g-docweb-display Portlet

Trattamento di dati per finalità giudiziarie - Acquisizione di cartelle cliniche - 9 gennaio 1999 [40891]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 40891]

Trattamento di dati per finalità giudiziarie - Acquisizione di cartelle cliniche - 9 gennaio 1999

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 21 dicembre 1998, alla presenza del Prof. Stefano Rodotà, Presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, prof. Ugo De Siervo e Ing. Claudio Manganelli, componenti;

Vista la nota del ... trasmessa dal dr ..., residente in Torino, ...;

Visti gli atti d´ufficio e, in particolare:

a) il decreto adottato l´... 1998 dal procuratore aggiunto della Repubblica presso la Pretura circondariale di ..., comunicato al Garante il 10 ottobre 1998 ai sensi dell´art. 40 della legge n. 675/1996;

b) l´ordinanza emessa il 20 novembre scorso dal giudice delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di , concernente l´opposizione depositata il 14 ottobre 1998 dal ... contro il predetto decreto dell´8 ottobre;

PREMESSO

1. Con la nota sopra indicata, il ..., nella qualità di medico sociale della ..., ha fatto presente che:

a) la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di ha aperto un´inchiesta a cura del ... "tendente a ricercare casi di illecita assunzione di sostanze farmacologiche vietate da parte di giocatori delle società di calcio professionistiche, tra le quali anche la ...";

b) alcuni ispettori della A.S.L. .... nel corso di un´ispezione presso la sede di allenamento della ..., hanno acquisito in data 27/8, 28/8 e 18/9/1998 diversi "documenti quasi esclusivamente di carattere sanitario, ivi comprese le cartelle cliniche di tutti i giocatori della prima squadra";

c) di aver appreso da alcuni giocatori che il predetto pubblico ministero aveva acquisito le cartelle cliniche utilizzandole per porre loro alcune domande;

d) di aver quindi richiesto la restituzione delle cartelle in qualità di ..., con istanza che è stata respinta con il citato decreto dell´8 ottobre 1998, con il quale il predetto p.m. si è riservato "di provvedere alla richiesta restituzione delle predette copie di documenti, ove e non appena venga meno la necessità della loro conservazione agli scopi di giustizia penale per i quali sono state acquisite".

Ritenendo la prassi adottata dal p.m. in contrasto con la normativa processuale, l´istante ha lamentato l´illegittimità della raccolta dei dati effettuata dall´organo inquirente, ritenendo che:

a) il p.m. abbia applicato impropriamente la parziale deroga di cui all´art. 4 della legge n. 675 (che circoscrive le disposizioni della legge stessa al momento applicabili ai trattamenti effettuati per "ragioni di giustizia" negli uffici giudiziari), non essendo possibile ricomprendere in tali ragioni le indagini "di tipo "conoscitivo", alla ricerca di reati";

b) l´art. 64 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, applicato dal personale ispettivo della predetta A.S.L., riguardi l´esercizio di funzioni di vigilanza amministrativa distinte da quelle di polizia giudiziaria, che permetterebbero di acquisire documenti per le sole finalità previste dalla norma;

c) di non aver essere stato informato, al momento della raccolta delle cartelle cliniche, del "determinato scopo in base al quale i funzionari A.S.L. acquisivano la documentazione medica".

2. Con decreto dell´8 ottobre 1998, il predetto p.m. ha richiamato alcune disposizioni della legge n. 675/1996, anche in materia di sicurezza dei dati, applicabili ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia nell´ambito di uffici giudiziari (art. 4, comma 1, lett. d)) o, comunque, da soggetti pubblici per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati (art. 4, comma 1, lett. e)); ha citato poi alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di atti d´indagine, osservando che le copie delle cartelle cliniche e di altri documenti:

a) sono state acquisite "a fini di accertamento di ipotesi di reato nell´ambito di accertamenti e rilievi eseguiti da Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Azienda U.S.L. a norma dell´art. 354 c.p.p.";

b) sono state consegnate spontaneamente agli ispettori dal medico sociale, d´intesa con il rappresentante legale della società;

c) sono state trasmesse al proprio ufficio per motivi di giustizia penale e "sono allo stato necessarie, e non eccedenti rispetto, ai fini degli accertamenti tecnici e testimoniali in corso nel quadro di indagini preliminari sulle ipotesi di reato oggetto del ... procedimento";

d) saranno conservate dall´autorità giudiziaria procedente "con le particolari cautele del caso, per il tempo e nella misura strettamente necessaria agli scopi di giustizia penale per i quali sono state acquisite e, quindi, restituite ove e non appena una tale necessità venga meno".

3. Contro il predetto decreto (come emerge dall´ordinanza del g.i.p. presso la Pretura di ... depositata il 21 novembre 1998, acquisita dall´Ufficio), il sig. ... ha presentato opposizione dinanzi all´ufficio del g.i.p. stesso (l´opposizione risulta depositata in data 14 ottobre 1998, ma non è stata allegata alla presente segnalazione). Il giudice per le indagini preliminari ha qualificato l´atto come opposizione ai sensi dell´art. 263, comma 5, c.p.p., ravvisando in essa una richiesta di restituzione di documentazione in quanto acquisita senza un provvedimento di sequestro. Il g.i.p. ha respinto l´istanza di restituzione della documentazione medica presentata dal sig. ...

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Occorre preliminarmente individuare la natura dell´atto inviato al Garante dal sig. ... Malgrado un accenno nelle premesse all´art. 29 della legge n. 675, l´atto stesso si conclude con un riferimento agli artt. 30 e 31 della medesima legge ed ha comunque natura formale e sostanziale di segnalazione.

Ciò la rende esaminabile (a differenza dei ricorsi di cui all´art. 29) anche se riguarda i trattamenti di cui all´art. 4 della legge.

È bene ricordare in secondo luogo che:

a) la legge n. 675/1996 ha reso al momento applicabili solo alcune sue disposizioni ai trattamenti di dati personali effettuati "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari" o da soggetti pubblici per finalità "di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento" (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), legge n. 675). Non a caso la connessa legge 31 dicembre 1996, n. 676 ha delegato il Governo ad emanare in proposito alcune disposizioni integrative sulla base degli opportuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i), legge n. 676). Tali norme, in forza dell´ulteriore delega concessa con legge n. 344/1998, dovrebbero essere emanate entro il 31 luglio 1999;

b) alcune disposizioni della legge n. 675 sono però applicabili già oggi alle attività degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria (v. art. 4, comma 2). In particolare, tali soggetti devono rispettare i principi previsti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 in ordine alle modalità della raccolta e ai requisiti dei dati personali;

c) fermo restando il rispetto di tali principi e delle altre disposizioni applicabili (artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32, comma 6 e 7, 34 e 36 legge n. 675/1996), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall´art. 1, comma 1, lett. i), della legge n. 676;

d) i medesimi trattamenti, pertanto, rimangono al momento esclusi dall´applicazione delle altre disposizioni della legge n. 675 concernenti, ad esempio, il trattamento in ambito pubblico dei dati relativi alla salute (art. 22, comma 3, legge n. 675). Tuttavia, alla luce dell´art. 9 della legge, i princìpi affermati con il presente provvedimento assumono valore a prescindere dalla natura dei dati.

5. L´odierna segnalazione pone, in estrema sintesi, due questioni connesse, legate da un lato alla correttezza del riferimento fatto dal p.m. all´art. 4 della legge e, dall´altro, al modo con cui sono stati applicati gli artt. 64 d.P.R. n. 303/1956 e 354 c.p.p.

Il dubbio che l´istante pone sotto il primo profilo va dissipato quale che sia, in termini generali, la qualificazione giuridica che si intenda effettuare (rispetto all´art. 4, comma 1, lett. e) della legge) per il personale ispettivo preposto alle ispezioni disciplinate dall´art. 63 del citato d.P.R..

Il personale della A.S.L. che ha acquisito le cartelle cliniche ha operato nell´ambito di un´attività che rientra tra quelle menzionate nell´art. 4, comma 1, lett. e) della legge, direttamente o, comunque, in ragione delle particolari modalità con cui si sono svolti i controlli.

Dall´ordinanza del g.i.p. emerge infatti che già in data 27 agosto 1998 era stato redatto un verbale di accertamenti e rilievi su luoghi e cose presso lo Stadio comunale-settore operativo della ... nel quale si dava atto della disponibilità del sig. ... a consegnare spontaneamente documenti da acquisire o acquisiti nel corso degli accertamenti. In pari data sono state assunte anche informazioni ai sensi dell´art. 351 c.p.p. dal ... Il verbale dà altresì atto che il sig. ... e il sig. .. si sono impegnati "a tenere a disposizione la documentazione sanitaria presente attualmente in sala medica nelle condizioni attuali con gli aggiornamenti che perverranno (esami in corso)".

La successione degli eventi riepilogata nella medesima ordinanza rende corretta la considerazione con la quale il g.i.p. ha ritenuto che l´acquisizione delle cartelle cliniche non sia conseguita da una indagine puramente amministrativa, ma inerisca, piuttosto, al procedimento penale in corso (si tenga presente poi che in calce allo stesso verbale del 27 agosto 1998 è indicata, con una sigla, la qualifica di ufficiali di p.g. dei verbalizzanti).

Tutto ciò rende superfluo esaminare se l´art. 4, comma 1, lett. e) possa essere applicato in ogni caso alle attività di cui all´art. 64 del d.P.R. n. 303/1956, tema a proposito del quale si può peraltro osservare che la medesima lettera e) si riferisce anche alla prevenzione di reati.

In conclusione, l´acquisizione delle cartelle cliniche dei giocatori della .. non denota una violazione degli artt. 4, 9 e 22 della legge n. 675, anche per ciò che riguarda la liceità e l´esplicitazione degli scopi della raccolta. Va tenuto del resto distinto il profilo della liceità e della correttezza dal trattamento -esaminabile dal Garante- da altri aspetti attinenti ad eventuali, specifici, vizi o all´utilizzabilità di atti, che possono essere fatti valere, e sanati, all´interno dell´ordinaria dinamica processuale.

Deve ritenersi non giustificato anche il rilievo inerente alla consapevolezza dell´istante circa gli scopi perseguiti dagli organi procedenti (al riguardo, si tenga presente anche quanto osservato dal g.i.p. a proposito della partecipazione del sig. ... agli accertamenti ex art. 354 c.p.p. e alla conoscibilità, pertanto, della qualifica dei verbalizzanti).

Non essendo in discussione il rispetto del principio della pertinenza e non eccedenza dei dati acquisiti, né quello della sicurezza (restando al momento valide le osservazioni del p.m. citate al punto 2, b) del presente provvedimento)

PER QUESTI MOTIVI

a) Il Garante ritiene di non dovere dare seguito alla segnalazione del dr ...

b) Copia del presente provvedimento è trasmessa all´istante e all´ufficio del p.m. interessato.

Roma, 9 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà