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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CityFan s.r.l. - 7 aprile 2016 [5558427]

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[doc. web n. 5558427]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CityFan s.r.l. - 7 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 7 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3862/84282 del 14 febbraio 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 12 giugno 2013 nei confronti di CityFan s.r.l. P.Iva: 10236760012, con sede in Torino, via Vincenzo Monti n. 43, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Successivamente, a scioglimento delle riserve formulate nel citato verbale di operazioni compiute, il predetto Nucleo speciale riceveva in data 24 giugno 2013 apposita nota della società. A fronte di ciò l´Ufficio del Garante, alla ricezione degli atti di cui sopra inviati dalla Guardia di finanza in data 9 luglio 2013, ha accertato che CityFan s.r.l. non ha provveduto, ai sensi dell´art. 30 del Codice, alla formale designazione di dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento dei dati, in violazione dell´art. 33 del Codice;

VISTO il verbale n. 23325/87716 del 20 settembre 2013 redatto dall´Ufficio del Garante, con cui è stata contestata a CityFan s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata) e che, ad ogni buon conto, pur tenendo in considerazione quanto rappresentato dal trasgressore nelle note, inviate all´Ufficio del Garante, datate 13 novembre 2013 e 30 gennaio 2014, l´Ufficio del Garante, riscontrando le citate missive con nota n. 4428/87716 del 12 febbraio 2014, ha rilevato come i trattamenti di dati personali svolti da Cityfan s.r.l. nei confronti dei "clienti" (i soggetti che promuovono i propri prodotti o servizi pubblicando inserzioni sul sito internet) sono effettuati non soltanto nei confronti di persone giuridiche ma anche di persone fisiche. Ciò comporta la ricorrenza dei presupposti applicativi dell´art. 4, comma 1, lett. i) del Codice, atteso che, la raccolta di dati personali anche di solamente 12 (dodici) persone fisiche, accertata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, determina l´obbligo di adottare le misure minime di sicurezza in base al disposto dell´art. 33 del Codice, con specifico riferimento alla formale designazione per iscritto degli incaricati del trattamento (dipendenti/collaboratori della società in parola che trattano i dati personali degli interessati) ai sensi dell´art. 30 del Codice, senza che le argomentazioni prodotte dalla società sostanzino gli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, quindi, che CityFan s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, non ha provveduto, ai sensi dell´art. 30 del Codice, alla formale designazione di dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento dei dati, omettendo, quindi, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a CityFan s.r.l. P.Iva: 10236760012, con sede in Torino, via Vincenzo Monti n. 43, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5558427
Data
07/04/16

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca