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Provvedimento del 20 ottobre 2016 [5860693]

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[doc. web n. 5860693]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 445 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 18 luglio 2016 da XY nei confronti di Editoriale Veneto S.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Corriere di Verona", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha:

manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento di dati, comuni e sensibili, che lo riguardano contenuti in due articoli, risalenti rispettivamente all´11 ed al 26 marzo 2016, pubblicati dall´editore resistente con riguardo ad un procedimento penale in cui il medesimo è stato coinvolto ed alla successiva sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado;

chiesto il blocco e la cancellazione dei dati "di natura giudiziaria e sanitaria (…) trattati in violazione di legge" contenuti nei citati articoli, nonché "la rimozione di tutti [gli] URL pubblicati sul sito internet della testata, con relativa deindicizzazione dal motore di ricerca Google";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha eccepito l´illiceità del trattamento dei dati che lo riguardano effettuati dal resistente, rilevando, in particolare, che i citati articoli "riportano nel dettaglio la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente quale informazione eccedente rispetto alla finalità di cronaca giornalistica (…), i dati anagrafici e di residenza" del medesimo, oltreché "infondati elementi di accusa (…), connotati dalla non conformità al vero, parzialità e tendenziosità";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota trasmessa il 16 agosto 2016 con la quale Editoriale Veneto S.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda, ha affermato la liceità del trattamento posto in essere, rilevando, in particolare, che:

il ricorrente, all´epoca dei fatti dipendente del Ministero della difesa, è stato condannato dal Tribunale penale di Verona "per i reati di truffa aggravata ai danni dell´ente pubblico di appartenenza, di falso e di tentata truffa" sulla base di fatti puntualmente ricostruiti nei capi di imputazione e successivamente richiamati nella motivazione della sentenza;

la giornalista che ha curato la redazione degli articoli si sarebbe limitata a riferire solo "dati di stretto interesse, contenuti negli atti giudiziari ed oggetto di trattazione nel corso di un pubblico dibattimento", mettendo "in evidenza le opposte posizioni di accusa e difesa (…) anche tenuto conto della obiettiva gravità dei reati contestati ad un dipendente pubblico di grado elevato" che si "sarebbe assentato più volte dal posto di lavoro, esibendo certificato medico", risultato falso, basato sull´affermata esistenza di "una patologia non diagnosticabile oggettivamente", e "sarebbe risultato assente presso il suo domicilio due volte (…) oltre che presente altrove, in altra occasione nella quale risultava essere in malattia";

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, in nessuno dei due articoli viene fatto riferimento al luogo di residenza, limitandosi la giornalista ad indicare la data ed il  luogo di nascita, nonché l´attività pubblica svolta dal medesimo del quale è stato, peraltro, riportato anche "un lusinghiero profilo professionale";

con specifico riguardo alla pubblicazione di informazioni attinenti la patologia affermata dall´interessato, il trattamento di tale dato, lungi dal potersi ritenere eccedente, risulta invece indispensabile ai fini di una migliore comprensione della vicenda "poiché è proprio in ragione della particolare natura della patologia lamentata che era stato possibile, secondo il Tribunale, trarre in inganno i medici che avevano redatto i loro certificati solo sulla base delle dichiarazioni dell´interessato, trattandosi di situazione non altrimenti rilevabile", ragione per la quale la difesa del medesimo ne aveva invece proposto l´assoluzione;

VISTA la nota del 30 agosto 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare la fondatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO preliminarmente che, in ordine allo specifico trattamento dei dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice ed il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. n. 179 del 3 agosto 1998, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, che il trattamento effettuato a fini di cronaca giornalistica non risulta, in termini generali, illecito essendo riferito a fatti, oltre che estremamente recenti, di indubbio interesse pubblico, in quanto relativi a condotte penalmente rilevanti poste in essere, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, da un dipendente statale al fine di godere indebitamente, tra l´altro, di periodi retribuiti di assenza giustificata dal lavoro;

RITENUTO ALTRESÌ che anche il riferimento a dati indicanti un potenziale stato di salute, emersi nel corso del giudizio e riportati in sentenza:

a) è stato effettuato dal giornalista (solo nel secondo dei due articoli contestati) con formula dubitativa e con modalità tali da rendere evidente che, in base alle risultanze processuali, lo stesso non possa ritenersi come un dato accertato;

b) possa ritenersi funzionale alla migliore comprensione della vicenda, nonché della decisione conseguentemente assunta dal giudice di prime cure;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non possano ritenersi travalicati i limiti imposti al diritto di cronaca giornalistica dal rispetto del principio di essenzialità dell´informazione di cui all´art. 137, comma 3, del Codice, in combinato disposto con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10, del Codice di deontologia sopra citato e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia