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Istituti di credito - Manifestazione del consenso - 13 febbraio 1998 [41978]

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[doc. web n. 41978]

Istituti di credito - Manifestazione del consenso - 13 febbraio 1998

Il Garante, venuto a conoscenza del testo di una circolare con la quale un istituto di credito raccomanda ai propri dipendenti, di convincere i clienti a prestare un "consenso totale" al trattamento dei dati personali, richiama l´attenzione sull´art. 11, comma 3, della legge n. 675/1996, il quale prevede, fra l´altro, che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vista la segnalazione inviata dall´Unione Italiana Bancari UIB/SBG - Camera Sindacale provinciale Asterisco di Bolzano in data 14 gennaio 1998 e la documentazione ivi allegata;

Vista, in particolare, la circolare n. 172 con la quale la Banca Popolare dell´Alto Adige - Area Legale/Sofferenze ha diramato al proprio personale dipendente le istruzioni sul comportamento da tenere nei confronti della clientela, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996;

Rilevato che tale circolare, nel punto 9, fornendo "delucidazioni e guida per argomenti" da utilizzare nei colloqui con il cliente, raccomanda più volte ai dipendenti che il cliente stesso venga convinto a prestare "un consenso totale", con specifico riferimento sia alle attività necessarie alla prosecuzione del rapporto, sia a quelle accessorie, sia al trattamento dei dati sensibili;

Visto l´art. 11, comma 3, della legge n. 675/1996, il quale prevede che il consenso è validamente prestato, fra l´altro, solo se è espresso liberamente;

Vista l´allegata segnalazione di questa Autorità del 28 maggio 1997, con la quale il Garante ha precisato che il consenso può essere ritenuto effettivamente libero "solo se si presenta come manifestazione del diritto all´autodeterminazione informativa e, dunque, al riparo da qualsiasi pressione", segnalazione peraltro adottata proprio in riferimento alla posizione di vantaggio che un istituto bancario può assumere rispetto al cliente sul piano contrattuale;

Considerato che la legittima aspettativa del titolare del trattamento alla prestazione di un ampio consenso non può tradursi in attività tali da vanificare il libero discernimento dell´oggetto cui si riferisce la manifestazione di volontà;

Rilevato che la circolare della Banca reca altre imprecisioni e, in particolare, un erroneo riferimento nel quale si afferma che il modello di informativa "è stato concordato tra ABI ed il Garante"; quest´ultimo, in effetti, si è limitato a prendere atto di alcune linee guida ABI, riservandosi di valutarne le modalità di attuazione;

Rilevato, quindi, che il punto 9 della richiamata circolare appare in contrasto con il citato articolo 11, comma 3, della legge n. 675/1996;

Visto l´art. 31, comma 1, lettere c) ed a) in base alle quali il Garante ha il compito di ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano e di segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

SEGNALA

alla Banca Popolare dell´Alto Adige la necessità di impartire ai propri dipendenti le prescrizioni idonee a rispettare i princìpi richiamati nel presente atto, e tener conto che le eventuali manifestazioni di consenso, prestate sotto le forme di pressione sopra individuate non hanno alcun valore; invita inoltre la medesima Banca, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, a trasmettere a questa Autorità una puntuale informativa sul seguito dato alla presente segnalazione, entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento.

Roma, 13 febbraio 1998

IL PRESIDENTE