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Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001 [42212]

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 [doc web n. 42212]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell´informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001

A seguito di alcune segnalazioni, il Garante ha rilevato numerose violazioni della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti da parte di organi di informazione (quotidiani ed emittenti televisive) attraverso la pubblicazione, o la messa in onda, di nomi e fotografie di minori e di persone estranee ai fatti oggetto della notizia. Il Garante ricorda che il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione e sottolinea la necessità che il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, l´oggettivo interesse del minore alla diffusione dell´informazione che lo riguarda, al fine di salvaguardarne la personalità e l´armonico processo di maturazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottr. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dal Comune di XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicano sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del Comune di XY relativa ad un articolo pubblicato dal periodico il Giornale di XZ riguardante una minore affidata al Comune medesimo, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano che ne ha disposto in via temporanea ed urgente, ai sensi degli artt. 333 e 336, ultimo comma, del codice civile, l´allontanamento della minore dalla residenza familiare.

L´articolo riporta un´intervista rilasciata da un genitore in merito a presunte molestie sessuali del coniuge nei confronti della figlia minore.

Il Comune denuncia una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del 29 luglio 1998) da parte del Giornale di XZ, in relazione alla pubblicazione di alcuni particolari in grado di condurre all´individuazione della minore, tra cui una fotografia della madre intervistata che espone, a sua volta, una fotografia della figlia.

OSSERVA:

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell´art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall´art. 12 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica deve rispettare talune garanzie e, in particolare, le prescrizioni del codice di deontologia sopra citato.

Tale normativa prevede una tutela rafforzata per il diritto alla riservatezza delle persone di minore età, che "deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" (art. 7 codice deont. cit.).

Al fine di tutelarne la personalità, tale disposizione vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità di tali soggetti, quale fondamento dell´esigenza di salvaguardare l´anonimato dei minori, induce il nostro ordinamento a riconoscere espressamente, nell´ambito del bilanciamento tra due valori costituzionalmente tutelati, la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca (art. 7, comma 3 del Codice). Il divieto di pubblicare i nomi dei minori viene meno qualora "per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori", facendosi però carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla nota «Carta di Treviso».

Nel caso di specie, il giornale ha invece –occupandosi di una vicenda che vede coinvolta una minore allontanata dalla famiglia a causa di presunte molestie sessuali subite dal padre- pubblicato, oltre ai dati identificativi della madre e all´indirizzo ove abita la famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre che mostra, a sua volta, quella della figlia, resa così immediatamente identificabile.

Nel quadro dell´articolo giornalistico, il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, nonostante l´applicabilità dell´art. 5, comma 2, del citato codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico", si rendeva necessaria un´autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l´intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

La primaria esigenza di tutelare lo sviluppo e la formazione della minore in relazione alle possibili conseguenze connesse alla sua identificazione rendeva necessaria una particolare cautela da parte dell´autore dell´articolo e di chi ne ha disposto la pubblicazione assieme alla fotografia. Ciò in ragione della delicatezza della specifica situazione in cui era coinvolta la minore (si tratta, come si è detto, di presunte molestie sessuali all´interno della famiglia), nonché, fra l´altro, in considerazione delle affermazioni rilasciate dalla madre, e riportate nell´articolo medesimo, su presunte bugie della figlia volte ad attirare su di sé l´attenzione.

Tale pubblicazione non risulta pertanto conforme alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della personalità del minore anche in relazione ad atti e molestie a sfondo sessuale.

Quanto sopra affermato appare confermato dall´art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 citata, in base al quale qualsiasi trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, principi che, nell´ambito dell´attività giornalistica, hanno trovato espressione anche in alcuni documenti sottoscritti dall´Ordine nazionale dei giornalisti, tra i quali la Carta dei doveri dell´8 luglio 1993 e la menzionata Carta di Treviso (5 ottobre 1990–25 novembre 1995).

In particolare, la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del minore e di evitare possibili influenze negative sulla sua crescita sono alla base di numerose disposizioni della Carta da ultimo citata (espressamente richiamata dall´art. 7 del codice deontologico dei giornalisti) che ribadiscono l´esigenza di garantire l´anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca. Esigenza, questa, che si traduce, per il giornalista, nel doversi astenere dal pubblicare nei casi non consentiti non solo il nome del minore, ma anche "tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l´indirizzo dell´abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l´indicazione della scuola cui appartenga".

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all´editore e al direttore responsabile del Giornale di XZ la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione all´ulteriore trattamento dei dati diffusi;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli