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Rischi privacy dagli elenchi degli abbonati ai telefoni cellulari - 30 maggio 2001

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Rischi privacy dagli elenchi degli abbonati ai telefoni cellulari

Gli abbonati ai telefoni cellulari hanno il diritto di decidere se e come comparire negli elenchi la cui pubblicazione è prevista da un regolamento recentemente emanato (d.P.R. n.77 dell´11 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U. 29.3.2001 ). Un abbonato può decidere, ad esempio, di comparire con il solo cognome, con l´indicazione dell´iniziale del nome proprio oppure di non comparirvi affatto.

Proprio per tutelare questi diritti, il Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha richiesto notizie ai fornitori di telefonia mobile sulle iniziative intraprese in ordine alla predisposizione di tali elenchi, alle modalità ipotizzate o utilizzate per informare le persone interessate e per garantire alle stesse un efficace esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dallo stesso regolamento, che introduce la pubblicazione degli elenchi.

Constatato che il regolamento in questione interessa aspetti riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali nell´ambito delle telecomunicazioni, l´Autorità ha innanzitutto rilevato che tale decreto è affetto da un vizio che lo rende annullabile perché adottato senza che sia stato rispettato, come già avvenuto in altri casi segnalati, l´obbligo di consultazione del Garante previsto dalla legge sulla privacy .

Tra gli aspetti più significativi contenuti nel decreto figurano alcuni profili di protezione dei dati e, in particolare, l´obbligo di formare e mettere a disposizione elenchi di abbonati a servizi di telefonia mobile, che verrebbero ad aggiungersi a quelli già esistenti per la telefonia fissa.

Il Garante ha rilevato il rischio che il regolamento venga applicato, riguardo alla formazione degli elenchi, con modalità non idonee per una piena protezione dei diritti degli interessati.

Tali norme prevedono, infatti, che l´abbonato abbia il diritto di non figurare in tali elenchi, o di figurarvi in parte oppure di escludere l´utilizzo dei dati per fini pubblicitari.

Al tempo stesso, il Garante ha interessato l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per una valutazione comune al fine di prevenire incertezze operative e un diffuso contenzioso riguardo ai diritti degli interessati.

Roma, 30 maggio 2001