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Istituti scolastici e università - Parere relativo alla divulgazione di dati personali relativi a diplomati - 1 febbraio 2000 [42168]

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 [doc. web n. 42168]

Istituti scolastici e università - Parere relativo alla divulgazione di dati personali relativi a diplomati - 1 febbraio 2000

La divulgazione dei dati relativi agli studenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria, è stata recentemente disciplinata dal legislatore con una norma speciale (d.lg. 30 luglio 1999 n. 281, art. 17, che ha inserito il nuovo art. 330 bis nel d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, concernente "l´approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"). Tale disposizione specifica che i dati degli studenti, anche se già diplomati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, "possono essere comunicati o diffusi decorsi 30 giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico".

Roma, 1° febbraio 2000

Istituto tecnico industriale statale
"Tullio Buzzi"
Viale della Repubblica, 9
50047 Prato

OGGETTO: divulgazione di dati personali relativi a diplomati

Codesto Istituto ha chiesto il parere di questa Autorità in ordine alla possibilità di consegnare gli elenchi delle persone diplomatesi negli anni scolastici 1971/72 e 1972/73 ad un docente dell´Università di Firenze che li ha richiesti al fine di effettuare una ricerca sui "destini sociali" dei diplomati stessi.

In proposito il Garante formula le seguenti osservazioni:

1) in via generale i soggetti pubblici (e fra questi un istituto scolastico statale) possono comunicare dati personali, di cui ancora dispongano, a soggetti privati (quale è un docente che svolge una ricerca), qualora ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675);

2) in riferimento, poi, alla divulgazione dei dati relativi agli studenti degli istituti scolastici di istruzione secondaria, il legislatore ha recentemente introdotto una norma apposita (d.lg. 30 luglio 1999 n. 281, art. 17, che ha inserito il nuovo art. 330 bis nel d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, concernente "l´approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") che si allega in copia.

Tale disposizione specifica che i dati degli studenti, anche se già diplomati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, "possono essere comunicati o diffusi decorsi 30 giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci al pubblico";

3) tale disposizione può trovare applicazione nel caso sottoposto all´attenzione di questa Autorità. Le finalità della ricerca condotta dal docente dell´Università di Firenze rientrano, infatti, fra quelle prese in considerazione dal citato art. 17 del d.lg. n. 281. Ciò in quanto la ricerca si colloca tra le iniziative volte a favorire (anche con il contributo dell´indagine statistica) la formazione, l´aggiornamento e la riqualificazione degli studenti e dei lavoratori, finalità appunto contemplate dal citato art. 17 del d.lg. n. 281.

Pertanto, codesto Istituto, qualora il Ministero della pubblica istruzione non abbia già provveduto in tal senso, dovrà previamente e per un periodo di 30 giorni (art. 17, comma 2, d.lg. n. 281) rendere nota (mediante, ad esempio, l´affissione di annunci) la prossima comunicazione dei dati in questione e, più in generale, di tutti i dati relativi agli studenti diplomati, che potrebbero essere richiesti in futuro anche da altri soggetti per analoghe finalità.

Il ricercatore cui i dati saranno comunicati è tenuto all´osservanza di tutti gli obblighi fissati, in via generale, dalla legge n. 675 e più specificamente dal citato d.lg. n. 281 , con particolare riguardo alle modalità di trattamento e alla conservazione dei dati, nonché all´adozione delle prescritte misure di sicurezza.

IL PRESIDENTE
Rotodà