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Dati personali gratis per i cittadini - 20 dicembre 1999

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Dati personali gratis per i cittadini

Se un cittadino chiede di avere copia dei propri dati, detenuti da altri, li deve ottenere gratuitamente anche se essi vengono forniti su supporti che normalmente avrebbero un costo.

Il principio è stato stabilito dal collegio del Garante che ha esaminato il ricorso di una persona che aveva chiesto ad un ospedale di poter accedere ai dati personali contenuti negli esami radiografici. L´ospedale non aveva rifiutato l´accesso ai dati, ma aveva subordinato il rilascio di una copia degli accertamenti radiografici alla corresponsione di un´ulteriore somma rispetto a quanto già versato, a suo tempo, per la prestazione di pronto soccorso. L´interessato aveva pertanto presentato ricorso al Garante.

Nell´esaminare il caso, l´Autorità ha, innanzitutto, ricordato che l´interessato ha diritto di accedere gratuitamente ai propri dati personali, e di essere tenuto ad un eventuale contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, solo nel caso che l´esistenza di tali dati non risulti confermata. Ed in effetti con propria deliberazione l´ospedale, nel corso dell´istruttoria, ha modificato la procedura per il rilascio delle lastre radiografiche, che possono essere ora ritirate senza ulteriori oneri.

L´Autorità ha poi precisato che la regola generale stabilita dall´art.13 della legge sulla protezione dei dati non prevede la necessaria consegna della documentazione o dei supporti (in questo caso le lastre) sui quali i dati sono conservati, in quanto obbliga solo il gestore della banca dati ad estrapolare dai propri archivi tutte le informazioni che riguardano il richiedente e a fornirgliele su supporto cartaceo o informatico.

Tuttavia, in casi particolari, qualora cioè le informazioni possano risultare incomprensibili o snaturate nel loro contenuto se private di alcuni elementi sostanziali, non si può escludere la possibilità di esibire o consegnare copia non tanto di singoli dati, quanto di interi atti o documenti, anche su supporto diverso da quello cartaceo, senza dover far ricadere il costo su chi ha chiesto i dati.

Il Garante ha pertanto invitato l´ospedale a confermare la messa a disposizione dell´interessato delle lastre radiografiche, ricordando, inoltre, che la comunicazione agli interessati di dati personali sulla salute, anche se nell´ambito di una procedura di ricorso, deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge sulla privacy, cioè per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal gestore della banca dati.

Roma, 20 dicembre 1999