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Procedimento relativo ai ricorsi - Generica richiesta di informazioni ed esercizio dei diritti - 14 marzo 2001 [42216]

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 [doc web n. 42216]

Procedimento relativo ai ricorsi - Generica richiesta di informazioni ed esercizio dei diritti - 14 marzo 2001

Non integra un caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 13 l. n. 675 una generica richiesta di informazioni al titolare del trattamento non collegata anche indirettamente alla legge stessa.
Se non è stato esercitato il diritto di cui all’art. 13, il ricorso al Garante non è regolarizzato dal semplice inoltro del ricorso stesso al titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dai Sig.ri Amilcare Torri e Rinangela Mezzini

nei confronti di

Banca Popolare di Novara;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

I ricorrenti, titolari di un conto corrente presso la Banca Popolare di Novara estinto nel 1992 e attualmente coinvolti in una controversia giudiziaria, lamentano che tale banca avrebbe comunicato al legale di controparte una serie di propri dati personali riferiti in particolare alla negoziazione di 3 assegni bancari. La banca avrebbe eseguito tali operazioni senza richiedere il consenso degli interessati e "senza neppure informarli, oltretutto non avendo mai i ricorrenti sottoscritto alcuna autorizzazione per il trattamento dei dati personali". Inoltre non risulterebbe che l’autorità giudiziaria "abbia mai autorizzato il rilascio di informazioni sul conto corrente" dei ricorrenti.

Gli interessati chiedono quindi al Garante "di volersi esprimere in merito al caso de quo e disporre nei confronti della Banca Popolare di Novara…il provvedimento che riterrà più opportuno".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998). Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell’Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

L’atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall’art. 29 della medesima legge. Il procedimento previsto dall’art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all’art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch’essi al Garante. Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all’art. 29 della legge n. 675 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Va precisato infatti che la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell’ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in esame il quale non documenta il previo esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675, ipotizzando, peraltro in termini del tutto generici, la violazione delle disposizioni della legge n. 675 in tema di informativa agli interessati e di rilascio del consenso.

Nella documentazione allegata compare copia di due lettere, datate 9 novembre 2000 e 24 gennaio 2001, nelle quali non figura alcun richiamo, anche indiretto, né all’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 né, più in generale, alla legge sulla protezione dei dati personali. Si tratta infatti di lettere con le quali vengono chieste mere informazioni in ordine all’inoltro ad uno studio legale della documentazione in questione, anche in relazione ad eventuali richieste in merito provenienti dall’autorità giudiziaria.

Questa Autorità, con nota n. 1416 del 13 febbraio 2001, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso inviando copia della istanza precedentemente rivolta, ai sensi dell’art. 13, al titolare del trattamento. In risposta a tale nota è pervenuta però solo copia di una lettera datata 19 febbraio 2001 (successiva, quindi, alla data del ricorso) indirizzata alla Banca Popolare di Novara, con la quale gli interessati hanno provveduto a trasmettere al titolare del trattamento copia del ricorso in questione che, come già osservato, non è accompagnato da alcun atto o documento che attesti il previo esercizio dei diritti dell’art. 13.

La mancata, previa proposizione di un’istanza di tale tipo rende dunque inammissibile il ricorso, mentre il mero inoltro dello stesso al titolare del trattamento non spiega effetti utili ai fini della sua regolarizzazione.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell’interessato di proporre eventuali ulteriori istanze ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, tenendo peraltro presenti le disposizioni di tale legge che permettono di trattare i dati anche senza il consenso dell’interessato qualora sia necessario far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o siano trattati dati relativi allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lettere f) e h) e 20, comma 1, lettere e) e g)).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli