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Divulgabili i dati sull'identità degli azionisti - 5 ottobre 1999

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Divulgabili i dati sull´identità degli azionisti

La divulgazione delle informazioni sulle attività economiche, comprese quelle relative agli azionisti delle società, non contrasta con la legge sulla privacy che tende, semmai, a favorire la trasparenza e la circolazione di tali informazioni.

Il principio è stato ribadito dal Garante in un recente parere fornito all’IRI. L’Istituto aveva chiesto all’Autorità se fosse conforme alle norme della legge n.675 del 1996 divulgare dati relativi all’identità degli azionisti di una delle società controllate e al numero delle azioni di cui i medesimi azionisti sono titolari. La divulgazione di questi dati era considerata necessaria all’IRI, in quanto società "capogruppo", per poter espletare le proprie funzioni, in particolare per curare l’informazione periodica nei confronti degli investitori.

Nella sua risposta, l’Autorità, dopo aver ricordato che la legge sulla privacy si applica non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, ha spiegato che i dati cui si fa riferimento fanno parte di quelli per i quali la comunicazione e la diffusione sono lecite anche senza il consenso degli interessati (nel caso specifico, le società controllate).

Infatti, la comunicazione e la diffusione dei dati sono possibili quando le informazioni sono relative "allo svolgimento di attività economiche", fatto salvo, ovviamente, il rispetto del segreto aziendale ed industriale (art.20).

Resta fermo l’obbligo di rispettare le altre disposizioni della legge sulla privacy riguardo l’informativa da dare alle società interessate.

Richiamandosi a quanto già affermato in due diversi pareri forniti all’Autorità Antitrust e alla Consob, il Garante ha ribadito che l’impostazione generale della legge sulla privacy è volta a favorire il flusso di informazioni sullo svolgimento di attività economiche da parte di terzi interessati.

Le motivazioni che consentono di non richiedere il consenso sono da rinvenirsi proprio nella necessità di bilanciare l’inclusione delle persone giuridiche nell’ambito di applicazione della legge con la trasparenza sulla loro attività e di non frapporre ostacoli alla raccolta e al trattamento dei dati abitualmente utilizzati nelle prassi aziendali (dati che non sono facilmente conoscibili da chiunque attraverso la mera consultazione di documenti pubblici). Si pensi, ad esempio, alle informazioni che contengono indicazioni sulle attività finanziarie, produttive, industriali, imprenditoriali, commerciali e professionali di determinati soggetti, oppure valutazioni sulla relativa affidabilità, solvibilità o capacità economica.

Roma,  5 ottobre 1999

Scheda

Doc-Web
47951
Data
05/10/99

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa