):

1. Servizi di traduzione e piantonamento di persone detenute o internate;

- traduzioni e piantonamenti dei detenuti e internati che richiedano l´impiego di modalità operative peculiari o che possano esporre il personale operante, i detenuti o terze persone a rischi particolari per l´incolumità personale;

- traduzioni a piedi previste per gli spostamenti all´interno di aeroporti, porti, tribunali, ospedali e stazioni ferroviarie - quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza connesse alle peculiarità del servizio o alla tipologia del detenuto (tenuto conto del circuito di appartenenza e della condotta penitenziaria):

- attività di sopralluogo, propedeutiche all´esecuzione di permessi con scorta o funzionali a ricoveri in luoghi esterni di cura.

2. Attività relative alla tutela dell´ordine e della sicurezza all´interno degli Istituti penitenziari (es: perquisizione straordinaria, sommosse, resistenza attiva o passiva all´autorità, interventi per reati in atto o consumati, perquisizioni mediante cinofili, intervento in caso di episodi di autolesionismo).

3. Attività di sicurezza e vigilanza presso le camere di sicurezza e\o sezioni detentive istituite presso i tribunali e gli ospedali civili (resistenza attiva o passiva all´autorità, perquisizioni).

4. Interventi per reati in atto o consumati.

5. Controllo di persone e/o veicoli (es: controlli espletati dal personale del Servizio traduzioni senza detenuto a bordo su segnalazione o di iniziativa, controlli espletati dal personale del Nucleo Investigativo centrale nell´esercizio delle proprie competenze investigative, controlli espletati dalle pattuglie in servizio di vigilanza perimetrale esterna di propria iniziativa o su segnalazione).

6. svolgimento di particolari servizi operativi che possano pregiudicare la sicurezza degli operatori o di terze persone coinvolte dalle operazioni (es: attività di ordine pubblico, esecuzione di brevi permessi con scorta in condizioni operative disagiate in relazione al luogo di fruizione del permesso, all´attenzione mediatica riservata al detenuto o ad altre condizioni legate allo scenario operativo).

Gli apparati di videoripresa sono pertanto impiegati, principalmente, nel corso di attività di traduzione di detenuti e piantonamenti  o all´interno delle sezioni detentive degli istituti penitenziari.

Il § 2 del Disciplinare (pagg. 6 e 7) disciplina l´utilizzo degli apparati di videoripresa nell´ambito dell´attività del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, regolando le modalità di assunzione preventiva della decisione di effettuare videoriprese del servizio da espletare, fermo restando che, in caso di allarme proveniente dalle scorte o di altre evenienze che possono compromettere l´ordine e la sicurezza del servizio, le riprese possono essere attivare anche dal capo turno della Centrale operativa, salva necessità di successiva ratifica della decisione. Il paragrafo disciplina pure le procedure di scaricamento delle immagini registrate dagli apparati mobili, la loro classificazione– onde determinarne il tempo di eventuale conservazione o la loro immediata cancellazione, ove irrilevanti – e le relative attività di verbalizzazione.

E´ esclusa la visione dei filmati, se non in ragione delle esigenze relative alla loro classificazione e di quelle attinenti l´ordine e la sicurezza e/o esigenze investigative.

Su tutti i filmati non potrà essere effettuato alcun trattamento difforme rispetto alle specifiche disposizioni del presente disciplinare.

Il successivo § 3 detta le regole di impiego degli apparati nell´ambito delle sezioni detentive degli istituti penitenziari (pagg. 7 e 8 del Disciplinare), vietando espressamente  di operare registrazioni all´interno delle camere detentive durante la permanenza dei ristretti, ove non ricorrano esigenze relative alla documentazione delle attività di sicurezza o di indagine in corso di svolgimento. Anche in tale caso viene regolata la procedura di decisione preventiva di attivare il sistema, fermo restando che ove durante lo svolgimento del servizio si verifichino eventi per i quali sia prevedibile l´adozione di un provvedimento di polizia o l´utilizzo di mezzi di coazione fisica, ai sensi e per gli effetti dell´art. 41 O.P.,  l´operatore deve attivare autonomamente la registrazione, con l´obbligo di informare dell´avvenuta registrazione il Comandante dell´Istituto di appartenenza, per la ratifica del Direttore e le successive comunicazioni di rito.

Anche in tale contesto il disciplinare esclude la visione dei filmati se non in ragione delle esigenze relative alla loro classificazione e di quelle attinenti l´ordine e la sicurezza e/o esigenze investigative e precisa che su tutti i filmati non potrà essere effettuato alcun trattamento difforme rispetto alle specifiche disposizioni del presente disciplinare.

La disciplina individuata nel paragrafo 3 riguarda anche  l´ utilizzo del sistema presso le camere di sicurezza e\o sezioni detentive istituite presso i tribunali e presso le sezioni detentive istituite presso gli ospedali civili.

Per quanto riguarda i Tribunali, il Disciplinare dispone (§ 4, pag. 9) che la decisione di attivare i sistemi di videoripresa è assunta, a livello gerarchico, tenuto conto della pericolosità del detenuto o alle condizioni di allarme sociale o mediatico determinate dal procedimento cui il soggetto tradotto deve essere sottoposto. In tali casi, sarà, comunque, necessario chiedere una autorizzazione al Presidente del Tribunale ed informare le terze persone eventualmente presenti in udienza che è in corso una registrazione per motivi di sicurezza.

Il § 5, rubricata "Altri casi di utilizzo" (pag. 9), prevede, in via residuale, che l´operatore potrà attivare i sistemi di videoripresa "in tutte le circostanze in cui, durante lo svolgimento del servizio, si verifichino esigenze di una registrazione audio/video dell´attività svolta a fini documentali, per le quali sia prevedibile l´adozione di un provvedimento di polizia", salva, anche in tali casi, la comunicazione dell´iniziativa intrapresa al comandante\coordinatore del NTP di appartenenza o al Comandante dell´Istituto, per la ratifica da parte del Direttore e le successive comunicazioni di rito.

Responsabile del trattamento dati

La valutazione delle registrazioni audio/video spetta al Comandante o Coordinatore dell´NTP ed al Comandante dell´Istituto, secondo le modalità descritte nel Capitolo 5 del Disciplinare (pag. 11). Al termine di tale attività i responsabili NTP ed i Comandanti redigeranno all´Autorità Dirigente competente verbale con le proprie conclusioni, da trasmettere tempestivamente agli Uffici adibiti alla gestione dei dati, per le successive attività di cancellazione\ archiviazione.

I filmati scaricati avranno impresso il numero identificativo dell´apparecchio utilizzato, che consentirà di individuare l´operatore o il mezzo cui l´apparecchio è in dotazione, nonché la data e l´ora delle registrazioni.

La cancellazione dei file, potrà essere effettuata esclusivamente da un limitato numero di operatori, in possesso della password di abilitazione a tale funzione, obbligati alla redazione di specifico verbale.

Durata della conservazione delle immagini video

Le registrazioni delle immagini video acquisite con i sistemi Scout ed Explor  saranno conservate per 7 giorni, al fine di poterne valutare la rilevanza documentale.

Al termine di tale periodo, le immagini irrilevanti andranno cancellate.

Per le immagini rilevanti sono previsti diversi tempi di conservazione, in ragione della loro natura.

Nel dettaglio:

- le immagini di fatti non costituenti reato, ma rilevanti per l´ordine e la sicurezza degli Istituti o delle camere di sicurezza site presso tribunali e ospedali andranno conservate per 120 giorni;

- le immagini relative a sopralluoghi propedeutici allo svolgimento di permessi con scorta saranno conservate fino all´espletamento del permesso;

- le immagini inerenti fattispecie di reato perseguibili a querela saranno conservate per il termine massimo di presentazione della querela (tre o sei mesi), più ulteriori giorni 30 al fine di garantire l´acquisizione delle immagini anche in caso di querela presentata allo scadere dei termini;

- le immagini inerenti reati precedibili d´ufficio saranno conservate fino a cessate esigenze dell´ A.G.

Qualora dalle immagini acquisite emergano fattispecie di reato, le stesse andranno comunicate senza ritardo all´Autorità Giudiziaria competente.

Misure di sicurezza.

Il capitolo 6 del Disciplinare (pagg. 12-16), regola le modalità di rilascio delle credenziali di accesso, il tracciamento delle operazioni effettuate dagli operatori accreditati e le modalità tecniche di interconnessione.

Disposizioni finali in materia di Privacy

Infine, il capitolo 7 del Disciplinare (pag. 17) prevede che l´utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi normativi e regolamentari previsti a tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori e che le riprese effettuate non possono in alcun caso essere utilizzate quale strumento di controllo del lavoratore.

Quando le condizioni operative lo consentano e ove ritenuto compatibile con gli standard di sicurezza ordinari, l´operatore informerà le terze persone eventualmente oggetto delle riprese effettuate con i dispositivi mobili che è in corso una registrazione per motivi di sicurezza.

E´ fatto divieto a tutti gli operatori di trattenere copia dei filmati e di divulgare o comunicare indebitamente il contenuto delle videoriprese.

OSSERVA

Preliminarmente si rappresenta che il Disciplinare costituisce la versione definitiva di precedenti testi e tiene conto di alcune indicazioni formulate dall´Ufficio nel corso della precedente attività istruttoria.

Nel merito, si osserva che il trattamento di dati personali effettuato tramite il Sistema appare finalizzato alla tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati e, come tale, rientra nella previsione di cui all´art. 53, comma 1, del Codice.

I trattamenti di cui all´art. 53 del Codice non sono soggetti all´applicazione delle disposizioni indicate nel medesimo articolo (articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; articoli da 145 a 151 del Codice), ove siano previsti in taluna delle fonti richiamate dall´art. 53, comma 2, come modificato dal d. l. 7/2015. A tale proposito, si ricorda che con provvedimento del 2 marzo 2017 n. 86 il Garante ha espresso il parere di competenza sullo schema di d.P.R.  recante l´individuazione delle modalità di attuazione del Codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di Polizia, previsto dall´art. 57 del Codice, il cui articolo 22 prevede che "1. L´utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito ove necessario per le finalità di polizia […] e a condizione che non comporti un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all´articolo 3, registrando esclusivamente le immagini indispensabili.".

Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 dell´art. 53 del Codice, tale trattamento dovrà essere inserito, quale aggiornamento,  nel decreto del Ministero dell´interno del 24 maggio 2017 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017), che individua i trattamenti effettuati per finalità di polizia.

Tale trattamento è, comunque, soggetto ad una valutazione relativa alla sua necessità e proporzionalità, ai sensi dell´art. 11 del Codice, espressione di più generali principi sanciti dagli artt. 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´UE, nonché dall´art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani.

Al riguardo si rileva che l´acquisizione delle immagini relative allo svolgimento delle attività istituzionali della polizia penitenziaria nei contesti indicati dal Disciplinare appare rivolta alla tutela dell´ordine e sicurezza interna degli Istituti Penitenziari, alla sicurezza delle traduzioni e alla prevenzione o repressione di reati in atto o consumati. In particolare, i contesti e luoghi di utilizzo in cui è limitato l´impiego del Sistema appaiono senz´altro caratterizzati da situazioni che espongono gli operatori della polizia penitenziaria ed i terzi coinvolti  a potenziali pericoli per l´incolumità e la sicurezza.

Pertanto, l´acquisizione e la registrazione di videoriprese nei casi individuati nel disciplinare appare in termini generali legittima e rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità.

Occorre, tuttavia, rilevare che il § 3 del Disciplinare prevede, quali contesti di utilizzo del sistema di videoripresa all´interno delle sezioni detentive, fattispecie ("perquisizioni ordinarie, perquisizioni straordinarie, conta, controllo integrità sbarre finestre e cancelli di accesso alle camere di sicurezza"; pag. 8) non coincidenti con quelle indicate per lo stesso contesto, sia pure in via semplificativa, a pag. 5 del § 2 ("perquisizione straordinaria, sommosse, resistenza attiva o passiva all´autorità, interventi per reati in atto o consumati, perquisizioni mediante cinofili, intervento in caso di episodi di autolesionismo") e, talvolta, contraddittorie. Ad esempio, avere limitato, nel §2, l´utilizzo di videoriprese nel caso di  "perquisizioni straordinarie", non appare coerente con la previsione, di cui al§ 3, di utilizzo degli apparati durante le "perquisizioni ordinarie". Più in generale, la casistica prevista nel §3 appare connotata da caratteri di ordinaria attività, rispetto alle situazioni indicate nel §2, tutte afferenti a situazione di potenziale pericolo.

Pertanto, le citate previsioni devono essere armonizzate, limitando l´impiego dei sistemi di videosorveglianza a situazioni di effettiva necessità per prevenire un pericolo o per altra concreta ed individuata esigenza che non possa essere altrimenti soddisfatta, prevedibile o sopraggiunta, nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali.

Appare altresì generica la previsione del n. 5 (controlli di persone o veicoli), per quanto riguarda i controlli non aventi finalità investigativa, che nei termini del testo parrebbe consentire riprese di situazioni che non presentino concreta necessità di acquisire immagini.

Quanto ai termini di conservazione delle immagini (Capitolo 4, pag. 10), il Disciplinare prevede che quelle che non diano evidenza di aspetti rilevanti vengono cancellate al termine del periodo di 7 giorni, necessario a verificarne il contenuto. Tale previsione appare congrua, in relazione al contesto organizzativo nel quale le immagini vengono esaminate ed ai diversi profili per i quali esse possono essere rilevanti.

Parimenti, appare condivisibile la previsione di termini di conservazione correlati al periodo entro il quale può essere presentata la querela di parte, ovvero all´iter procedimentale che consegue alla comunicazione della notizia di reato all´Autorità giudiziaria o, infine, alla durata del servizio di scorta a cui le immagini si riferiscono.

In ordine alla prevista conservazione per 120 giorni delle "immagini relative a fatti non costituenti reato, ma rilevanti per l´ordine e la sicurezza pubblica degli Istituti o delle camere di sicurezza site presso tribunali e ospedali", è opportuno precisare maggiormente le condizioni al ricorrere delle quali la conservazione delle immagini è prolungata per tale periodo.

In relazione al § 4 del disciplinare, appare opportuno precisare che, in caso di utilizzo del sistema Explor all´interno delle aule di tribunale, l´autorizzazione dovrà essere richiesta al giudice monocratico o al presidente del collegio e non al presidente del tribunale (che non è il soggetto preposto alla gestione dell´udienza). Del pari, l´informativa ai terzi in ordine alla registrazione per motivi di sicurezza dovrebbe essere resa o dalla medesima autorità giudiziaria, o dalla polizia penitenziaria su delega espressa del giudice.

Ulteriormente, appare necessario procedere alla designazione effettiva dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in argomento quali incaricati e, ove opportuno, responsabili, ai sensi e nei modi di cui agli articoli 29 e 30 del Codice, disposizioni applicabili anche ai trattamenti effettuati dalle forze di polizia, ai sensi dell´art. 53 del Codice stesso.

Con riferimento alla competenza per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema, secondo quanto previsto dal capitolo 2 del Disciplinare (pag. 4), l´accredito delle utenze compete al Centro Elaborazione dati di Napoli. Tuttavia, nel capitolo 6 (pag. 12), si prevede che il referente regionale del Servizio Telecomunicazioni dove è ubicato il server è il gestore degli accessi sul sistema e che "le modalità di rilascio delle password sia per gli operatori di centrale operativa sia per gli operatori di terminale avvengono attraverso richiesta formale indirizzata al gestore, il quale provvederà a creare la singola utenza, associata ad una password univoca". Occorre, pertanto, chiarire a chi spetti il rilascio delle credenziali di accesso, compresa la password.

Sempre con riferimento all´accesso al sistema, nel Disciplinare è previsto (pag. 13) che "l´operatore può accedere al terminale mobile tramite password personale o impronta digitale a mezzo del lettore biometrico integrato.". Orbene, l´utilizzo di strumenti di riconoscimento biometrico del personale non è previsto (ne, tantomeno, regolato) dal paragrafo relativo alle modalità di accesso al sistema (capitolo 6, § 1). E´ opportuno, anche, ricordare che l´impiego di tali strumenti richiede il rispetto della specifica disciplina.

Infine, per quanto riguarda le misure di sicurezza, si ricordano alcune prescrizioni dell´Allegato B al Codice, in materia di misure minime di sicurezza (già segnalate nel corso dell´istruttoria pregressa) che non appaiono richiamate nel Disciplinare:

-  i dati personali devono essere protetti contro il rischio di intrusione e dell´azione di programmi di cui all´art. 615-quinquies del codice penale, mediante l´attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale;

- gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l´aggiornamento è almeno semestrale;

- devono essere adottate idonee misure per garantire il ripristino dell´accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

Subordinatamente al recepimento delle osservazioni sopra riportate, non ravvisa, alla luce dei principi ed istruzioni operative e sui requisiti dell´architettura contenuti nei documenti trasmessi, elementi ostativi all´impiego dei sistemi  di videosorveglianza in mobilità in uso al personale della Polizia Penitenziaria "Scout" ed "Explor".

Roma, 5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia