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Provvedimento del 13 maggio 2015 [4203254]

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[doc. web n. 4203254]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 302 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 febbraio 2015 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Pugliese, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione di tutti i dati personali che la riguardano relativi ad un´utenza di telefonia mobile intestata alla medesima; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 24 febbraio 2015 con cui la resistente ha comunicato all´interessata tutte le informazioni relative alla medesima, precisando che l´utenza cui si riferiscono le richieste contenute nel ricorso risulta cessata a far data dall´11 luglio 2014 "per stato di morosità" e che "in data 27/01/2015 veniva gestita la richiesta di accesso ai dati" avanzata con l´interpello preventivo "mediante l´invio di copia del contratto relativo" alla predetta utenza;

VISTA la nota del 1° aprile 2015 con cui la ricorrente, nel rilevare di non aver mai ricevuto il riscontro trasmesso dalla resistente anteriormente alla proposizione del ricorso in quanto l´indirizzo di posta elettronica a cui risulta inviato "non è più attivo", precisando di aver "indicato nell´istanza di accesso del 10.01.2015 come recapito  cui inviare riscontro per posta, l´indirizzo (…)"ha  ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia