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Attività giornalistica: diffusione di dati e fotografie relativi a persona in manette - 13 settembre 1999 [40831]

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 [doc. web n. 40831]

Attività giornalistica: diffusione di dati e fotografie relativi a persona in manette - 13 settembre 1999

L´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998 (pubblicato nel n. 8 di questo Bollettino), prevede quali debbano essere le modalità di prestazione e il contenuto del ricorso al Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso datato e pervenuto il successivo ..., presentato del ricorrente nei confronti del quotidiano ... in relazione alla pubblicazione di suoi dati personali concernenti una vicenda giudiziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del ..., con la quale questa Autorità ha invitato la citata società ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente e ad informare con immediatezza il Garante in ordine alle determinazioni adottate;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge n. 675/1996 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; visto, altresì, l´art. 37 della medesima legge;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta la pubblicazione, a più riprese, di alcuni dati che lo riguardano da parte del quotidiano indicato in premessa.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto che:

1. in occasione del suo arresto, avvenuto a seguito di alcuni disordini verificatisi durante un incontro calcistico, è stato fotografato da alcuni collaboratori di testate giornalistiche locali;

2. i suoi genitori, al fine di evitare pregiudizi in ambito sociale e lavorativo, hanno prontamente richiesto al quotidiano di mantenere l´anonimato delle persone coinvolte, almeno sino all´accertamento delle effettive responsabilità;

3. il quotidiano medesimo, disattendendo tale richiesta, ha diffuso a più riprese le generalità del ricorrente, il servizio fotografico che lo ritraeva all´atto della traduzione in manette e, da ultimo, la professione svolta dal padre, con tutto ciò eccedendo i limiti del diritto di cronaca;

4. tale comportamento lederebbe i principi della legge 675/1996, e, in particolare quelli stabiliti dall´art. 9 (liceità e correttezza del trattamento), dall´art. 11 (necessità del consenso dell´interessato), dall´art. 13, comma 1, lett. c) e d) (diritto di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati e di opporsi al trattamento per motivi legittimi), nonché il codice di deontologia per l´attività giornalistica;

5. non sarebbe stata fornita, da parte della medesima testata giornalistica, alcun rilievo alle risultanze processuali favorevoli al ricorrente emerse nel corso delle due udienze preliminari.
Il ricorrente, alla luce delle suesposte considerazioni, chiede quindi al Garante "di accertare ... se siano ravvisabili violazioni alla legge 675/96 a carico del direttore del giornale ..." .

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta del presupposto previsto dall´art. 18, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 501/1998, non indicando il ricorso stesso il provvedimento richiesto al Garante.

Va peraltro precisato che non sembrano ricorrere gli estremi per un autonomo intervento del Garante relativamente al fatto segnalato, non ravvisandosi una violazione della legge 675 e del codice di deontologia per l´attività giornalistica, approvato con provvedimento 29 luglio 1998 (in G.U. 3.8.1998, n. 179).

L´accertata inammissibilità del presente ricorso non pregiudica il diritto del ricorrente di esercitare nuovamente, nelle forme dovute, i diritti di cui all´art. 13 della legge presso il titolare o il responsabile del trattamento, o di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI:

dichiara, ai sensi dell´art. 19, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 501/1998, l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 13 settembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli