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Lavoro e previdenza sociale - È dato personale anche un codice identificativo numerico assegnato ad un dipendente - 24 settembre 2001 [42140]

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 [doc web n. 42140]

Lavoro e previdenza sociale - È dato personale anche un codice identificativo numerico assegnato ad un dipendente - 24 settembre 2001

L´individuazione di un dipendente con un codice identificativo numerico (nel caso di specie, a fini di assegnazione automatica dell´attività lavorativa) comporta un trattamento dei dati alla luce della definizione di dato personale, nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Filippo De Luca nei confronti di TELECOM ITALIA S.p.A.., in relazione al mancato riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto a tale società, di cui è dipendente, di prendere visione dei propri dati personali, con specifico riferimento alle "schede annuali di valutazione e sviluppo (ovvero note di qualifica o rapporti informativi) delle prestazioni riferite al periodo 1994/2000";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 9392 del 31 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE le note di risposta in data 30 agosto e 4 settembre 2001 con le quali il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando, ad integrazione e conferma di quanto in precedenti occasioni già comunicato, che:

  • la società non disporrebbe dei dati oggetto della richiesta;
  • in occasione di un incontro con l´interessato tenutosi il 28 agosto 2001 sarebbero stati forniti allo stesso "i chiarimenti richiesti" e sarebbe stato consentito al medesimo di prendere visione del fascicolo personale e di estrarre copia di alcuni documenti;
  • in ordine ai rilievi relativi all´inquadramento dell´interessato sarebbe "attualmente in corso un procedimento davanti al giudice del lavoro di Roma".

VISTE le note di replica del ricorrente consegnate il 29 agosto ed il 19 settembre, nonché il verbale dell´audizione del 13 settembre, nelle quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste con particolare riferimento alla compilazione da parte della società delle schede di valutazione per gli impiegati di 5° livello, categoria alla quale lo stesso appartiene, nonché alle scale di rendimento che deriverebbero dall´adozione del sistema WFM impiegato per l´assegnazione del lavoro;

VISTA la nota di replica conclusiva inviata da TELECOM ITALIA S.p.A. il 18 settembre 2001, a seguito di apposita richiesta di precisazioni inoltrata da questo Ufficio, nella quale il titolare del trattamento ha ulteriormente sostenuto che:

  • nei confronti del signor De Luca "non sono mai state espresse valutazioni di carattere personale";
  • per il personale appartenente alla posizione di lavoro del ricorrente non sarebbe prevista l´effettuazione di alcun procedimento di valutazione delle prestazioni;
  • il sistema informatico WFM non sarebbe rivolto alla classificazione della capacità lavorativa dei tecnici "dal momento che non entra e non può entrare in giudizi circa la qualità dell´attività svolta dal tecnico";
  • le modalità operative di tale sistema non darebbero luogo a trattamento di dati personali "in quanto i tecnici sono individuati in virtù di un codice identificativo numerico…".

RILEVATO che il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste a suo tempo avanzate dall´interessato con l´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 e ritenuta pertanto la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

PRECISATO peraltro che l´individuazione di un dipendente con un codice identificativo numerico (anche se usato solamente per l´assegnazione in via automatica dell´attività) comporta un trattamento di dati alla luce della definizione di dato personale di cui all´art. 1, comma 2, lettera c) della legge n. 675/1996 e che pertanto nei confronti dei dati di tale tipo resta impregiudicato il diritto dell´interessato di presentare un´eventuale istanza ex art. 13;

RITENUTO che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 24 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli